TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-11-07, n. 202000645
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2020
N. 00645/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2013, proposto da
UL BA, PI BA, NA CO, NA BA, TA BA, AR BA, IN BA, ND BA, BE BA, MA UR, ON IC, IA IC, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Pianelli, Mauro Diamantini, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Vittorio Micucci in Ancona, via Marsala, 12, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Falconara Marittima, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Maria Benvenuti Gostoli, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Stefano Maria Benvenuti Gostoli in Ancona, corso Stamira, 10;
per la condanna del Comune di Falconara Marittima al risarcimento del danno per illegittima occupazione della quota pari a 155/200 dell'appezzamento di terreno sito nel medesimo Comune, località Guastuglia, iscritto al Catasto Terreni al Foglio 6, particelle ex 155- 1785-1788 e 2054, della somma di £ 437.100,00, o di quella maggiore e/o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione successivi alla data della CTU allegata al presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falconara Marittima;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.§- Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti riassumevano, ai sensi dell'art. 59 della L.18.06.2009 n.69, la domanda già proposta innanzi al Tribunale civile di Ancona che, con sentenza n.1394/2011 passata in giudicato, aveva dichiarato sulla stessa il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
I ricorrenti chiedono che il Comune di Falconara Marittima venga condannato al risarcimento del danno per illegittima occupazione della quota pari a 155/200 dell'appezzamento di terreno sito nel medesimo Comune, località Guastuglia, iscritto al Catasto Terreni al Foglio 6, particelle ex 155- 1785-1788 e 2054, per le rispettive quote, per la somma di € 437.100,00, o di quella maggiore e/o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione.
I ricorrenti premettono, in punto di fatto, che i loro danti causa acquistarono in data 29.4.1980 le quote pari ai 155/200 del predetto appezzamento di terreno. Successivamente all’acquisto, il Comune di Falconara Marittima occupò illegittimamente e indebitamente la suddetta proprietà per realizzarvi case popolari, giardini, strade pubbliche ed altre opere così come individuate nel Piano di Zona per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.), giusta delibera n. 73 del 03/08/1973 del Consiglio comunale di Falconara, approvata e resa esecutiva con Decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 2753 del 09/08/1974.
La realizzazione delle opere avveniva prima dell’adozione del decreto di occupazione di urgenza e del verbale di immissione nel possesso, come attestato con perizia in data 24.9.2004 effettuata dal consulente tecnico d’ufficio dr. Marchetti, nel corso della causa civile n. 2487/93 avanti al Tribunale civile di Ancona, promossa dalla società FIN.IM.PAR s.p.a., comproprietaria con gli odierni ricorrenti dei terreni in questione per una quota di 45/200, conclusosi con sentenza n. 1276/2006 di condanna al risarcimento dei danni del Comune convenuto per l’illegittima occupazione degli stessi.
I ricorrenti deducono, quindi, l’illegittimità dell’operato posto in essere dall’intimato Comune che, pur in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità e di un decreto di occupazione d'urgenza seppur adottato dopo l’irreversibile trasformazione del suolo, non ha mai concluso formalmente la procedura espropriativa attraverso l’emanazione del decreto definitivo di esproprio.
In ordine alla quantificazione del danno, i ricorrenti chiedono che si prenda a riferimento la perizia del suddetto consulente tecnico che ha calcolato il valore di mercato delle aree illegittimamente occupate e l'indennità risarcitoria (valore del terreno occupato ed indennità temporanea di occupazione) non solo in relazione alla quota di 45/200 di proprietà della società attrice, ma in relazione all'intera proprietà, nella misura -per la costruzione delle palazzine IACP alla data 24.9.2004- di complessivi € 363.698,47 (di cui € 81.832,15, pari ai 45/200, già pagati alla FIN.IM.PAR. s.p.a. dal Comune a seguito della predetta sentenza di condanna), comprensivi di interessi e rivalutazione. Con riferimento, invece, alla superficie occupata per la costruzione di strade detto indennizzo alla medesima data è stato quantificato nella misura di complessivi € 200.306, 40 (di cui € 45.068,94, pari ai 45/200, ancora una volta già pagati alla FIN.IM.PAR. s.p.a. dal Comune a seguito della predetta sentenza di condanna), comprensivi di interessi e rivalutazione.
In definitiva, i ricorrenti chiedono la condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima occupazione di tutte le aree in questione, nella misura complessiva € 437.100,00, pari alla quota di