TAR Lecce, sez. II, sentenza 2019-03-11, n. 201900421
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Testo completo
Pubblicato il 11/03/2019
N. 00421/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2018, proposto da
S G, rappresentato e difeso dall’Avv. A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Comune di Lizzanello, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 584 del 14 gennaio 2018, nonché di tutti gli atti a questo connessi o collegati, con cui il Comune di Lizzanello ha rigettato la richiesta di permesso di costruire presentata dal ricorrente in data 19 ottobre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore della parte ricorrente, Avv. De Magistris, in sostituzione dell'Avv. Castello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gianni Serafino, proprietario di un appezzamento di terreno ubicato in Comune di Lizzanello (Le), Frazione Merine, Via Don Antonio Serio, censito in catasto al Foglio 5 Mappale 671, classificato dal vigente Programma di Fabbricazione in zona E2 “ Aree per attrezzature esistenti e di progetto ”, con istanza in data 19 ottobre 2017 chiedeva al Comune il rilascio di permesso di costruire per la “ realizzazione di deposito a piano interrato a servizio di impresa agricola ” ivi condotta dal richiedente, accessibile mediante una rampa carraia, per una superficie di 198,62 mq.
Con propria nota Prot. 13504 del 17 novembre 2017 l’Ufficio Tecnico comunale comunicava all’istante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, con il quale si dava atto della ritenuta impossibilità di accogliere la domanda per i seguenti motivi: “ a) irricevibile per difformità tra la cubatura espressa e quella consentita; b) irricevibile per carenza progettuale al fine di verifica della compatibilità paesaggistica; c) assenza di bolli e diritti istruttori ”.
Il Serafino presentava proprie memorie con nota a mezzo pec dell’11 dicembre 2017.
Il Comune adottava il diniego definitivo con atto Prot. 584 del 14 gennaio 2018.
Il suddetto provvedimento veniva impugnato da Gianni Serafino con ricorso affidato ai seguenti motivi: 1) “ Con riferimento alla difformità tra la cubatura espressa e quella consentita. Annullabilità per violazione del PdF del Comune di Lizzanello ”, col quale si deduceva l’errore nel quale sarebbe incorso il Comune in sede di calcolo del volume, oltre alla ritenuta assimilabilità dell’intervento ai volumi tecnici, come tale da non conteggiare nella volumetria; 2) “ Violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. 241/1990 ”, volto a denunciare l’insufficienza motivazionale del provvedimento; 3) “ Con riferimento ai profili paesaggistici: eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 5, comma 3 lett. G) D.P.R. 380/2001. Violazione degli articoli 3 e 10 bis della L. 241/1990 ”, con cui si rilevava l’illegittimità dell’operato della p.a., la quale non si era attivata per richiedere il necessario parere della Soprintendenza.
Incidentalmente veniva proposta istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Il Comune di Lizzanello, pur ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
All’esito della camera di consiglio dell’11 aprile 2018, con Ordinanza n. 186 del 12 aprile 2018, la domanda cautelare veniva rigettata, con differimento alla decisione del merito per la statuizione sulle spese di lite.
All’udienza pubblica del 13 febbraio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.