TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-09-23, n. 201902212

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-09-23, n. 201902212
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902212
Data del deposito : 23 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2019

N. 02212/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00092/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2013, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe S in Catania, viale XX Settembre, 45;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina,149;



per l'annullamento

del decreto n. 1382 del 28.05.2012 della Direzione Generale della previdenza militare e del collocamento al lavoro dei volontari congedati del Ministero della Difesa, notificato al ricorrente il 25.10.2012, nella parte in cui viene negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia “-O-”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, di avere presentato, in data 14.12.1999, domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con contestuale concessione dell’equo indennizzo, per le infermità “-O-”, “-O-” e “-O-”, ritenendo le predetta infermità in rapporto di causalità con il servizio prestato.

La Commissione medica ospedaliera di Messina, con verbale n. 643 del 15.03.2005, ha riconosciuto il ricorrente affetto da -O- e -O-, ascrivendo la prima infermità, ai fini dell’equo indennizzo, alla categoria 8 Tab. A e la seconda infermità alla Tab. B, e conclusivamente, ascrivendo la menomazione complessiva dell’integrità psico-fisica alla Tab. A, categoria 8.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, nell’adunanza n. 375/2011 del 25.11.2011, ha riconosciuto la patologia “-O-” dipendente da causa di servizio, mentre ha reso parere negativo per le altre due patologie (-O-e -O-), ritenendole non dipendenti da causa di servizio.

Sulla base di tale parere la Direzione generale della previdenza militare e del collocamento al lavoro dei volontari congedati del Ministero della Difesa ha adottato il provvedimento quivi impugnato, avverso il quale il ricorrente ha proposto il presente ricorso, impugnandolo nella parte in cui viene negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia “-O-”.

Ha dedotto censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, nonché di carenza ed illogicità della motivazione, carenza di istruttoria, omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti.

Ha chiesto ammettersi prova testimoniale sulle condizioni del servizio prestato a -O-, nonché riconoscersi la dipendenza da causa di servizio dell’infermità -O- anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, e a tal fine ha depositato in giudizio perizia di parte che riconduce la patologia sofferta dal ricorrente a causa di servizio.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2019 il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso è infondato e da rigettare.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, per non essergli stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

La censura è infondata.

Il Collegio, al

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