TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-07-24, n. 201700884
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Pubblicato il 24/07/2017
N. 00884/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01019/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Maero Carla, Santa Clara s.s. società agricola, Boaglio Sergio, Demarchi Biagio, Pasero Davide, Tallone Guido, Raspo Giuseppe, Società Agricola Godano G.G.G. s.s., Bonamico Mario e Pier Angelo, Società Agricola Pessine s.s., Mosso Giuseppe, F F, Azienda Agricola San Giovanni di Fissore Manuele, Azienda Agricola B V, Società agricola semplice La Chiocciola di Lovera Denis e Cristian, Società Agricola Costese s.s., Racca Rocco, Rinaldi Stefano, Società Agricola Chicco Guido, Luca e Paolo s.s., R V, Cerutti Fratelli Stefano e Luciano s.s., Società agricola allevamento Serra s.s., Azienda Agricola Mellano Andra, G G e P P, Caffaro Luigi, Società Agricola Lembo Farm s.s., Bussi Dario, Ramondetti Claudio, Godino Carlo, Abello Aldo, Macario Marco, Società Agricola Gallo s.s., Gomba Domenico, B M, Ardusso Daniele, Nicola Michelangelo Ilario e Renato, Scotta Pierantonio, A M, T G, G L, Giordano Silvia, M L, O A, Azienda Agricola La Torre s.s. di G G e R, M B, Società Agricola Cortenuova s.s., Società Agricola C.F.D. di Campana Franco e Dario s.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentate e difese dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso G. Ferraris, 120;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del Direttore
pro tempore
, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dei provvedimenti contenuti nelle - o comunque risultanti dalle - comunicazioni AGEA, aventi ad oggetto: "Regime quote latte - Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e contestuale comunicazione del prelievo imputato", come meglio indicate in epigrafe del ricorso, inviate alle aziende agricole ricorrenti;
b) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’AGEA per il conteggio delle quantità di latte assoggettate a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione delle somme già riscosse;
nonché per l'accertamento
che gli importi di prelievo indicati nelle comunicazioni AGEA del 29.7.2015 impugnate sono stati indebitamente imputati a carico delle aziende agricole ricorrenti e, conseguentemente, sono stati indebitamente trattenuti dall'Agea stessa;
e per la condanna
dell’AGEA alla restituzione dei predetti importi di prelievo (già incamerati) in favore delle aziende agricole ricorrenti, nella misura indicata nelle comunicazioni del 29.7.2015 impugnate, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;
nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 16.02.2017, per l'annullamento
c) dei provvedimenti contenuti nella - o comunque risultanti dalla - circolare Agea 16.9.2016, denominata "Istruzioni operative n. 31" ed avente ad oggetto: "Regime quote latte - Pagamento del prelievo della campagna 2014/2015 ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160";
d) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e/o comunque connessi con quelli impugnati, con cui (eventualmente) è stato rideterminato il prelievo supplementare imputato a ciascuna delle aziende agricole ricorrenti (anche se allo stato non conosciuti) e sottesi alle disposizioni di pagamento Agea del 13-15.12.2016;
nonché per l'accertamento
che gli importi di prelievo indicati nelle comunicazioni Agea del 29.7.2015 impugnate, come ridotti con la circolare Agea 16.9.2016 e/o gli altri atti impugnati sono stati debitamente imputati a carico delle aziende agricole ricorrenti e, conseguentemente, sono stati indebitamente trattenuti dall'Agea stessa;
e per la condanna
dell'Agea alla restituzione dei predetti importi di prelievo (già incamerati) in favore delle aziende agricole ricorrenti, nella misura indicata nelle comunicazioni Agea del 29.7.2015 impugnate, come ridotta al 30,92% con la circolare Agea 16.9.2016 e/o gli altri atti impugnati, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della scadenza di legge (31.12.2016) al soddisfo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con i quali AGEA ha comunicato loro le imputazioni a titolo di prelievo quote latte per l’annata casearia 2014/2015, deducendo svariati profili di illegittimità.
Con ordinanza n. 63/2016 l’istanza cautelare veniva accolta, preso anche atto che l’amministrazione non si era costituita né aveva fornito i documentati chiarimenti richiesti con ordinanza n. 1488/2015.
Con atto depositato in data 6.5.2016 si costituiva l’amministrazione resistente con memoria di stile.
Nelle more del giudizio, con l’art. 23 comma 6 quater del d.l. n. 113/2016, convertito in l. n. 160/2016, il legislatore interveniva sulla disciplina delle quote latte per l’annata casearia 2014/2015 in senso più favorevole alle aziende agricole.
Per l’effetto di tale normativa deve essere rideterminato il prelievo dovuto dalle aziende agricole in forza delle originarie comunicazioni inviate da AGEA e restituito entro il 31.12.2016 quanto versato in eccesso.
Con atto di ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16.2.2017 la ricorrenti deducevano che, pur non avendo ricevuto individuali provvedimenti di rideterminazione dell’addebito, alcune aziende avevano ottenuto i rimborsi previsti dal d.l. n. 113/2016 nell’importo determinato da AGEA;le restanti aziende ricorrenti, non avendo ricevuto i rimborsi di legge, formulavano domanda di condanna alla restituzione di quanto versato in esubero in forza dei criteri applicati da AGEA alle altre aziende agricole.
Contestualmente impugnavano la circolare AGEA del 16.9.2016, la quale ha dato attuazione al d.l. n. 113/2016 confermando gli importi dovuti da ciascun allevatore come determinati nelle comunicazioni già inviate nel limite del 30,92%.
Ritengono i ricorrenti che il criterio dettato da AGEA nella circolare del 16.9.2016 sia illegittimo per violazione dell’art. 1 commi 4bis, e 4 sexies nonché 4ter, 4 quater del d.l. n. 51/2015, convertito in l. n. 91/2015, come modificato dall’art.23 del d.l. n. 113/2016 e dell’art. 9 commi 3, 4ter, 4ter.1 del d.l. n. 49/2003
Hanno pertanto chiesto, previo annullamento dei provvedimenti impugnati, di condannare AGEA a restituire ai ricorrenti gli importi trattenuti a titolo di quote latte per l’annata 2014-2015 nella loro integralità.
All’udienza del 28.6.2017 la causa veniva discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
E’ pacifico che la determinazione degli importi trattenuti a titolo di quote latte per l’annata casearia 2014-2015 come determinati nelle comunicazioni inviate ai singoli ricorrenti ed oggetto del ricorso introduttivo sia stata superata dalle nuove disposizioni normative dettate con il d.l. n. 113/2016.
Recita l’art. 23 comma 6 quater del d.l. n. 113/2016 convertito in l. n. 160/2016:
“All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti».
E’ dunque pacifico che gli importi quantificati per l’annata 2014-2015 nelle comunicazioni datate 29.7.2015 impugnate con il ricorso introduttivo siano stati superati dal nuovo disposto normativo e ormai privi di efficacia;la stessa difesa di parte ricorrente ammette che taluni dei ricorrenti hanno ricevuto in restituzione quanto trattenuto in esubero in applicazione delle originarie determinazioni del debito.
Allegano poi i ricorrenti che AGEA, ferma l’intervenuta restituzione a favore di alcuni allevatori, non ha formalmente provveduto ad una comunicazione di rideterminazione degli importi, come previsto del citato comma 4 sexies;a rigore detto comma non prevede che la comunicazione di rideterminazione sia inviata agli allevatori, quanto piuttosto alle competenti agenzia regionali;come si evince dalla circolare AGEA n. 31 del 16.9.2016 l’AGEA non ha riformulato imputazioni ma si è limitata a stabilire che le somme imputate potranno essere riscosse nel limite del 30,92% con onere di restituzione di quanto già trattenuto in esubero.
Considerato che i motivi aggiunti sono corredati di un analitico conteggio che espone, per tutti gli aventi diritto, il quantum che dovrebbe essere oggetto di restituzione in applicazione dei criteri ad oggi adottati da AGEA ed esposti in ricorso;