TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-07-24, n. 201700884

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-07-24, n. 201700884
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201700884
Data del deposito : 24 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2017

N. 00884/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01019/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
MA AR, SA LA s.s. società agricola, GL ER, HI GI, ER DA, AL UI, SP SE, Società Agricola Godano G.G.G. s.s., MI RI e PI GE, Società Agricola Pessine s.s., MO SE, RE CE, Azienda Agricola San NN di RE Manuele, Azienda Agricola RB VI, Società agricola semplice La Chiocciola di LO EN e RI, Società Agricola Costese s.s., RA RO, AL ST, Società Agricola CO UI, CA e AO s.s., OS IO, TT LL ST e IA s.s., Società agricola allevamento Serra s.s., Azienda Agricola Mellano Andra, GR NN e PI AO, RO LU, Società Agricola Lembo Farm s.s., SI AR, TT CL, OD CA, AB LD, CA RC, Società Agricola Gallo s.s., GO DO, SI TE, SS IE, OL CH AR e NA, OT PIantonio, TT RI, ST ER, GI LU, NO VI, IO LU, LA AD, Azienda Agricola La Torre s.s. di RI NN e TO, MI NA, Società Agricola Cortenuova s.s., Società Agricola C.F.D. di MP NC e AR s.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Anna RB, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso G. Ferraris, 120;



contro

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

a) dei provvedimenti contenuti nelle - o comunque risultanti dalle - comunicazioni GE, aventi ad oggetto: "Regime quote latte - Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e contestuale comunicazione del prelievo imputato", come meglio indicate in epigrafe del ricorso, inviate alle aziende agricole ricorrenti;

b) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’GE per il conteggio delle quantità di latte assoggettate a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione delle somme già riscosse;

nonché per l'accertamento

che gli importi di prelievo indicati nelle comunicazioni GE del 29.7.2015 impugnate sono stati indebitamente imputati a carico delle aziende agricole ricorrenti e, conseguentemente, sono stati indebitamente trattenuti dall'Agea stessa;

e per la condanna

dell’GE alla restituzione dei predetti importi di prelievo (già incamerati) in favore delle aziende agricole ricorrenti, nella misura indicata nelle comunicazioni del 29.7.2015 impugnate, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;

nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 16.02.2017, per l'annullamento

c) dei provvedimenti contenuti nella - o comunque risultanti dalla - circolare Agea 16.9.2016, denominata "Istruzioni operative n. 31" ed avente ad oggetto: "Regime quote latte - Pagamento del prelievo della campagna 2014/2015 ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160";

d) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e/o comunque connessi con quelli impugnati, con cui (eventualmente) è stato rideterminato il prelievo supplementare imputato a ciascuna delle aziende agricole ricorrenti (anche se allo stato non conosciuti) e sottesi alle disposizioni di pagamento Agea del 13-15.12.2016;

nonché per l'accertamento

che gli importi di prelievo indicati nelle comunicazioni Agea del 29.7.2015 impugnate, come ridotti con la circolare Agea 16.9.2016 e/o gli altri atti impugnati sono stati debitamente imputati a carico delle aziende agricole ricorrenti e, conseguentemente, sono stati indebitamente trattenuti dall'Agea stessa;

e per la condanna

dell'Agea alla restituzione dei predetti importi di prelievo (già incamerati) in favore delle aziende agricole ricorrenti, nella misura indicata nelle comunicazioni Agea del 29.7.2015 impugnate, come ridotta al 30,92% con la circolare Agea 16.9.2016 e/o gli altri atti impugnati, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della scadenza di legge (31.12.2016) al soddisfo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con i quali GE ha comunicato loro le imputazioni a titolo di prelievo quote latte per l’annata casearia 2014/2015,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi