TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-07-19, n. 202100748
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Pubblicato il 19/07/2021
N. 00748/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2021, proposto dalla Sag S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L D V, V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Omegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Aghe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Palmieri, n. 57;
Regione Piemonte non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Omegna all'istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile e di sviluppo montano ex art. 14 L.R. Piemonte n. 2/2009 presentata dalla SAG S.r.l. in data 7 aprile 2020 e, in quanto occorrer possa, delle note del Comune di Omegna del 28 gennaio 2021, prot. 2295, e del 26 aprile 2021, prot. 11376;
nonché per la condanna
del Comune di Omegna al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Aghe S.r.l. e del Comune di Omegna;
Visto l’art. 117 c.p.a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 il dott. M F e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. n. 137/2020 e 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La SAG S.r.l. è concessionaria per la gestione degli impianti di risalita situati presso il comprensorio sciistico del Mottarone che si estende sulle attigue aree montane dei Comuni di Omegna e di Stresa. Nel dettaglio, per le aree insistenti sul territorio del Comune di Omegna, la SAG s.r.l. è già concessionaria, ai sensi della L.R. 74/1989, della gestione di due sciovie (denominate “La Rossa”, in forza del provvedimento n. 3/2010 del 6.10.2010, e “Rifugio Omegna”, in forza del provvedimento n. 4/2010 del 6.10.2010).
La SAG srl ha gestito altresì le aree sciabili del medesimo comprensorio. L’individuazione formale e la classificazione di tali aree, ai sensi dell’art. 5 della LRP n. 2/2009, è intervenuta con deliberazione del Consiglio Comunale di Omegna n. 12 del 22.03.2019. La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta n. 10-266 del 13.09.2019, ha approvato tale individuazione.
La SAG s.r.l. ha gestito le aree sciabili in forza di un contratto di affitto ventennale, decorrente dal 01.04.2001, con la AGHE S.r.l., odierna controinteressata, proprietaria delle aree in questione su cui insistono le piste da sci e le relative pertinenze. Nei termini contrattuali la AGHE s.r.l. ha comunicato disdetta contrattuale e pertanto il rapporto di affitto è terminato in data 31.03.2021.
In data 7.04.2020, la SAG S.r.l. presentava al Comune di Omegna istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile e di sviluppo montano, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 2/2009, per continuare a gestire le citate piste su cui insistono gli impianti di cui è già concessionaria.
Dopo un sollecito (in data 21.01.2021) il Comune di Omegna replicava (con nota prot. 2295 del 28.01.2021) evidenziando di aver provveduto a richiedere il supporto tecnico di un professionista e di aver interpellato l’Ufficio Espropri ed Usi Civici della Provincia VCO, che avrebbe dovuto riunirsi nel successivo mese di febbraio, per la determinazione dell’importo unitario dell’indennità di servitù. Dopo ulteriori interlocuzioni il Comune di Omegna trasmetteva una nuova nota (prot. 11376 del 26.04.2021), con la quale comunicava “ nell’analisi della situazione in atto è emerso che una buona parte dei terreni da assoggettare a servitù di area sciabile è altresì gravato da uso civico. Tale circostanza costringe l’Amministrazione scrivente ad attivare ben due diverse procedure: l’una per la reintegra dell’uso civico, l’altra per l’apposizione della servitù ”.
2. L’interessata, ritenendo che sull’istanza presentata nel mese di aprile 2020 si sia formato silenzio inadempimento, ha notificato ricorso, in data 04.05.2021, ritualmente depositato avanti questo Tribunale con il quale lamenta, in un unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere e formula domanda risarcitoria.
Per resistere al gravame si sono costituiti il Comune di Omegna (il 07.06.2021), che ha poi depositato memoria (il 18.06.2021) e documenti (peraltro tardivamente) e la AGHE s.r.l. (il 18.06.2021) che ha presentato memoria di replica (il 25.06.2021). Sia parte resistente che la controinteressata sollevano eccezione di inammissibilità.
Alla camera di consiglio del 06.07.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto quanto alla domanda rivolta all’accertamento dell’obbligo a provvedere, mentre la domanda di risarcimento del danno dovrà essere trattata in pubblica udienza, previa conversione del rito.
4. Il Collegio procede con l’esame preliminare della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente e dalla controinteressata che sostengono che non vi sarebbe interesse concreto ed attuale alla pronuncia richiesta in quanto le concessioni degli impianti di sciovia sarebbero scadute il 30.04.2020 (per quello denominato “La Rossa”) ed il 30.04.2021 (per il “Rifugio Omegna”). A nulla varrebbe la DCC n. 20/2020 (con cui il Comune riconosceva il rinnovo dell’impianto “La Rossa”, cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente) in quanto non si sarebbe perfezionata la sottoscrizione degli atti di rinnovo.
Il Collegio ritiene di aderire alla contestazione di tardività, sollevata dalla ricorrente, del deposito dei documenti che proverebbero quanto sostenuto nella eccezione, in quanto avvenuto in data 18.06.2021, vale a dire oltre il termine di 20 giorni antecedenti la camera di consiglio (ex art. 87 comma 2 e 3 c.p.a.).
L’eccezione, pertanto, non risulta provata.
4. Passando al merito, con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, dell’art. 2 della L. n. 363/2003 e dell’art. 4 d.lgs. 40/2021, nonché degli artt. 1, 2, 4, 5, 5 bis, 7, 14, 15 e 16 della LRP n. 2/2009;violazione del principio di buon andamento e del principio di certezza temporale dell’azione amministrativa;eccesso di potere.
La ricorrente, in particolare, sostiene che sia ampiamente trascorso il termine concesso dalla normativa vigente (individuato nei 30 giorni di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990) al Comune di Omegna per provvedere sulla istanza di costituzione di servitù coattiva presentata il 07.04.2020. Le sopra citate note del Comune (del 28.01.2021 e del 26.04.2021) assumerebbero carattere interlocutorio ed avrebbero valore endoprocedimentale non in grado di far venire meno il silenzio inadempimento. Secondo la ricorrente, inoltre, l’istanza presentata avrebbe generato non solo l’onere comunale di concludere il procedimento ma anche di provvedere positivamente. Ai sensi della vigente normativa (cfr i già citati D.Lgs. 40/2021, art. 4, L.R. 2/2009, art. 14), il provvedimento di costituzione coattiva di servitù sarebbe atto consequenziale all’individuazione delle aree sciabili (intervenuta, come sopra indicato nel 2019), richiedendo dunque l’espletamento di una mera attività vincolata da parte del Comune, che agirebbe senza alcun margine di discrezionalità a fronte dell’istanza del privato.
Parte resistente e controinteressata, nelle proprie memorie, richiamano una pluralità di fatti ostativi alla formazione del silenzio inadempimento lamentato dalla ricorrente. In primo luogo quest’ultima non sarebbe più concessionaria degli impianti di sciovia (a far data dal 30.04.2020 per l’impianto denominato “La Rossa” e dal 30.04.2021 per il “Rifugio Omegna”). Tale circostanza, che ha formato oggetto di comunicazione già nel 2020 (poi rinnovata con nota, depositata tardivamente, del 31.05.2021), farebbe venir meno i presupposti di fatto e diritto per l’accoglimento dell’istanza. In secondo luogo l’amministrazione evidenzia che parte dei terreni richiesti in servitù sarebbe gravata da uso civico, come evidenziato nella nota del 26.04.2021, e sarebbero tutt’ora in corso le procedure conciliative e /o di reintegra ai sensi del D.P.G.R. n. 8/R/2016 (recante “ Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 - Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici” ) . Il procedimento pertanto sarebbe ancora in corso.
Parte ricorrente, infine, controdeduce sostenendo la sopravvivenza dei titoli concessori e sostiene che l’interesse ed i titoli per la costituzione alla servitù sopravviverebbero ugualmente in forza del diritto di prelazione che le spetterebbe sulle eventuali nuove concessioni per il fatto di essere titolare degli impianti insistenti nelle contigue aree del Comune di Stresa.
Le argomentazioni di parte ricorrente sono parzialmente fondate.
Il Collegio evidenzia che oggetto del presente giudizio è la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sulla istanza per la imposizione di servitù di area sciabile (ex art. 14 della LRP n. 2/2019) presentata il 07.04.2020.
È pacifico tra le parti che la presentazione dell’istanza avvenuta il 07.04.2020 sia idonea al decorso dei termini procedimentali che, in mancanza di diverse indicazioni (non emerse in giudizio né desumibili dal dato normativo nazionale o regionale di settore), è riconducibile a quello di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990.
Per tali ragioni i termini risultano ampiamente decorsi non essendo intervenuti eventi interruttivi o sospensivi dei termini procedimentali. Sul punto non rileva neanche la sospensione dei termini di cui al D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 23/2020, invocata dall’amministrazione che, nel caso di specie, imporrebbe solo di non tenere di conto del periodo intercorrente tra il 7.04.2020 ed il 15.05.2020.
È pacifico che alla data di presentazione del ricorso il Comune abbia interloquito con la ricorrente su due binari paralleli.
Da un lato, stando alla ricostruzione dei fatti elaborata nelle memorie, ha proceduto con il riconoscimento della scadenza delle concessioni (nei modi e con i tempi sopra indicati) evidenziando così il venir meno dei presupposti o, se si preferisce, di qualsiasi interesse attuale al riconoscimento della servitù.
Dall’altro, con le due note del 28.01.2021 e del 26.04.2021, ha dato parziale riscontro alla richiesta comunicando la necessità di determinare il canone di servitù nonché la necessità di avviare le procedure di rivendica dei terreni assoggettati ad uso civico (evidenziando così che il procedimento stava continuando).
Orbene l’iter e gli atti adottati dal Comune, oltre a presentare una contraddittorietà intrinseca sul piano procedimentale, non contengono alcun passaggio idoneo a negare la formazione del silenzio inadempimento.
Sul piano procedimentale, infatti, laddove il Comune avesse ritenuto che la richiesta fosse palesemente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata aveva l’onere di concludere il procedimento con un provvedimento semplificato (ex art. 2 della L. n. 241/1990). Tale fattispecie ricorre in tutte quelle ipotesi di mancanza evidente di un interesse concreto, diretto ed attuale alla pretesa manifestata con l’istanza, per assenza dei presupposti giuridici o di fatto (quale, nel caso di specie, l’assenza o il venir meno della titolarità degli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste ai sensi degli artt. 14 e 12, comma 2 della LRP n. 2/2009). L’art. 2 della L. n. 241/90 impone all’amministrazione pubblica, anche in tali casi, di concludere il procedimento con un provvedimento comunque espresso, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Il Comune di Omegna pur evidenziando, soprattutto in giudizio, il ricorrere di alcuni motivi ostativi al rilascio del provvedimento di costituzione della servitù di area sciabile (ed in particolare il venir meno delle concessioni degli impianti insistenti sull’area) non ha concluso, neanche parzialmente, il procedimento amministrativo nel senso e nei modi sopra indicati. Anzi con le note del gennaio ed aprile 2021 ha dato chiari segni che il procedimento stesse continuando senza evidenziare profili di inammissibilità o palese infondatezza della istanza (anche la nota del 31.05.2021, tardivamente depositata, non contiene comunque alcun riferimento al rapporto tra la scadenza della concessione e l’esito della istanza).
Le già citate note del 28.01.2021 e del 26.04.2021, del resto, sono servite ad informare l’interessata della necessità del supporto tecnico di un professionista, di aver interpellato l’Ufficio Espropri ed Usi Civici della Provincia VCO (per la determinazione dell’importo unitario dell’indennità di servitù) e della necessità di attivare due diverse procedure: l’una per la reintegra dell’uso civico, l’altra per l’apposizione della servitù.
Su quest’ultimo punto, peraltro, nessuna delle citate note contiene le ragioni relative all’avvio dei procedimenti di conciliazione e reintegra dei terreni assoggettati ad uso civico (a norma del citato DPGR n. 8/R/2016), che sarebbero state necessarie a fronte di una disposizione di settore che precisa che “ sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6 ” (cfr art.