TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-01-13, n. 202100019

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-01-13, n. 202100019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100019
Data del deposito : 13 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2021

N. 00019/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00022/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F.lli Righini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Addolorata Detta D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Acri in Bologna, Galleria Cavour n. 6;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;

Banco Bpm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano D'Ercole, N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piero Gozzi in Bologna, via Marsili 15;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3796 del 20/09/2017, Prog. n. 1703/13 - 17° Bando CUP B82E04000100006;

- della relazione di aggiornamento del 27/07/2017 del Banco BPM;

- della nota del 03/08/2017 prot. n. 1267 del Banco BPM;

- della nota del 24/10/2017 prot. n. 1267 del Banco BPM;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, nonché dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio del 31/07/2017 emesso dal Banco BPM, citato nel contesto del decreto n. 3796 del 20/09/2017 e non conosciuto, e della nota MISE prot. 6717 del 21/02/2013, citata nella comunicazione del Banco BPM prot. n. 1267 del 03/08/2017 e non conosciuta.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da F.LLI RIGHINI S.R.L. il 20\12\2019:

dell’atto di liquidazione a saldo e conguaglio n. 43851 del 14/11/2019 emesso dal Banco BPM Spa in nome e per conto del MISE e trasmesso a mezzo PEC in data 21 novembre 2019;
della comunicazione del Banco BPM Spa prot. n. 1267 del 19 novembre 2019 e della comunicazione del Banco BPM Spa prot. n. 1267 del 13 dicembre 2019;
nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente nella vicenda per cui è causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Banco Bpm S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 la dott.ssa Jessica Bonetto e trattenuta la causa in decisione ex art. 25 D.L. n. 137 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo la Società F.LLI RIGHINI S.R.L. ha impugnato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3796 del 20/09/2017, trasmesso a mezzo pec in data 16/10/2017, con cui il Direttore Generale, dopo aver concesso in via provvisoria ai sensi della L.488/92 un contributo in c/impianti di € 193.108,00, ha decretato la riduzione a € 36.892,00 dell’ammontare del contributo concedibile in via definitiva.

Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato altresì l’atto di liquidazione a saldo e conguaglio n. 43851 del 14/11/2019, emesso dal Banco BPM Spa in nome e per conto del MISE e trasmesso a mezzo PEC in data 21 novembre 2019.

In fatto ha allegato che:

- il contributo erogato alla ricorrente ai sensi della L. n. 488/1992 ha ad oggetto le agevolazioni alle nuove iniziative relative ad attività produttive nelle aree depresse del territorio nazionale, disposto con decreto provvisorio n. 149555 del 17/01/2006, relativo al

XVII

Bando Industria Progetto n. 01703-13;

- nel 2003 la ricorrente presentava al Ministero delle Attività Produttive, per il tramite dell’Istituto Collaboratore (Banca per il Leasing Italease Spa), la richiesta di agevolazioni finanziarie per l’intervento di ampliamento della propria attività produttiva ubicata nel Comune di Ravenna;

- il Ministero delle Attività Produttive col decreto n. 149555 del 17/10/2006 concedeva “in via provvisoria all’impresa di cui alle premesse un contributo in conto impianti di € 193.108,00 euro - di cui 46.650,00 euro relativi ai beni ammessi acquistati direttamente dall’impresa e 146.458,00 euro relativi ai beni acquisiti in locazione finanziaria”;

- in data 24/03/2006 Italease Network (Istituto collaboratore) chiedeva chiarimenti alla ricorrente in merito all’avvio del programma di investimenti “per la parte in leasing” e a tale comunicazione la ricorrente dava seguito con nota del 19/04/2006;

- in data 17 gennaio 2007 la Banca Agrileasing (capofila del pool di leasing insieme alla Locat Spa) trasmetteva a Efibanca tutta la documentazione inerente al programma di ampliamento realizzato dalla ricorrente e con nota dell’1 febbraio 2007 chiedeva alla Locat e alla F.lli Righini, “indicazioni dettagliate in merito alla natura dell’investimento” di cui al contratto del 2002 e successiva integrazione del 2005, facendo presente che la L. n. 488/1992 non ammette operazioni di lease-back;

- dopo un’interlocuzione sul punto tra le parti, il 17/08/2007 la Agrileasing comunicava alla F.lli Righini che “la Banca concessionaria ha provveduto ad erogare la prima e la seconda quota annuale di contributo, rispettivamente di Euro 96.554,00 ed Euro 77.243,00”;

- nel febbraio del 2008 la ricorrente inoltrava a Efibanca la dichiarazione attestante lo stato di avanzamento del programma e tale Banca in data 14/04/2008 sottoscriveva la “Relazione sullo stato finale del programma di investimenti” nella quale confermava “l’agevolabilità dell’iniziativa”, proponendo “di concedere in via definitiva il contributo commisurato agli investimenti ammissibili a consuntivo e comunque in misura non superiore a quello concesso in via provvisoria”;

- il Banco BPM S.p.A. (subentrato medio tempore a Efibanca), con propria nota del 03/08/2017 trasmessa alla ricorrente il 07/08/2017, ha comunicato che, in esito all’aggiornamento della relazione finale di spesa del 27/07/2017, il contributo in conto capitale ricalcolato a consuntivo è di soli € 36.892,00 e, dunque, minore del contributo concesso in via provvisoria (€ 193.108,00) e di quello già erogato pari ad € 173.797,20, in quanto le spese sostenute (€ 950.000,00) per l’ampliamento dell’immobile ad uso produttivo non sono agevolabili poiché “l’operatività seguita nella realizzazione dell’immobile (fatturazione in capo alla società beneficiaria dei vari SAL eseguiti dalle ditte appaltatrici senza un preventivo rilascio da parte della Locat SpA di un mandato senza rappresentanza e successivo atto di vendita alla Locat SpA) ha attribuito la proprietà del medesimo all’impresa beneficiaria e successivamente, con atto del 30/11/2005, alla citata società di leasing. Tale operazione è un lease-back non ammissibile alle agevolazioni come confermato da nota MISE del 21.02.2013 prot. 6717”;

- con comunicazione dell’1 settembre 2017, trasmessa anche al Ministero dello Sviluppo Economico, la ricorrente ha contestato le conclusioni rassegnate dal Banco BPM, ma il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto n. 3796 del 20/09/2017, confermando la rideterminazione in diminuzione del contributo concedibile in via definitiva, come da successivo atto di liquidazione a saldo e conguaglio ai sensi del DM del 25 luglio 2012.

Sulla base di tali fatti la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:

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