TAR Potenza, sez. I, sentenza 2011-05-11, n. 201100253
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Testo completo
N. 00253/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2007, proposto dai coniugi Dott. AL IO ER e Dott.SS Giordano ID, in proprio e nella qualità di genitori dei figli minori AL AL e AL RC, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fernanda Chiarelli e Francesco Calculli, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm. in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrica Onorati, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.M. n. 30 del 31.1.2008, con domicilio eletto in Potenza presso lo studio legale dell’Avv. Matteo Pugliese;
nei confronti di
-Sig. IA IT, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Milani e Andrea Pettini, come da mandato a margine della memoria di costituzione, con domicilio eletto in Potenza Via IV Novembre n. 34 presso lo studio legale dell’Avv. Salvatore Guarino;
-Sig. LD LE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del permesso di costruire, rilasciato al Sig. IA IT il 28.2.2007 (unitamente al parere igienico-sanitario, rilasciato dall’AUSL di Matera il 15.9.2006, ed al parere favorevole espresso dalla Conferenza di valutazione tecnica il 5.12.2006), e delle Dichiarazioni di Inizio di Attività, presentate dal Sig. IA IT il 15.10.2004, il 27.10.2004 ed il 15.3.2005;
nonché per
1) il riconoscimento delle condizioni di asservimento permanente e perpetuo delle particelle nn. 356, 489 e 490 per la superficie complessiva di 1 ettaro all’abitazione dei ricorrenti;
2) il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 1337 C.C. e/o da contatto amministrativo, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione ex art. 1224, comma 2, C.C., ed interessi anatocistici ex art. 1283 C.C.:
a) prioritariamente per reintegrazione ed in forma specifica, con ripristino dello stato dei luoghi;
b) subordinatamente e/o in via concorrente, nel caso di mancata integrale riparazione per reintegrazione ed in forma specifica, in forma equivalente in relazione ai danni, subiti medio tempore: causati dagli effetti pregiudizievoli degli sbancamenti eseguiti dal Sig. IA IT; per lesione e/o impoverimento dei fattori e/o valori ambientali, come acqua, rumore, traffico, valori panoramici e naturalistici (al riguardo i ricorrenti precisano che l’acquisto dell’abitazione risultava finalizzato ad una migliore qualità della vita ed al desiderio di trasferire la famiglia in una zona tranquilla, esterna al perimetro urbano e priva di intenso sfruttamento edilizio); per lesione dei valori abitativi, di privacy, di tranquillità; alla sicurezza dei luoghi e delle persone; il ristoro di ogni danno personale patrimoniale e non patrimoniale, da danno morale, danno biologico, pregiudizio alla qualità della vita dei ricorrenti; deprezzamento del valore del fabbricato e della relativa area di pertinenza, di proprietà dei ricorrenti, e danno da lucro ceSSnte per la perdita di vantaggiose occasioni contrattuali; danni alla recinzione e per il distacco della linea telefonica; per eventuale trasferimento di abitazione e per non utilizzo o pieno utilizzo dei diritti dominicali di godimento; ogni pregiudizio per ritardo; per le spese tecniche e legali sostenute;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera e del Sig. IA IT;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi: gli Avv.ti Francesco Calculli e Fernanda Chiarelli, per la parte ricorrente; l’Avv. Francesco Matteo Pugliese, su delega dell'Avv. Enrica Onorati, per il Comune intimato; l’Avv. Maria C. Collazzo, su delega dell'avv. Andrea Pettini, per il controintereSSto Sig. IA IT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-Il Sig. IA IT all’inizio del 1997 chiedeva al Comune di Matera il rilascio della concessione edilizia, per costruire sui terreni (siti nella Contrada Le Piane del Comune di Matera) foglio di mappa n. 114, particelle nn. 356 (tale particella era in comunione per la metà pro indiviso con il fratello Sig. IA HI, ma il fratello vendeva successivamente con atto di permuta del 2.12.1997 al Sig. IA IT la metà indivisa di tale particella n. 356), 489 e 490 (tali particelle erano state trasferite con atto di donazione del 13.1.1983 dal padre Sig. IA NA al Sig. IA IT) un fabbricato rurale;
-tali terreni risultavano disciplinati urbanisticamente dalla Variante alla disciplina dello spazio Extra e Periurbano, adottata con Del. C.C. Comune di Matera n. 120 del 1991 ed approvata con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 296 del 20.3.1996, e ricadevano nella Zona 12 bis Agricola e Periurbana, che risultava disciplinata dall’art. 23 ter delle Norme Tecniche di Attuazione di tale Variante, il quale prevedeva la possibilità di costruire, “in appezzamenti di aziende di superficie superiore o uguale ad 1 ettaro”:
1) nuove costruzioni per attrezzature (depositi, fienili e stalle), neceSSrie allo svolgimento dell’attività agricola “da parte della famiglia contadina residente sul fondo”, aventi le seguenti caratteristiche: a) superficie coperta non superiore a 150 mq.; b) altezza massima di 4,50 m., misurata a valle per i terreni declivi, sviluppata su di un unico piano; c) tipologie edilizie, appropriate alla destinazione d’uso, con materiali e colori a basso impatto visivo, rifinite e non lasciate al rustico;
2) nuove costruzioni anche per abitazione, “quando l’impresa agricola sia contadina e la famiglia contadina non disponga di altre abitazioni sul fondo” e “previa verifica positiva di ammissibilità urbanistica ed ambientale”, aventi le seguenti caratteristiche: a) veniva consentita la costruzione di un solo fabbricato ad uso di abitazione con superficie massima fuori terra di 250 mq. ed entroterra di 100 mq.; b) altezza massima di 7,00 m., misurata a valle per i terreni declivi, sviluppata su massimo due piani fuori terra; c) distanza minima dai confini di 10,00 m.; d) copertura con tetto a falde per almeno il 75% della superficie coperta, con pendenza massima del 30%; e) le eventuali recinzioni dovevano rispettare le prescrizioni contenute nell’art. 22, comma 7, delle N.T.A. di tale Variante; f) se il fondo agricolo era già provvisto di abitazione, potevano essere eseguiti interventi di recupero e di ampliamento nei limiti sopra indicati;
3) veniva espreSSmente puntualizzato che nella Zona 12 bis Agricola e Periurbana non potevano essere costruiti fabbricati per lo svolgimento delle attività di: allevamento industriale di bestiame; produttiva a carattere agricolo (silos, serre, vivai,..); produttiva artigianale, industriale, commerciale e/o di servizi;
4) mentre l’art. 22 bis delle Norme Tecniche di Attuazione della predetta Variante alla disciplina dello spazio Extra e Periurbano regolamentava l’uso della Zona 12 Agricola, il quale prevedeva: a) per le aziende di superficie superiore o uguale a 2 ettari la possibilità di: trasformazioni fisiche e funzionali, aventi carattere di manutenzione, restauro, consolidamento statico e ristrutturazioni; ampliamento delle costruzioni agricole esistenti o interventi di nuova costruzione aventi: una superficie utile complessiva di massimo 400 mq; un’altezza massima di 5,50 m.; una copertura massima di 1/50 della superficie del fondo; previa verifica positiva di ammissibilità urbanistica ed ambientale, al fine di non alterare il valore paesistico-ambientale dei luoghi ed il valore storico-artistico o storico-ambientale degli edifici preesistenti; b) per le aziende di superficie superiore o uguale a 5 ettari o 10 ettari la possibilità di: interventi per una superficie utile complessiva superiore a 400 mq., a seguito di dimostrazione, sulla base di programmi aziendali di attività agricola e/o zootecnica, dell’insufficienza e/o inadeguatezza del patrimonio edilizio esistente, previa verifica positiva di ammissibilità urbanistica ed ambientale; c) nella Zona 12 Agricola veniva espreSSmente consentito lo svolgimento delle attività di: allevamento industriale di bestiame; produttiva a carattere agricolo (silos, serre, vivai,..); produttiva artigianale, industriale, commerciale e/o di servizi;
5) inoltre, l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione della predetta Variante alla disciplina dello spazio Extra e Periurbano stabiliva che sia nella Zona 12 bis Agricola e Periurbana, sia nella Zona 12 Agricola: a) il rilascio della concessione edilizia era subordinato alla presentazione di un atto di obbligo unilaterale registrato e trascritto, con il quale il concessionario si impegnava a vincolare all’inedificabilità le particelle catastali asservite, evidenziate su apposite mappe catastali; b) erano consentiti solo movimenti di terra previsti in progetti formalmente assentiti, con la precisazione che gli eventuali salti di quota (muri di sostegno, pareti di sbarramento, scarpe dei terreni di riporto) non dovevano superare l’altezza di 1,20 m., misurata rispetto al piano di campagna, e con la puntualizzazione che, in caso di più salti di quota, la distanza orizzontale fra essi non doveva essere inferiore a 6,00 m.;
-sulla suddetta istanza di concessione edilizia esprimeva parere favorevole la Commissione Edilizia nella seduta del 22.7.1997, previa consegna all’Ufficio Tecnico Comunale dell’atto di asservimento delle predette particelle nn. 356, 489 e 490;
-pertanto, il Sig. IA IT, dopo aver acquisito dal fratello Sig. IA HI l’assenso all’edificazione con riferimento alle metà indivisa della particella n. 356, in data 11.11.1997 sottoscriveva l’atto