TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-06-13, n. 201200478

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-06-13, n. 201200478
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201200478
Data del deposito : 13 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00254/2005 REG.RIC.

N. 00478/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00254/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2005, proposto da:
P A, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto in Latina presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina;

contro

Comune di Anagni, in persona del Sindaco p. t., non costituito;

nei confronti di

Di C B e Soc. P d T Sl, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall'avv. I P, con domicilio eletto in Latina, presso l’Avv. Lana Via IV Novembre 100;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio Attività Produttive ed Economiche del Comune di Anagni in data 24.12.2004 e pervenuto al ricorrente in data 29.12.2004, prot. n. 2300/11981 UT, con il quale veniva disposta la revoca dell’autorizzazione n. 347 per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per l’esercizio della tipologia “A”, rilasciata al ricorrente in data 8.9.2003;

di tutti gli atti a detto provvedimento presupposti, preordinati, connessi e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Di C B e della Soc. P d T Sl;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 25 febbraio 2005 e depositato il successivo 24 marzo il sig. Antonello Pagliaroli ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Responsabile del Servizio Attività Produttive ed Economiche del Comune di Anagni ha disposto la revoca dell’autorizzazione n. 347 per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per l’esercizio della tipologia “A”, da esercitarsi nei locali siti in via Anticolana km 0.300, rilasciata al ricorrente in data 8.9.2003.

2) E’ accaduto che nelle more dell’attivazione dell’esercizio, il locale dove doveva essere esercitata l’attività (in precedenza affittato al ricorrente) è tornato in possesso della proprietaria soc. P d T s.r.l. con legale rappresentante il sig. B d C.

In particolare, l’Amministrazione richiama a presupposto del provvedimento la decisione del Tribunale di Frosinone depositata in cancelleria in data 6.12.2004.

3) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di adeguata istruttoria del provvedimento impugnato.

La revoca dell’autorizzazione è stata disposta per dal Comune resistente per la ritenuta sopravvenuta indisponibilità da parte del ricorrente dei locali ove la predetta attività avrebbe dovuto essere esercitata.

Tuttavia, l’art. 4 della L. 287/1991 non prevede espressamente, tra le ipotesi di revoca, il caso in cui sia intervenuta l’indisponibilità dei locali nei quali viene esercitata l’attività autorizzata.

Né la richiesta di nuova autorizzazione inoltrata dal sig. B d C può riflettersi sull’autorizzazione rilasciata al ricorrente.

II) Violazione della L. 287/91.

III) Violazione dell’art. 7 L. 241/90.

4) Con atto depositato il 15 aprile 2005, si sono costituiti in giudizio il sig. C d B e la soc. P d T.

5) Alla pubblica udienza del 10 maggio 2012, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è infondato.

7) L’art. 4 comma 1 lett. a) della L. 287/91 (successivamente abrogato dal comma 10 dell’art. 64 e dalla lettera a) del comma 5 dell’art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59) prevedeva, all’epoca dell’emanazione del provvedimento impugnato, che l’autorizzazione è revocata qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

8) Ciò premesso, osserva il Collegio che il provvedimento resiste alle censure dedotte dal ricorrente posto che, nella fattispecie, l’autorizzazione è stata rilasciata in data 8.9.2003 ma l’esercizio non è mai stato attivato.

In data 16.2.2004, il ricorrente ha inoltrato richiesta di proroga di sei mesi per l’attivazione ma non risulta che tale proroga sia stata concessa dall’Amministrazione.

9) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto.

10) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

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