TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-11-14, n. 201701159
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Pubblicato il 14/11/2017
N. 01159/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01467/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2016, proposto da:
M N L B, E M, F M L, A L, A M D T, A G, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio S, in Bari, piazza Garibaldi, n.54;
contro
Comune di Troia, rappresentato e difeso dall'avvocato F P A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C Coli, in Bari, via Principe Amedeo n. 25;
nei confronti di
A D G, G M, D G A, in qualità di legale rappresentante della Ditta Elettrica Di.Ma., rappresentati e difesi dall'avvocato M T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C Coli, in Bari, via Principe Amedeo n. 25;
per l'annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. 36 del 20.10.2016 emessa dal Comune di Troia, prot. n. 0020783, resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, con cui è stato imposto il divieto di sosta con rimozione forzata, nell’area contraddistinta catastalmente da foglio 56 p.lla 5, interposto tra il fabbricato IACP (F.56 p.lla 152) e la particella (F. 56 p.lla 124) oggetto del fabbricato di cui al P.d.C. n. 3 del 2.4.2013;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Troia e di A D G, di G M e di A D G, in qualità di legale rappresentante della Ditta Elettrica Di.Ma.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. M C, avv. F P A e avv. M T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti, tutti acquirenti di alloggi compresi in un complesso edilizio gestito dall’ ex IACP di Foggia, composto da due fabbricati, realizzati ai sensi della legge del 30 dicembre 1960 n. 1676, impugnano l’ordinanza del Comune di Troia che ha interdetto la sosta sull’area censita al foglio 56 particella n. 5, siccome appartenente al Ministero dei Lavori Pubblici, adiacente ad uno dei due fabbricati identificato dalla particella 152.
Di detta area i ricorrenti si affermano proprietari in via esclusiva, in quanto sarebbe pertinenziale al predetto complesso edilizio, da sempre recintata e utilizzata come parcheggio e per raggiungere i loro locali posti al piano terreno.
Deducono pertanto l’illegittimità dell’ordinanza, per eccesso di potere e violazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, che ne vieta l’uso come parcheggio asseritamente in violazione delle prerogative del diritto di proprietà.
Allegano, a tal fine, gli atti di compravendita delle porzioni immobiliari a ciascuno appartenenti.
Dopo la trattazione dell’istanza cautelare si sono costituiti il Comune di Troia e i controinteressati per resistere al ricorso e hanno depositato documenti.
All’udienza del 17 ottobre 2017 la causa è passata in decisione.
2.- È pregiudiziale all’esame dei motivi di ricorso accertare incidentalmente, ex art. 8 del codice del processo amministrativo, se l’area censita al foglio 56, particella n. 5 appartenga ai cessionari degli alloggi realizzati sul suolo originariamente appartenente ad un unico compendio immobiliare - di estensione pari a 875 mq - acquistato dal Ministero dei Lavori Pubblici il 20 dicembre 1967 per la realizzazione di due fabbricati destinati ad alloggi riservati ai lavoratori agricoli.
Risulta dal verbale di consegna del 13 settembre 1996 (nota di deposito dei ricorrenti del 4 settembre 2017) che i due fabbricati, censiti in catasto con le particelle n. 151 e 152, furono ceduti dal Ministero dei Lavori Pubblici al Demanio statale che contestualmente li dette in gestione all’ ex Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Foggia.
Detto verbale così identifica la consistenza degli immobili ceduti: fabbricati completati dal marciapiede perimetrale in acciottolato interno a pertinenza, recinzione poggiante su un muretto di cemento armato e da un’area scoperta a servizio di ciascun alloggio .
La descrizione non contiene dati o elementi che consentano di affermare che l’area censita al foglio 56 particella n. 5 facesse in effetti parte del compendio trasferito al Demanio statale.
E’ necessario pertanto attingere agli atti di compravendita prodotti dalle parti, mediante i quali, sia i ricorrenti, sia i controinteressati, hanno riscattato la proprietà degli immobili loro assegnati.
In tutti i contratti vengono identificati i confini interni ed esterni delle proprietà cedute.
Fra questi sono significativi, ai fini del decidere, gli atti di acquisto degli appartamenti posti all’estremità del fabbricato che occupa l’area di sedime adiacente alla particella n. 5 in contesa.
Da una delle planimetrie allegata ad uno dei contratti versati in atti (documento n. 14 - nota di deposito del Comune del 4 settembre 2017) che riporta graficamente lo stato dei luoghi, si evince che il fabbricato identificato con la particella n. 152 è adiacente alla particella n. 5 oggetto del divieto posto dall’ordinanza impugnata.
Al contratto di cessione - sottoscritto dall’Amministrazione finanziaria dello Stato e dallo IACP di Foggia, da una parte, e da Ventura Assunta e dai germani Salvatore Teresa, Lina Raffella, Leonardo, Ponziano e Roberto dall’altra - è allegata una planimetria catastale dalla quale si evince che il locale (sub5) di pertinenza dell’appartamento (sub 8) oggetto di cessione confina con il cortile e la proprietà della parte venditrice.
La planimetria allegata al documento specifica ulteriormente che i confini esterni di detto locale la via Verone, sono un cortile ditta opposto alla via Verone e un altro cortile ditta , compreso fra i predetti due confini che è identificato dalla particella n. 5, adiacente al lato corto del fabbricato.
Ciò premesso in fatto, se -come sostenuto dai ricorrenti- la particella n. 5 fosse in comunione fra i due fabbricati, l’atto di cessione avrebbe dovuto contemplarne il trasferimento pro indiviso in capo agli assegnatari della proprietà esclusiva oggetto di riscatto, ovvero specificarne la natura pertinenziale ai sensi dell’art. 817 c.c. trasferendosi in tal caso, detta particella, in uno con il compendio ceduto ai sensi dell’art. 819 c.c.
Deve pure escludersi che l’area in questione sia riconducibile – né i ricorrenti lo sostengono - al novero degli elementi edilizi degli edifici che, se non risulta diversamente dal titolo, si presumono di proprietà comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c., in presenza di connotati strutturali e funzionali che dimostrano la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari di proprietà esclusiva (Cass. n. 22466/2010).
L’averla, al contrario, identificata nell’atto di compravendita in rassegna come proprietà del cedente, distinta dal cespite oggetto di cessione, ne esclude la pertinenzialità o la natura di parte comune ai sensi dell’art. 1117 c.c.
Tutti gli altri contratti depositati dalle parti identificano i confini esterni delle proprietà esclusive oggetto di riscatto o come cortile appartenente alla parte venditrice, o come via a denominarsi o con la via Verone .
Non sono quindi evincibili riscontri documentali che consentano di ritenere che l’area adiacente al lato corto del fabbricato di cui alla particella n. 5 fosse comune ai due fabbricati e sia pervenuta come tale agli assegnatari dei singoli alloggi.
Non risulta inoltre che detta area avesse, alla data delle cessioni degli alloggi agli assegnatari, una destinazione a parcheggio, ai sensi della legislazione vincolistica (art. 42 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150), che impone una dotazione minima di parcheggi privati per le costruzioni, né che i fabbricati in questione fossero privi di altri e diversi parcheggi privati.
Non può quindi affermarsi che la particella 5 fosse attratta al regime di circolazione vigente alla data degli atti di riscatto, in base al quale il diritto reale d'uso delle aree destinate a parcheggio ha natura pubblicistica e si trasferisce, automaticamente, con il trasferimento della titolarità dell'abitazione, perché posto a favore dei condomini del fabbricato cui accedono, limitando di conseguenza il diritto di proprietà dell'area (Cass. n. 21003/2008).
Non risulta provato poi che il transito sulla particella n. 5 fosse necessario, come dedotto in ricorso, per accedere ai locali del piano terreno altrimenti interclusi, senza considerare il fatto che il potere del Comune di interdirne l’uso come area di sosta sarebbe non già incompatibile con detto uso, ma funzionale a garantirne l’effettività.
3.- Deve pertanto ritenersi legittima l’apposizione di segnaletica sull’area indentificata con la particella n. 5, sia che appartenga al Ministero dei Lavori Pubblici che al Demanio statale, rispettivamente proprietari a titolo originario e derivativo degli alloggi che furono poi ceduti ai ricorrenti.
4.- In conclusione il ricorso deve essere respinto perché la particella n. 5 deve presumersi ancora di proprietà pubblica, suscettibile quindi di prescrizioni d’uso, ai sensi del codice della strada, essendo mancata la prova, a carico dei ricorrenti, che essa fosse comune ai due fabbricati o destinata, con vincolo pertinenziale o urbanistico a parcheggio e come tale trasferita in proprietà o a titolo di diritto reale d’uso, in concomitanza con la stipula degli atti di cessione degli alloggi.
Il fatto che il regime di proprietà dell’area identificata con la particella n. 5 non trovi comuni riscontri nel verbale di cessione del 13 settembre 1996 e negli di atti compravendita giustifica la compensazione delle spese di giudizio in ragione delle oggettive difficoltà di ricostruzione della vicenda traslativa oggetto di causa.