TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2016-02-18, n. 201600356
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Testo completo
N. 00356/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02829/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2829 del 2015, proposto da:
S F, rappresentata e difesa dall'avv. L D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G P in Lecce, Via Augusto Imperatore,16;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici in Lecce, Via Rubichi, è legalmentee domiciliato;
per l'annullamento
del decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia n. 0179625/2015 del 7.9.2015, comunicato con nota 9.9.2015, pervenuta in data 10.9.2015, con cui è stata irrogata alla ricorrente la sanzione disciplinare della "censura" ex art. 79 T.U. n. 3/1957;della presupposta delibera della Commissione di Disciplina del Personale Dirigente dell'Amministrazione Penitenziaria del 26.8.2015 che ha proposto di infliggere alla ricorrente la sanzione della "censura" ex art. 79 del T.U. n. 3/1957;di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 la dott.ssa C L e udito l’avv. L. Durano per la ricorrente e l’avv. dello Stato S. Libertini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, dirigente dell’amministrazione penitenziaria, ha impugnato il decreto con cui le è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura, ritenendola “responsabile di un comportamento contrario ai doveri che un pubblico dipendente deve assolvere nel quotidiano esercizio delle sue funzioni “.
Il ricorso è infondato.
È da rilevare anzitutto che non vi è stato alcun ritardo nell’attivazione del procedimento disciplinare