TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2016-02-18, n. 201600356

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2016-02-18, n. 201600356
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201600356
Data del deposito : 18 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02829/2015 REG.RIC.

N. 00356/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02829/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2829 del 2015, proposto da:
S F, rappresentata e difesa dall'avv. L D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G P in Lecce, Via Augusto Imperatore,16;



contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici in Lecce, Via Rubichi, è legalmentee domiciliato;



per l'annullamento

del decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia n. 0179625/2015 del 7.9.2015, comunicato con nota 9.9.2015, pervenuta in data 10.9.2015, con cui è stata irrogata alla ricorrente la sanzione disciplinare della "censura" ex art. 79 T.U. n. 3/1957;della presupposta delibera della Commissione di Disciplina del Personale Dirigente dell'Amministrazione Penitenziaria del 26.8.2015 che ha proposto di infliggere alla ricorrente la sanzione della "censura" ex art. 79 del T.U. n. 3/1957;di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 la dott.ssa C L e udito l’avv. L. Durano per la ricorrente e l’avv. dello Stato S. Libertini;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente, dirigente dell’amministrazione penitenziaria, ha impugnato il decreto con cui le è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura, ritenendola “responsabile di un comportamento contrario ai doveri che un pubblico dipendente deve assolvere nel quotidiano esercizio delle sue funzioni “.

Il ricorso è infondato.

È da rilevare anzitutto che non vi è stato alcun ritardo nell’attivazione del procedimento disciplinare

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