TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-02-04, n. 201600372

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-02-04, n. 201600372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201600372
Data del deposito : 4 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00243/2015 REG.RIC.

N. 00372/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00243/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 243 del 2015, proposto da:
A.N.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. E M, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sito in Catania, alla Via Milano n. 42a;

contro

Comune di Acquedolci, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. N C, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sito in Catania, alla Via Milano n. 42a;

per l'ottemperanza

del giudicato nascente dalla sentenza n. 3044 emessa dal Tribunale di Messina, Sezione stralcio, in data 2 dicembre 2003 nella parte in cui “ condanna il Comune di Acquedolci in persona del Sindaco pro tempore a pagare all’A.N.A.S. Azienda Nazionale Autonoma delle strade in persona del legale rappresentante pro tempore qualsiasi somma che quest’ultima sarà costretta a pagare a […] ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquedolci;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visto altresì l’art. 35, comma 1, lett. b. c.p.a.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Parte ricorrente ha adito la intestata Sezione chiedendo l’ottemperanza della sentenza di cui in epigrafe.

2. Si costituiva in giudizio il Comune resistente deducendo, ex adverso , in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per genericità del “condannatorio”, in quanto carente dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità.

3. All’udienza del 13.1.2016 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. A tal fine, infatti, deve condividersi la riportata eccezione sollevata dal Comune resistente di genericità del “condannatorio”, atteso che il dispositivo della sentenza - di cui in epigrafe - portata in ottemperanza non soddisfa ictu oculi i requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., essendo viceversa necessario un accertamento giudiziale certo (eventualmente mediante ulteriore procedimento per decreto ingiuntivo o a cognizione sommaria ex art 702 bis c.p.c.) sulla somma liquida effettivamente dovuta in base al citato titolo giudiziale.

6. Come detto, quindi, il ricorso deve essere allo stato dichiarato inammissibile.

7. Quanto alle spese di lite, tuttavia, le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame depongono nel senso di disporne la compensazione tra le parti.

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