TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2018-02-27, n. 201800095
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2018
N. 00095/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00765/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2017, proposto da:
IU TI, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Barberio, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria di questo Tribunale, in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;
contro
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore ;
- Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore ;
- Questura Reggio Calabria, in persona del Questore pro tempore ;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, hanno legale domicilio;
per l'annullamento:
- dell’Ordinanza del 27 maggio 2017 con la quale il Questore di Reggio Calabria “ordina il rimpatrio di TI IU nel Comune di Rogliano (CS), a mezzo foglio di Via Obbligatorio. Con divieto di fare ritorno nel Comune di Villa San Giovanni (RC), senza preventiva autorizzazione, per anni tre e con l'ingiunzione a presentarsi entro le ore 23.30 odierne presso la Stazione dei Carabinieri di Rogliano (CS), quale Autorità di P.S. per quel Comune”;
- del silenzio rigetto del Prefetto di Reggio Calabria formatosi su ricorso gerarchico notificato dal ricorrente in data 28 giugno 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del foglio di via obbligatorio emesso, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, dal Questore di Reggio Calabria in data 27 maggio 2017 nei confronti del ricorrente.
Il provvedimento è stato adottato nelle seguenti pacifiche circostanze di tempo e luogo.
Il ricorrente, sindacalista della sigla Unione Sindacale di Base, il 27 maggio 2017, è stato fermato e controllato dall’Autorità di P.S. mentre si trovava a bordo di un pullmino, in piazza Stazione a Villa San Giovanni, diretto alla manifestazione autorizzata e programmata per la medesima giornata, a Giardini Naxos, in occasione dell’evento G7 di Messina, come riferito dal ricorrente stesso durante il controllo in discorso.
Questa la motivazione del foglio di via impugnato:
“ ATTESO che TI IU risulta annoverare alcuni pregiudizi di polizia nell’anno 2013 per inosservanza dei dell’Autorità ex art. 650 c.p., per radunata sediziosa ex art.