TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400054

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400054
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201400054
Data del deposito : 23 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00266/2012 REG.RIC.

N. 00054/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dagli avv. V C, M D N, con domicilio eletto presso V C in Campobasso, via Umberto I, N. 43;

contro

Comune di Isernia in pers. del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto in Campobasso, via P. di Piemonte,29 c/o Avv.Bucci;

Regione Molise in pers. del Presidente in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi 124;

nei confronti di

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Isernia in pers. del leg. rappres. in carica;
A.S.Re.M. Azienda Sanitaria Regione Molise in pers del leg. rappres. in carica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Isernia n.19 del 25/7/2012 (pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni a decorrere dal 1/08/2012), con cui ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012 si è individuata la zona in cui collocare le due nuove farmacie istituente nel territorio del Comune di ISERNIA;
nonché della delibera integrativa commissariale del 2012, con la quale si sarebbe integrato il contenuto della precedente,già citata, delibera commissariale;

- nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi ivi compreso:

a) la relazione del SUAP n.873 del17/7/2012 e precedenti relazioni istruttorie con le quale si è avanzata la proposta assunta nella delibera impugnata;

b) il parere favorevole espresso dal Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Isernia 25/7/2012 n. prot.295 (conosciuta e pervenuta al Comune in data 31/8/2012 prot.21694);

c) il parere ASREM del 25/7/2012 n. pro.64587 ivi compresi pareri, relazioni, atti e documenti istruttori, comunque denominati, ove esistenti;

nonché di tutti gli atti istruttori, relazioni ulteriori, documenti di indagine istruttori, comunque denominati, ove esistenti;

nonché di provvedimenti della Regione Molise di eventuale approvazione degli atti comunali di bando per la copertura della nuove farmacie e di ogni atto regionale inerente le Farmacie di Isernia e, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:

della delibera di G.R. n. 184/2013 nella parte in cui statuisce in merito alla allocazione della farmacia n. 6 di Isernia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Isernia e di Regione Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso principale, l’interessato, titolare di una farmacia sita nel Comune di Isernia, ha impugnato la delibera del Commissario prefettizio del Comune di Isernia n. 19 del 2012, con la quale sono state individuate le zone in cui collocare le due nuove farmacie da istituire nel territorio comunale, nella parte in cui la farmacia numero 6 viene localizzata nella località Le Piane. Il ricorrente, insieme al provvedimento del Commissario, impugna tutti gli atti istruttori, preparatori e connessi al provvedimento, oltre ai provvedimenti, non meglio identificati, con cui la Regione Molise avrebbe eventualmente approvato gli atti comunali per la copertura delle nuove farmacie.

La Regione Molise si è costituita in giudizio rilevando l’inesistenza di propri atti impugnabili.

Il Comune di Isernia si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.

Le parti, in prossimità dell’udienza di trattazione fissata per l’11 aprile 2013, ne hanno chiesto il rinvio, esponendo che i competenti uffici comunali avevano iniziato il riesame della procedura per la localizzazione della sede farmaceutica controversa.

Successivamente, in accoglimento di apposita istanza cautelare, questo Tribunale amministrativo regionale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, al fine di tutelare le ragioni del ricorrente nel tempo necessario al Comune per il completamento del procedimento di riesame.

Nelle more della trattazione di merito, la Regione Molise ha depositato il bando di concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili nella regione Molise, adottato in applicazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27. Il suddetto bando, indetto con delibera n. 184/2013, contiene un elenco delle sedi farmaceutiche individuate dai Comuni nell’ambito del quale, per il Comune di Isernia, si individua la zona Le Piane quale sede di una delle due nuove farmacie. Lo stesso bando, all’articolo 1, peraltro, non esclude che l’indicazione delle zone elencate nel bando stesso possa subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche.

Con motivi aggiunti notificati al Comune di Isernia, all’Ordine dei farmacisti della Provincia di Isernia, alla Regione Molise e all’Azienda sanitaria regionale del Molise in data 29 giugno 2013 e depositati il 25 luglio 2013, il ricorrente ha impugnato anche la delibera regionale n. 184/2013 di indizione del concorso, nella parte in cui statuisce in merito alla allocazione della farmacia numero 6 di Isernia, oggetto del ricorso introduttivo.

In prossimità dell’udienza di trattazione di merito del 19 dicembre 2013, le parti hanno presentato memorie e documentazione. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2013, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve rilevare che gli atti comunali impugnati con il ricorso principale sono stati superati dal provvedimento adottato dal dirigente dello sportello unico delle attività produttive del Comune di Isernia in data 7 ottobre 2013.

Con tale provvedimento, il funzionario comunale, a conclusione del procedimento di riesame precedentemente avviato, ha stabilito di modificare la pianificazione delle sedi farmaceutiche nel territorio comunale istituendo una nuova sede in località Fragnete anziché in località Le Piane.

Sebbene il ricorrente insista nella domanda di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, deve ritenersi che il ricorso principale sia improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che il provvedimento comunale sopravvenuto ha disposto la revoca dell’atto impugnato con il ricorso principale, nella parte lesiva per il ricorrente.

L’impugnazione, contenuta nel ricorso per motivi aggiunti, del bando di concorso regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, indetto con delibera di Giunta regionale numero 184 del 2013, deve essere invece ritenuta inammissibile, per carenza di interesse.

La clausola di salvaguardia contenuta nel bando di concorso, secondo la quale la Regione si riserva di modificare la localizzazione delle sedi farmaceutiche per effetto di eventuali provvedimenti giurisdizionali, deve interpretarsi nel senso che la Regione dovrà necessariamente tener conto anche delle variazioni di numero e di localizzazione delle sedi farmaceutiche disposte con i provvedimenti eventualmente adottati in autotutela decisoria dai Comuni interessati. Nella fattispecie, quindi, l’Amministrazione regionale dovrà tener conto del sopravvenuto provvedimento del Comune di Isernia con il quale sono state rideterminate le sedi farmaceutiche da localizzare nel proprio territorio, adeguando conseguentemente il bando di concorso alla nuova determinazione comunale. Qualora la Regione non provvedesse a modificare il bando di concorso in tal senso, ma non vi è ragione per presumerlo, attesa l’inesistenza di contrario interesse da parte dell’Amministrazione regionale, al ricorrente resterebbe impregiudicata la tutela del giudizio di ottemperanza, stante il vincolo conformativo fissato dalla presente decisione.

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile, per originario difetto di interesse.

Le spese processuali, valutate tutte le circostanze, possono essere interamente compensate tra le parti costituite.

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