TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-05-09, n. 201401209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-05-09, n. 201401209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201401209
Data del deposito : 9 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02028/2013 REG.RIC.

N. 01209/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02028/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2013, proposto da:
M S, G G P, rappresentati e difesi dall'avv. A L, con domicilio eletto presso l’avv. L G in Lecce, P.Tta S. Giovanni Battista, 4;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'ottemperanza al giudicato

formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce n. 1452/2011 reso in data 4.2.2013 e spedito in forma esecutiva in data 21.2.2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il dott. M R e uditi per le parti i difensori nei preliminari avv. A. Lorusso per i ricorrenti e avv. dello Stato S. Colangelo;


Premesso che la Corte di Appello di Lecce, con il decreto in epigrafe indicato, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 1.875,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1280,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Considerato che dagli atti risulta che l’Amministrazione resistente, con vaglia cambiario del 9 aprile 2014, ha corrisposto solo le somme dovute alla parte ricorrente: nulla è stato, invece, pagato con riferimento alle somme liquidate dalla Corte di Appello in favore dell’avvocato Ponzone.

Rilevato che il decreto di equa riparazione emesso dalla Corte di Appello di Lecce ha validità ed efficacia di sentenza passata in giudicato, poiché trattasi di provvedimento immediatamente esecutivo, ricorribile solo per Cassazione, ai sensi dell’art. 3, co. 6, L. 89/2001, e poiché decorso il termine per proporre il relativo ricorso lo stesso diventa inoppugnabile.

Che, inoltre, tale decreto è stato regolarmente notificato con formula esecutiva al Ministero delle Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è decorso infruttuosamente il termine previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97.

Che pertanto deve essere sancito l’obbligo, per la P.A., di dare piena e integrale esecuzione al decreto di equa riparazione pronunciato dalla Corte di Appello di Lecce, con condanna alle spese come da dispositivo.

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