TAR Bologna, sez. I, sentenza 2013-08-01, n. 201300568

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2013-08-01, n. 201300568
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201300568
Data del deposito : 1 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00084/2013 REG.RIC.

N. 00568/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00084/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 84 del 2013 proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. D A ed elettivamente domiciliata in -OMISSIS-, via IV Novembre n. 9, presso lo studio dell’avv. C F;

contro

il Ministero della Giustizia, la Commissione Esami di Avvocato Sessione 2011/2012 presso Corte d’Appello di -OMISSIS- e la VI Sottocommissione Esami di Avvocato Sessione 2011/2012 presso Corte d’Appello di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t., difesi e rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege ;

per l'annullamento

del diniego di differimento, per gravi motivi di salute, della prova orale degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, opposto alla ricorrente con provvedimento in data -OMISSIS- del Presidente della VI Sottocommissione presso Corte d’Appello di -OMISSIS-.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Esami di Avvocato Sessione 2011/2012 presso Corte d’Appello di -OMISSIS- e della VI Sottocommissione Esami di Avvocato Sessione 2011/2012 presso Corte d’Appello di -OMISSIS-;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. I C;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del -OMISSIS- i difensori secondo quanto specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente veniva ammessa alla prova orale degli esami presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ma in prossimità dello svolgimento della prova – prevista per il -OMISSIS- – ella faceva pervenire una richiesta di differimento motivata con condizioni di salute sfavorevoli, allegando un certificato medico (“ Si certifica che sulla base della visita medica da me effettuata, la Signora -OMISSIS-presenta esofagite da reflusso gastro-esofageo con vomito e difficoltà digestiva. Si prescrive … gastroscopia e riposo per 30 giorni ”). Esaminata la domanda, il Presidente della VI Sottocommissione si pronunciava negativamente con atto del -OMISSIS- (“… respinge l’istanza in quanto la diagnosi è generica con patologia che non pare impeditiva ed altresì la prognosi eccessiva in rapporto alla patologia. Si rileva l’assenza nel certificato della data e del luogo di accertamento clinico. Il certificato pertanto non può essere ritenuto dimostrativo delle condizioni di salute della candidata alla data odierna …”).

Avverso il diniego ha proposto impugnativa l’interessata. Assume censurabile sotto molteplici profili il provvedimento, perché fondato su di un inammissibile sindacato delle valutazioni operate dall’organo medico – oltretutto di natura pubblica in quanto ascrivibile alla AUSL di -OMISSIS- –, perché ancorato ad un’ingiustificata ed illogica diversa qualificazione della sua patologia, perché erroneamente imperniato sulla mancanza della data della visita (in realtà presente) ed arbitrariamente basato sull’omessa indicazione del luogo della visita (carenza che ben avrebbe potuto essere colmata chiedendo un’integrazione o chiarimenti all’istante). Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia, la Commissione Esami di Avvocato Sessione 2011/2012 presso Corte d’Appello di -OMISSIS- e la VI Sottocommissione Esami di Avvocato Sessione 2011/2012 presso Corte d’Appello di -OMISSIS-, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

L’istanza cautelare della ricorrente veniva accolta dal Tribunale alla Camera di Consiglio del -OMISSIS- (ord. n. -OMISSIS-).

All’udienza del -OMISSIS-, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato.

Come è noto, l’insorgere di patologia che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un esame o concorso costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l’interessato faccia tempestivamente constare alla Commissione esaminatrice l’impedimento mediante la produzione di idonea certificazione medica e sempreché i tempi di guarigione siano conciliabili con una conclusione delle varie operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non vanifichi le finalità sottese alla stessa. Quanto alle risultanze della certificazione medica, poi, l’Amministrazione può discostarsene esperendo tutti gli accertamenti utili ad appurare il reale stato delle cose, ma ciò solo avvalendosi di soggetti in possesso di adeguata qualificazione professionale e previa verifica svolta nel contraddittorio con l’interessato, a meno che non risulti in modo inequivocabile la falsità stessa del documento ricevuto o di quanto ivi attestato o non emerga la sua evidente non rispondenza ai canoni della scienza medica universalmente accettati.

Ciò premesso, il rigetto dell’istanza della ricorrente è stato motivato da un lato con la genericità della diagnosi e l’erroneità del giudizio medico – ma in tal modo indebitamente sovrapponendo le valutazioni del Presidente della Commissione a quella dell’organo sanitario pubblico a fronte di referto che riferiva in realtà di patologia (esofagite da reflusso gastro-esofageo con vomito e difficoltà digestiva) che ben può in astratto dar luogo ad uno stato di salute temporaneamente incompatibile con il regolare svolgimento di una prova orale di concorso e che attraverso il prescritto riposo per 30 giorni veniva in sé qualificata come preclusiva di impegni eccedenti le semplici attività quotidiane –, ed è stata motivata dall’altro lato con la carenza di data e luogo di effettuazione dell’accertamento clinico – ma non avvedendosi della presenza in realtà della data (28 ottobre 2012) e non tenendo conto della possibilità di chiedere per il resto dichiarazioni/integrazioni ex art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990 –. Nella fattispecie, quindi, l’Amministrazione avrebbe potuto disattendere le risultanze della certificazione medica solamente previo puntuale controllo compiuto da altro organo sanitario pubblico o dopo infruttuoso esperimento del c.d. “soccorso istruttorio” (esercitabile nelle more di un breve rinvio della decisione finale);
peraltro, quanto alla sede di effettuazione della visita medica, la stessa ricorrente ha depositato in giudizio un’attestazione del Direttore amministrativo del Dipartimento Cure primarie dell’AUSL di -OMISSIS- che conferma essersi svolta la visita nell’ambito del Servizio di guardia medica presso la sede di viale Pepoli, attestazione che ben avrebbe potuto quindi essere acquisita in sede istruttoria.

Di qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato.

La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, mentre alla liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore della ricorrente – ammessa al patrocinio a spese dello Stato – si provvederà in separata sede, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002.

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