TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-15, n. 201400095

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-15, n. 201400095
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400095
Data del deposito : 15 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00547/2013 REG.RIC.

N. 00095/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00547/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 547 del 2013, proposto da:
M G C, A A, O A, G B, G B, M B, P C, G C, M D, G F, V F, M T G, P G, M G, A L, G L, U M, P P, L R, B S, F D P, rappresentati e difesi dall'avv. F D P, con domicilio eletto presso Ludovica Dusmet in Ancona, c.so Mazzini, 107;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;



per

l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Ancona RG. 481/2010 Rep. 1350/11, depositato in Cancelleria il 12.12.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona RG. 481/2010 Rep. 1350/11, depositato in Cancelleria il 12.12.2011.

Il ricorso è corredato del certificato della Corte di Appello delle Marche del 13.12.2013, che attesta la mancata proposizione di ricorso per Cassazione o istanza di revocazione di cui all’art. 395 n. 4-5 Cpc

Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato condannato a corrispondere a ciascun ricorrente la somma di € 3.000,00 (oltre ad accessori) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del

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