TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-15, n. 201400095
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Testo completo
N. 00095/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00547/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2013, proposto da:
M G C, A A, O A, G B, G B, M B, P C, G C, M D, G F, V F, M T G, P G, M G, A L, G L, U M, P P, L R, B S, F D P, rappresentati e difesi dall'avv. F D P, con domicilio eletto presso Ludovica Dusmet in Ancona, c.so Mazzini, 107;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per
l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Ancona RG. 481/2010 Rep. 1350/11, depositato in Cancelleria il 12.12.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona RG. 481/2010 Rep. 1350/11, depositato in Cancelleria il 12.12.2011.
Il ricorso è corredato del certificato della Corte di Appello delle Marche del 13.12.2013, che attesta la mancata proposizione di ricorso per Cassazione o istanza di revocazione di cui all’art. 395 n. 4-5 Cpc
Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato condannato a corrispondere a ciascun ricorrente la somma di € 3.000,00 (oltre ad accessori) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del