TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2010-09-01, n. 201000396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2010-09-01, n. 201000396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201000396
Data del deposito : 1 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00692/2010 REG.RIC.

N. 00396/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00692/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 692 del 2010, proposto da:


Impresa Icogen S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. E V, C V, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;


contro

Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. G P, R Mroni, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;
Regione Sardegna Assessorato Lavori Pubblici;

nei confronti di

Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro - Ciro Menotti Soc. Coop. Per Azioni;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- determinazione del Direttore del Servizio albi regionali e contratti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna n. 22538/1793 del 25.6.2010, sconosciuta, con la quale la gara è stata aggiudicata alla controinteressata;

- verbale di gara del 24.6.2010, sconosciuto, durante il quale viene comminata l'esclusione dalla gara della ricorrente;

- comunicazione prot. 23256 del 2.7.2010 emanata dal Direttore del Servizio albi regionali e contratti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna, dott.ssa Teresa Ivana Falco, contenente l'esclusione dalla gara della ricorrente nonché dell'aggiudicazione definitiva dei lavori;

- del provvedimento con cui il responsabile del procedimento non ha inteso provvedere ad agire in autotutela;

- del bando e del disciplinare di gara per la denegata ipotesi in cui le regole di gara ed i formalismi di cui agli artt. 6 e 7 dovessero interpretarsi in senso sfavorevole alla ricorrente, in particolare nella parte in cui commina la nullità dell'offerta economica contenute in buste "sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati, dal fabbricante affinché ne sia garantita la piena integrità e segretezza";

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, preliminari, conseguenti, successivi o comunque connessi a quelli già impugnati della intera procedura di gara, anche non conosciuti ed allo stato non comunicati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;

visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

relatore nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2010 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto ad un sommario esame tipico della fase cautelare che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto:


1) l’esclusione della ricorrente è stata disposta sulla base di una clausola del bando che appare inequivocabile;

2) la clausola del bando non appare irragionevole né essa si pone in contrasto con alcuna disposizione di legge;

3) è inconferente il richiamo al precedente di questa Sezione n. 809/2009 poiché il caso è diverso in punto di fatto.

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