TAR Genova, sez. I, sentenza 2019-10-23, n. 201900818
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2019
N. 00818/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2008, proposto dal Gruppo Antonini spa con sede a Mulazzo in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato P G L presso il quale domicilia;
contro
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio
Regione Liguria in persona del presidente in carica non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto 23.1.2008, n. 4328 del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
dei verbali delle conferenze dei servizi decisoria 28.12.2007 e di quelli relativi alle conferenze dei servizi istruttorie tenutesi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale resistente
vista la propria ordinanza 2008/156
visti gli atti e le memorie depositati;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 ottobre 2019 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gruppo Antonini spa (al tempo del ricorso Navalmare srl) si ritenne lesa dagli atti impugnati per il cui annullamento notificò il ricorso in trattazione affidato a censure in fatto e diritto.
L’amministrazione statale si costituì con memoria, chiedendo respingersi la domanda.
Con ordinanza 156/2008 il tribunale amministrativo disattese la domanda cautelare proposta.
Le parti hanno poi depositato memorie e documenti.
L’impugnazione chiedeva l’annullamento del decreto ministeriale con cui la dante causa della ricorrente (Navalmare srl) era stata ritenuto tenuta od obbligata all’esecuzione di alcune attività amministrative e all’investimento di ingenti somme di denaro per la bonifica dell’area di proprietà e dello specchio acque antistante ottenuto in concessione, che soffrivano e in parte soffrono tuttora del risalente sversamento in mare e dell’accatastamento a riva dei residui di lavorazione dello stabilimento della Pertusola: questa era una società estinta che per oltre un secolo lavorò diversi tipi di metalli pesanti nella località omonima senza curarsi dell’inquinamento che ne seguì, così come era uso fare anche nell’ultimo dopoguerra.
L’introduzione di più penetranti norme sulla tutela ambientale impose all’autorità statale di dar corso al procedimento in cui sono inclusi anche gli atti impugnati: come già osservato le contestazioni dell’interessata riguardano l’assenza di una sua responsabilità diretta nella causazione dell’evento lesivo e in ogni caso veniva allegata la limitazione della sua responsabilità patrimoniale nel caso in cui la p.a. avesse dato corso alla bonifica in danno.
Va notato che successivamente all’introduzione della lite sono intervenuti dei rilevanti mutamenti nella vicenda: lo Stato ha dismesso la responsabilità per la bonifica alla regione Liguria, classificando il sito di Pitelli come di rilevanza regionale, e non più statale (DM 11.1.2013), e in conseguenza di ciò la regione Liguria si è determinata con l’atto 31.1.2014, n. 1364 con cui ha previsto delle nuove linee guida per la bonifica del sito inquinato. Risulta che per l’annullamento di detta ultima determinazione è pendente un’impugnazione avanti a questo tribunale amministrativo (RG 44/2017), e che l’odierna ricorrente è parte in tale causa.
Tali atti appaiono al collegio tali da comportare il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla decisione chiesta con il risalente ricorso in trattazione.
Se è vero infatti quanto sostenuto dalla parte nella memoria conclusionale depositata relativamente all’assenza di atti di revoca o annullamento d’ufficio delle determinazioni qui gravate, è peraltro incontestabile che già con le conferenze dei servizi 2011 e 2012 (recepite nel d.m. 4.6.2012, n. 3422) erano state impartite prescrizioni sulla bonifica che si configurano come ampiamente modificative di quelle di che si tratta in questa lite.
In argomento risulta proposto il ricorso straordinario al presidente della Repubblica che fu portato alla notifica nell’ottobre 2012, ma esso non sembra poter validamente contestare gli atti del procedimento risalenti al 2011.
In ogni caso, anche astraendo da ogni ulteriore notazione sulle questioni rimesse ad altra autorità, si osserva che ai fini del decidere l’oggetto su cui vertevano le censure è mutato, da ultimo anche soggettivamente, con il ricordato passaggio delle competenze amministrative alla regione Liguria.
Ne deriva che il ricorso in trattazione è divenuto improcedibile, posto che tutti gli atti successivamente assunti hanno innovato almeno in parte l’oggetto del contendere, sì che un’eventuale decisione in questa sede non avrebbe effetto alcuno nei confronti delle parti.
A differente opinione non può indurre la tesi esposta dalla ricorrente sempre nella memoria conclusionale secondo cui una decisione nel merito assunta in questa sede agevolerebbe lo sforzo che attende l’interessata per andare indenne dai costi di risanamento ambientale che si profilano ingenti. Il collegio nota a tale riguardo che con il ricorso venne proposta una tipica azione impugnatoria, mentre quella adombrata con la memoria citata va qualificata come di accertamento;oltre a ciò si nota che viene chiesta una condanna in futuro, un istituto che costituisce un’eccezione nell’ordinamento, sì che tale deduzione appare inammissibile.
Va pertanto dichiarata l’improcedibilità dell’impugnazione, mentre le spese devono essere opportunamente compensate, attese la complessità della materia e la risalente introduzione della lite.