TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-01-13, n. 201500042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-01-13, n. 201500042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201500042
Data del deposito : 13 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02174/2008 REG.RIC.

N. 00042/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02174/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2174 del 2008, proposto da:
M A, G A, D F A, A A, F A, A B, M B, A B, C B, A B, F B, L B, F B, V B, A B, P L B, R C, V C, V G, M C, R C, G C, Luigi Condo', S C, V D P, G D, M D, C F, A F, F F, A F, A G, C G, A I, M L, G L, L M, P M, M L M, C Moli, Alessandro Micheletta, Luigi Micheli, Massimo Minonne, Giuseppe Monforte, Antonio Bruno Panettella, Alberto Papini, Stefano Pasca, Michele Perini, Giovanni Petit, Silvestro Picchi, Fabrizio Picinotti, Gian Piero Pieri, Lorenzo Piermarini, Fabrizio Polverini, Sergio Riccio, Paolo Rinaldi, Giorgio Rosano, Luciana Rosella, Marcello Samà,Vitantonio Sanso', Carlo Scali, Renato Scalia, Nunzio Stigliano, Monica Svetoni, Alessandro Totonelli, Raffaele Treccioni, Luciano Turolla, Marco Usai, Roberto Varallo, Vincenzo Ianniello, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Cappelli, con domicilio eletto presso il medesimo, in Firenze, borgo S. Jacopo 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Firenze, presso cui domicilia in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti, previa remissione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli: 13 comma 1 lettera d);
13 comma 4 e 16 del D.Lgs n. 147 del 12 Maggio 1995;
dell'art. 14 del D.Lgs 28 febbraio 2001 n. 53 in relazione agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, alla ricostruzione della loro carriera senza tener conto delle norme abrogande, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo economico, con tutte le conseguenze di legge anche ai fini dell'inquadramento lavorativo;
e conseguentemente per la condanna dell'Amministrazione convenuta a provvedere in conformità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Marcello Sama';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’articolo 13 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 veniva disciplinato, in via transitoria, l’inquadramento del personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato nel nuovo ruolo degli ispettori, prevedendo, al comma 1 lett. d), l’inquadramento nella qualifica di vice ispettore del personale che rivestiva la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente.

Nel vigore della precedente normativa, ex artt. 22 e 23 del d.p.r. n. 335/1982, per l’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di sovrintendente occorreva il possesso di almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica di vice sovrintendente, per l’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di sovrintendente principale, occorreva il possesso di almeno cinque anni di effettivo servizio nella precedente qualifica. Per contro l’art. 13, comma 4, sopra citato prevedeva che “ il personale di cui alla lettera d) del comma 1, ai fini dell’ammissione lo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore, conserva la anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni;
ai fini dell’ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo la permanenza nella qualifica di ispettore è ridotta a due anni
”.

I ricorrenti, vice sovrintendenti e sovrintendenti della Polizia di Stato in servizio alla data del 31 agosto 1995, lamentano che in ragione di tale normativa tutto il personale inquadrato nella qualifica di vice ispettore, avendo maturato l’anzianità di almeno due anni nel ruolo di provenienza, poteva conseguire immediatamente l’accesso allo scrutinio per la qualifica di ispettore. Inoltre con l’art. 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 veniva anche istituito il “ruolo ad esaurimento” degli ispettori del personale della Polizia di Stato nel quale era inquadrato il personale che rivestiva la qualifica di sovrintendente capo o sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del decreto stesso

Con l’articolo 14 del d.lgs. n. 53/2001, recante disposizioni integrative correttive del d.lgs. n. 197/1995, veniva disposta la soppressione del “ruolo ad esaurimento” degli ispettori. Per conseguenza il relativo personale veniva inquadrato nel ruolo degli ispettori e collocato in detto ruolo dopo l’ultimo degli ispettori capo che al 31 agosto 1995 erano inquadrati nel ruolo degli ispettori, con conservazione dell’anzianità maturata nel ruolo all’esaurimento.

In forza dell’applicazione del quadro normativo sopra delineato i ricorrenti lamentano di aver subito un appiattimento della loro posizione di carriera rispetto a quella di colleghi con l’anzianità inferiore, atteso che ai fini dell’accesso allo scrutinio per il ruolo di vice ispettore sono stati considerati solo due anni di anzianità per tutti i sovrintendenti e vice sovrintendenti, non sussistendo una ragione giuridica od organizzativa per disporre tale equiparazione la quale del tutto irrazionalmente non terrebbe conto della maggiore professionalità derivante dalla più lunga esperienza di servizio.

Conseguentemente il sig. Additati e i consorti in lite in epigrafe precisati proponevano ricorso per l’accertamento del diritto alla ricostruzione della propria carriera previa dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 13, comma 1 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e dell’art. 14 del del d.lgs. n. 53/2001, con condanna dell’amministrazione a provvedere in conformità.

Si costituiva in giudizio, depositando memoria di stile a mezzo dell’avvocatura dello Stato, il Ministero dell’interno.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Il gravame non è suscettibile di accoglimento.

Invero, per consolidata giurisprudenza è inammissibile un'azione di accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera che prescinda dalla tempestiva e puntuale impugnazione dei singoli provvedimenti modificativi dello status ovvero della loro mancata adozione(cfr. Consiglio di Stato, IV, 25.3.2005, n. 1283;
T.A.R. Campania, Napoli, VII, 25.1.2013, n. 607;
T.A.R. Umbria 30.5.2008, n. 216;
T.A.R. Lazio, Roma, I, 5.9.2007, n. 8550).

I deducenti, attraverso l’azione volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione alla ricostruzione della carriera, aspirano a conseguire un nuovo e migliore inquadramento giuridico e tanto porta a qualificare la posizione azionata come di interesse legittimo, atteso che la collocazione del dipendente pubblico nelle varie qualifiche dei ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza discende da atti autoritativi dai quali soltanto scaturisce il diritto al corrispondente trattamento economico.

Ne segue che rispetto a tali provvedimenti di tipo organizzatorio, l'interessato vanta una posizione sostanziale di interesse legittimo al corretto esercizio del relativo potere — pur sempre autoritativo, ancorché vincolato —, e non una posizione di diritto soggettivo accertabile dal G.A.

Come è stato più volte rilevato, la contestazione dei provvedimenti modificativi dello status, attinenti alla progressione in carriera, ovvero della loro mancata adozione, costituisce necessariamente oggetto di una azione a carattere impugnatorio, avente ad oggetto il provvedimento esplicito, ovvero, attraverso il meccanismo del silenzio, la mancata adozione del provvedimento;
per converso, è inammissibile un'azione di accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera, che prescinda dalla tempestiva e puntuale impugnazione dei singoli provvedimenti modificativi dello status ovvero della loro mancata adozione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2128;
T.A.R. Lazio, sez. I, 9 luglio 2013 n. 6782;
T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 25 marzo 2014 n. 611).

Per completezza d’argomentazione, deve poi rilevarsi che il ricorso non è stato notificato ad alcun controinteressato e ciò pur essendo evidente che tale posizione, e conseguentemente la legittimazione ad essere evocati in giudizio, sussiste certamente in capo a tutti i soggetti che, per effetto dell’eventuale accoglimento del ricorso, verrebbero pretermessi dai ricorrenti nella loro posizione in ruolo.

Per le suesposte ragioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, potendo tuttavia essere compensate le spese di giudizio, attesa anche l’assenza di attività defensionale di controparte

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