TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-04-13, n. 202100613
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Testo completo
Pubblicato il 13/04/2021
N. 00613/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2015, proposto da
Agroenergie Trinitapoli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati R F e V O, con domicilio fisico eletto presso lo Studio Legale Operamolla in Bari, via Tasselgardo n. 7 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato T T C, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31/33 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento della Regione Puglia del 2 settembre 2014, n. 4770, notificato il 2 febbraio 2015, di diniego dell'autorizzazione unica per impianto a biomassa nel Comune di Trinitapoli;nonché per l’accertamento dell'inosservanza colposa e/o dolosa del termine di conclusione del procedimento ai sensi del d.lgs n. 387/2003, con condanna al risarcimento dei danni anche ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a.., e al pagamento delle spese processuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. R T nell’udienza del giorno 24 febbraio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, presenti a verbale i difensori di entrambe le parti a seguito di deposito di note d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
In data 11 agosto 2009 Agroenergie Trinitapoli ha presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, segnatamente da biomassa vegetale solida, di potenza di 9.85 MWE nel territorio del Comune di Trinitapoli;detta domanda è stata acquisita al protocollo regionale il 14 agosto 2009.
In data 3 marzo 2010 il competente ufficio regionale “Energia” ha dato comunicazione di avvio del procedimento, con richiesta di deposito del progetto definitivo presso l’Ente e con la previsione, per ciascuna Amministrazione in indirizzo, della possibilità di convocazione della prima conferenza di servizi ad avvenuta dichiarazione della Società in ordine alla conformità delle copie del progetto definitivo, resa dal progettista dell’intervento.
Il 29 marzo 2011 la Società ricorrente ha depositato su supporto informatico presso l’Ufficio citato il progetto definitivo, munito di autocertificazione circa la conformità delle copie, documentando la sua trasmissione agli Enti indicati nella comunicazione di avvio del procedimento.
Nelle more la ricorrente aveva avanzato richiesta di connessione alla rete di trasmissione nazionale dell'impianto nei confronti di Terna, che, con atto inviato l’8 ottobre 2009, ha trasmesso il preventivo per la connessione, chiedendone l'accettazione.
Con nota del 18 novembre 2010 la Agroenergie Trinitapoli ha accettato incondizionatamente la soluzione tecnica minima generale indicata da Terna.
Lamentata poi la mancata attivazione della conferenza di servizi, essa in data 8 marzo 2014 ha notificato diffida a provvedere.
Con nota n. 1878 del 18 marzo 2014, la Regione Puglia ha chiesto di trasferire l’intera documentazione sul portale telematico regionale, nonché integrazione documentale, al fine di adeguarsi agli obblighi della delibera di Giunta regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010.
Con nota del 13 giugno 2014 la ricorrente ha contestato la sussistenza dell’obbligo di adeguamento, per la stessa, in quanto il progetto era stato presentato l'11 agosto 2009.
Con atto del 24 giugno 2014, la Regione Puglia ha dato preavviso di diniego di autorizzazione unica per mancato adeguamento agli obblighi della delibera di Giunta regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010.
Quindi, con provvedimento del 2 settembre 2014, n. 4770, notificato il 2 febbraio 2015, detto Ente ha pronunciato il diniego di autorizzazione unica.
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, Agroenergie Trinitapoli S.r.l. ha impugnato il provvedimento appena citato e ha chiesto l'accertamento della inosservanza colposa e/o dolosa del termine di conclusione del procedimento ai sensi del d.lgs 387 del 2003, con condanna della Regione al risarcimento dei danni anche i sensi dell'art 30, comma 4, c.p.a..
A seguito di opposizione della Regione Puglia, notificato il 17 giugno 2015, la Società ricorrente ha tempestivamente provveduto alla trasposizione del ricorso dinanzi a questo Tribunale.
I motivi dedotti sono i seguenti: violazione della delibera di Giunta regionale n 3029/2010 – violazione dell’art. 12, comma 4, del d.lgs n. 387 del 2003 e conseguenziale inosservanza del termine di conclusione del procedimento - risarcimento dei danni.
La Regione Puglia, con delibera n. 3029/2010, ha modificato le norme procedimentali relative al rilascio della autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti di produzione elettrica. La precedente disciplina del procedimento era fissata nella delibera n. 35 del 23 gennaio 2007.
Il punto 2 della delibera n. 3029/2010 ha previsto che la domanda per la autorizzazione unica deve essere presentata mediante procedura informatica e tuttavia, secondo le disposizioni transitorie di cui al punto 7.1, solo gli atti procedimentali successivi ai 30 dicembre 2010 devono depositarsi anche in forma telematica, ma giammai dovrebbe riprodursi in forma telematica tutta l'attività progettuale ed amministrativa già depositata fino a tale data.
In base al punto 7.2. della delibera n. 3029, i procedimenti in corso al 30 dicembre 2010 sono conclusi ai sensi della previgente normativa (delibera n. 35/2007) qualora i progetti siano completi della soluzione di connessione e siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.
Di conseguenza il progetto della ricorrente rimarrebbe assoggettato alla disciplina indicata nelle delibera n. 35/2007, in quanto esso ha una potenza inferiore ai 10 MW e perciò non avrebbe necessitato di pareri ambientali ed inoltre la soluzione di connessione sarebbe già presente nel progetto, avendo la stessa accettato in data 10 novembre 2010 la ST-MG - soluzione tecnica minima generale - proposta da Terna l’8 ottobre 2009.
In forza dell'art. 12, comma 4, della legge n. 387/2003 l’autorizzazione doveva essere rilasciata nel termine procedimentale di tre mesi cioè entro l’11 novembre 2009.
Il rispetto delle norme di legge procedimentali avrebbe consentito la realizzazione e l’entrata in esercizio nell’anno 2010 dell’impianto, che avrebbe goduto dei contributi comunitari e degli incentivi vigenti a tale epoca, nonché dei prezzi di vendita del prodotto ed acquisto dei beni dell’epoca.
Al momento della proposizione del ricorso il rilascio dell'autorizzazione unica avrebbe invece permesso la realizzazione di un impianto non più in grado di godere dei contributi comunitari e incentivi - non più vigenti, con produzione di energia elettrica non più commercializzabile per le mutate condizioni normative ed economiche.
Agroenergie Trinitapoli chiede, pertanto, che la Regione Puglia sia condannata al risarcimento dei danni determinati sia dalla violazione del termine di legge di tre mesi per la conclusione del procedimento, sia dall’atto impugnato che ha impedito definitivamente la realizzazione dell'impianto a biomasse.
I danni subiti dalla Agroenergie vengono indicati nei costi sopportati per il procedimento e nei mancati utili dell'impianto, detratti i costi di realizzazione e gestione che sarebbero derivati nell'arco temporale dal 2 febbraio 2010 al 2 febbraio 2015.
Con atto depositato il 10 agosto 2015 si è costituita in giudizio l’intimata Regione Puglia.
Con successivo atto depositato il 3 marzo 2020 detto Ente ha sostituito il precedente difensore - Avvocato Maria Liberti, medio tempore andato in quiescenza – con l’Avvocato T T C.
La ricorrente ha poi prodotto in giudizio una perizia tecnica.
La Regione Puglia, con memoria difensiva successivamente depositata in giudizio, ha controdedotto in modo puntuale alle doglianze di parte ricorrente.
Essa, in particolare, ha osservato che dalla verifica della documentazione presente su supporto informatico risulterebbe il progetto definitivo, ma non l’accettazione incondizionata del preventivo di connessione predisposto da Terna e firmato dalla Società relativamente alla STMG proposta dal gestore di rete per la connessione dell’impianto.
Ha rilevato altresì, quanto ai pareri ambientali, che sicuramente mancavano l'autorizzazione agli scarichi idrici e l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, entrambi di competenza della provincia BAT, mai trasmessi, nonché il parere della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio per le province di Bari Bat Foggia, necessario per il coinvolgimento nel progetto del tratturello “Ponte di Canosa – Trinitapoli”, vincolato per legge ex art. 142 del d.lgs n. 42/2004.
Le parti hanno prodotto memorie difensive, anche di replica, in vista dell’udienza del 24 febbraio 2021. La ricorrente ha depositato anche copiosa documentazione.
Infine nella predetta udienza, tenutasi in modalità da remoto in videoconferenza, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO