TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-05-14, n. 202400660

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-05-14, n. 202400660
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400660
Data del deposito : 14 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2024

N. 00660/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01080/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2023, proposto da
L B, rappresentata e difesa dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ludovico Ariosto n. 43;

contro

Università del Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;

per l’annullamento

1) del decreto n. 694 del Direttore Generale dall’Università del Salento del 19.10.2023, con cui è stata disposta l’esclusione della candidata ricorrente dal “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto Categoria EP, posizione economica EP1 – Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati – presso l’Area Manutenzione e Patrimonio Immobiliare della Ripartizione Tecnica e Tecnologica dell’Università del Salento ”, sul presupposto che “ dalla domanda di partecipazione, comprensiva dei relativi allegati, la medesima non risulta in possesso del requisito prescritto ai sensi dell’art. 2, capoverso 1, lett. c) del Bando di selezione dell’Abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 81/08, non essendo in quest’ultima stata aggiornata con cadenza quinquennale ”;

2) della nota prot. 188771 del 09.10.2023 con cui la Responsabile del procedimento amministrativo ha chiesto alla candidata ricorrente di voler trasmettere alla Amministrazione procedente la documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi di aggiornamento previsti dall’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/08 ai fini del mantenimento dell’abilitazione di coordinatore per la sicurezza ex art. 98 del D. Lgs. n. 81/08 (nello specifico: aggiornamento con cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore);

3) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto ed, in particolare, ove occorra e nei limini dell’interesse: - del decreto n. 404 del Direttore Generale dell’Università del Salento del 15.06.2023 con cui è stato indetto il concorso;
- dell’art. 2, lett. c) del Bando di concorso, rubricato “ Requisiti di Ammissione ”, ove si dovesse interpretare nel senso di richiedere, ai fini dell’ammissione al concorso, non solo l’abilitazione ex art. 98 D. Lgs. n. 81/08, ma anche l’aggiornamento di cui all’Allegato XIV D. Lgs. n. 81/08.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. P F e uditi per le parti i difensori avv. G M per la parte ricorrente e avv. dello Stato M G I per l’Università;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, notificato in data 30.10.2023 e depositato il successivo 2.11.2023, L B, premettendo di aver partecipato al “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto Categoria EP, posizione economica EP1 – Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati – presso l’Area Manutenzione e Patrimonio Immobiliare della Ripartizione Tecnica e Tecnologica ” bandito dall’Università del Salento di Lecce (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Università”), ha impugnato in questa sede ai fini dell’annullamento, oltre agli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, il decreto n. 694 del 19.10.2023, con cui l’Università ha escluso la candidata dalla procedura concorsuale in esame, poiché ritenuta priva della “ Abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 81/08 ” richiesta dall’art. 2, capoverso 1, lett. c), del relativo bando quale titolo di ammissione.

Si è costituita nel presente giudizio in data 22.11.2023 l’Università del Salento per resistere al ricorso azionato dalla controparte.

Con ordinanza n. 591 del 4.12.2023, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente per insussistenza del requisito del fumus boni iuris .

Depositati dalle parti ulteriori documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a, all’udienza pubblica del 9.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto alla luce delle argomentazioni che seguono.

3. Sulla base di un unico motivo di doglianza (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, cpv 1, lett. c), del bando di concorso – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti – Violazione dell’art. 2 l. n. 241/90 per difetto di motivazione – Violazione del principio di massima partecipazione ”), la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’esclusione operata dall’Amministrazione, deducendo, in particolare: che l’art. 2 della lex specialis della procedura di cui si discute prevedeva, quale necessario titolo di ammissione della partecipante, l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008;
che l’odierna istante era in possesso di detto requisito, avendo la stessa partecipato a un corso professionale della durata complessiva di 200 ore, all’esito del quale aveva ottenuto l’abilitazione richiesta per l’ammissione alla procedura;
che, tuttavia, l’Università ha ravvisato il mancato possesso del requisito in capo alla ricorrente, motivando che quest’ultima non aveva effettuato il corso di aggiornamento quinquennale richiesto dall’Allegato XIV al D. Lgs. n. 81/2008;
che, così facendo, l’Amministrazione ha però indebitamente equiparato la carenza radicale del titolo abilitativo preteso dalla lex specialis con la semplice mancata effettuazione del relativo corso di aggiornamento, implicante, non già la perdita del titolo abilitativo, ma soltanto la temporanea possibilità di svolgere in concreto l’attività oggetto di abilitazione (come chiarito anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 17 del 20.12.2013);
che, in ogni caso, essendo ambigua la portata della clausola posta dall’art. 2, capoverso 1, lett. c), del Bando, l’Amministrazione avrebbe dovuto garantire la massima partecipazione dei concorrenti, consentendo l’ammissione della ricorrente.

3.1. Le argomentazioni richiamate non sono condivise dal Tribunale.

3.1.1. Occorre invero rammentare che, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, le clausole della lex specialis di una procedura selettiva sono soggette, nei limiti di compatibilità, ai criteri interpretativi delineati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, fermo restando che, nella ricostruzione del significato dell’atto amministrativo, prioritaria importanza deve essere riconosciuta al criterio letterale, solo in via residuale potendo venire in rilievo ulteriori canoni ermeneutici (si veda, ex multis , Cons. Stato, V, nn. 4849/2018, 2687/2018 e 741/2017, nonché Id, IV, n. 238/2013).

3.1.2. Orbene, nella vicenda per cui è causa, l’art. 2, comma 1, lett. c) del Bando regolante la procedura cui ha partecipato L B richiedeva, per l’ammissione della stessa alla selezione, il possesso di una “ Abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 81/08 ”.

Appare dunque elemento da valorizzare, al fine di interpretare correttamente il contenuto della clausola in esame, il fatto che la disposizione de qua , sul piano testuale, non si limita a far riferimento tout court al titolo abilitante richiesto, ma ne cita espressamente la norma che regolamenta la sua disciplina, facendo invero riferimento espresso all’art. 98 del d.lgs. 81/08 (rubricato, appunto, “ Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ”).

Ad avviso di questo Collegio, tale esplicita puntualizzazione letterale impone, pertanto, di individuare il perimetro del requisito partecipativo di cui si discute in coerenza e alla luce del complessivo contenuto del precetto sostanziale individuato dall’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008.

Considerato, dunque, che tale ultima norma contiene, a sua volta, l’ulteriore rimando all’Allegato XIV dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, imponente la necessità per il soggetto abilitato di effettuare dei corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale, ne discende che, in virtù di un’interpretazione anche solo testuale della clausola di cui all’art. 2, capoverso 1, lett. c), il titolo preteso dalla lex specialis va inteso, non già come conseguimento del mero attestato del percorso abilitante di base, come prospettato dalla ricorrente, quanto piuttosto, in ossequio all’opposta lettura offerta dall’Amministrazione, come positivo assolvimento anche dell’ulteriore obbligo di aggiornamento integrativo in linea con le modalità individuate, appunto, dal combinato disposto dell’art. 98 e dell’Allegato XIV.

3.1.3. Una ricostruzione nei termini appena esposti si pone, del resto, in linea anche con una interpretazione di carattere teleologico-sistematico della clausola in contestazione.

Si osserva infatti che, a dispetto di quanto prospettato dall’odierna istante, l’impossibilità (seppur temporanea) per la ricorrente di poter vantare un titolo “concretamente” abilitante ex art. 98 cit. al momento della partecipazione alla procedura - essendo la stessa pacificamente in possesso di un titolo inidoneo a consentirle di svolgere materialmente l’attività di coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori in ragione del mancato espletamento dei corsi di aggiornamento previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 - ben può essere intrepretata come assenza del requisito di ammissione previsto dal bando di concorso, risultando tale effettiva inoperatività del requisito in contrasto con lo specifico profilo professionale oggetto di selezione.

Ciò in quanto, tra le diverse attività elencate dalla lex specialis e da ricondurre alla tipologia di posto messo a concorso, vengono indicate anche mansioni che appaiono implicare l’esercizio in concreto del titolo abilitante richiesto (si veda, in primo luogo, la “ assunzione dei ruoli e delle responsabilità di RUP, di Ufficio di Direzione Lavori, di collaudo per l’esecuzione di lavori pubblici e accordi quadro per la gestione delle Manutenzioni ”, ma anche la “ applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, di urbanistica e procedimenti autorizzativi territoriali, di anti-incendio, di sostenibilità ambientale e certificazione energetica nonché delle misure di prevenzione e protezione del rischio lavorativo ”;
cfr. l’art. 1 del Bando).

Anche sotto tale prospettiva appare, quindi, ragionevole e legittimo l’operato dell’Amministrazione, ravvisandosi una piena coerenza tra il requisito abilitante come dalla stessa inteso - comprensivo, cioè, anche del necessario espletamento dell’integrativo corso di aggiornamento - e lo specifico profilo professionale oggetto di selezione.

3.1.4. La convergente conclusione, sulla base di tutti i criteri ermeneutici appena analizzati, circa l’interpretazione da conferire alla clausola della lex specialis esclude, infine, l’eventuale portata ambigua della disposizione de qua , a differenza di quanto eccepito in ricorso dalla parte.

4. Alla luce di tutto quanto precede, essendo indubbio che la ricorrente era priva del corso di aggiornamento al momento della sua partecipazione alla procedura di concorso, deve reputarsi corretta la lettura offerta dall’Università con riguardo all’insussistenza in capo alla partecipante del requisito di cui all’art. 2, capoverso 1, lett. c), del Bando di concorso e, conseguentemente, va altresì considerata legittima l’operata esclusione della Bonfantini dalla procedura in questione.

Ne deriva l’integrale rigetto del ricorso in esame.

5. Tuttavia, in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio tra i contendenti.

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