TAR Torino, sez. II, sentenza 2013-02-14, n. 201300208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2013-02-14, n. 201300208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201300208
Data del deposito : 14 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00623/2007 REG.RIC.

N. 00208/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00623/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2007, proposto da LA COST. COSTRUZIONI S.a.s. di BUCCI C &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A S e S V, con domicilio eletto presso lo studio in Torino, corso Montevecchio, 68;

contro

SVILUPPO ITALIA S.p.a. ora Invitalia Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti R M e A G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via del Carmine, 2;
SVILUPPO ITALIA PIEMONTE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri pro tempore;

per l'annullamento

- della deliberazione adottata dalla Società Sviluppo Italia S.p.A. in data 09.03.2007 di non ammissione della ricorrente alle agevolazioni di cui al d.lgs. 21.04.2000 n. 185 titolo II - Microimpresa;

- della nota in data 14.03.2007 prot. n. 9520SPO-DEL a firma del Responsabile Sostegno Politiche Occupazionali della Società Sviluppo Italia S.p.A., con la quale è stata comunicata la deliberazione di non ammissione alle agevolazioni;

degli atti tutti antecedenti, preordinati (segnatamente, della nota prot. 387 in data 16.10.2006 a firma del Responsabile del Procedimento della Società Sviluppo Italia Piemonte S.p.A., di comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda ex art. 10 bis L. n. 241/1990), consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sviluppo Italia Spa - ora Invitalia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso La Cost. Costruzioni ha impugnato i provvedimenti con i quali Sviluppo Italia (ora Invitane S.p.A.) ha respinse la sua richiesta di beneficiare degli incentivi di cui al D.L.vo n. 185 del 2000, per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego.

Si chiede, in particolare l'annullamento della deliberazione adottata dalla Società Sviluppo Italia S.p.A. in data 9 marzo 2007 di non ammissione della ricorrente alle agevolazioni di cui al d.lgs. 21.4.2000 n. 185 titolo II – Microimpresa, della nota in data 14.3.2007 prot. n. 9520SPO-DEL a firma del Responsabile Sostegno Politiche Occupazionali della Società Sviluppo Italia S.p.A., con la quale è stata comunicata la deliberazione di non ammissione alle agevolazioni;
nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati (segnatamente, della nota prot. 387 in data 16.10.2006 a firma del responsabile del procedimento della Società Sviluppo Italia Piemonte S.p.A., di comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990), consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione.

La Cost. Costruzioni deduce nel ricorso vizi attinenti alla motivazione ed alla istruttoria. Lamenta che alcune circostanze individuate come ostative all'accoglimento dell'istanza sarebbero state palesate solo all'esito del preavviso di rigetta, senza dunque che su di esse sia stato consentito il contraddittorio.

Si è costituita Sviluppo Italia Spa, (adesso Invitalia Spa) la quale ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che le argomentazioni individuate come nuove e che hanno portato al diniego del beneficio costituiscano sviluppo e approfondimento delle criticità già dedotte, con la comunicazione ex art. 10 bis e su cui la ricorrente era già stata posta in condizione di contraddire. Si sostiene inoltre che le agevolazioni di cui al d. l.vo n. 185 del 2000 sono funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti inoccupati ovvero disoccupati mediante autoproduzione di - un'occasione dì impiego.

Il sostegno alla creazione dell'impresa autocostituita dal soggetto privo di occupazione è lo strumento attraverso cui reagire alla crisi occupazionale. È alla luce di tale obiettivo che il d. l.vo n. 185 del 2000 fissa i requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere posseduti dal richiedente e dall'iniziativa proposta affinché si abbia titolo a beneficiare dei contributi.

Conseguentemente in assenza dei requisiti le agevolazioni configurerebbero aiuto di stato e sarebbero in quanto tali incompatibili con la disciplina comunitaria .

Criteri e requisiti di accesso ai benefici costituiscono anche lo strumento attraverso il quale si garantisce il raggiungimento degli obiettivi cui il sistema è finalizzato.

Ove i soggetti richiedenti ovvero l'iniziativa proposta difettino dei requisiti di legge, va disposta la reiezione della domanda;
che, quale atto dovuto, è comportamento vincolato ed è determinazione priva di qualunque discrezionalità. Qualsiasi vizio istruttorio o procedimentale degrada allora a mera irregolarità.

Sviluppo Italia invoca l’applicazione delle disposizioni dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 per cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento;
sia palese che il suo d contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Ed è proprio questo il caso.

Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2013 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 disciplina gli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con la finalità di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonchè lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola.

Le disposizioni sono, in particolare, dirette a favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma cooperativa;
a promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità dei nuovi imprenditori;
ad agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;
a promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
a promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici;
a favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale;
a promuovere l'imprenditorialità e la professionalità dei soggetti svantaggiati;
ad agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b ), della legge 8 novembre 1991, n. 381;
a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in agricoltura;
a promuovere l'imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori;
ad agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
attività di formazione e qualificazione de i profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

Con riguardo alle misure che prevedono, in particolare incentivi in favore dell’autoimpiego l’art. 13 dispone che le norme sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.

Le disposizioni sono dirette, in particolare a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
a qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

Alla società Sviluppo Italia s.p.a., costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel decreto legislativo.

Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia s.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del decreto legislativo.

Ad avviso del Collegio difettano in capo alla ricorrente i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere al finanziamento.

Le agevolazioni di cui al d. l.vo n. 185 del 2000 hanno ragion d'essere soltanto come strumento di sussidio pubblico all'occupazione sotto forma di creazione di piccola impresa autonoma.

Si rivolgono esclusivamente a soggetti che con le proprie strutture e disponibilità finanziarie, non sono in grado di penetrare nel mondo del lavoro.

II sig. C B, socio accomandatario e maggioritario della ricorrente non si trova in stato di disoccupazione involontaria in quanto è un imprenditore ed è, familiare di imprenditori inserito in un complesso societario-imprenditoriale familiare che non soddisfa ai requisiti posti dall'art. 17 e dall'art. 19, d. l.vo n. 185 del 2000.

Il "progetto imprenditoriale" dei richiedenti non ha come oggetto l'avvio di una nuova attività.

Si propone, invece, dì proseguire e sviluppare attraverso una molteplicità di nuove società, la medesima attività che viene esercitata dall'impresa familiare dei signori B.

Trova applicazione, pertanto, l'art. 7 del capo secondo del D.L.vo n. 185 del 2000, che stabilisce che i benefici sono rivolti alla nuova imprenditorialità e risulta violato l'art. 17 del d. l.vo n. 185 del 2000 che richiede l'avvio (non lo sviluppo, il risanamento o il rilancio) di una nuova attività.

Sono state inoltre rese dichiarazioni inesatte in relazione ad attestazioni da rendere, ai sensi della l. n. 15 del 1968 e del d.p.r. n. 445 del 2000.

II Sig. B C ha dichiarato il requisito della disoccupazione involontaria che non possiede.

La circostanza determina la decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 75, d.p.r. n. 445 del 2000.

In primo luogo va rilevato che la volontaria cessazione dal rapporto di collaboratore familiare svolta dal Sig. B è avvenuta in data 20 marzo 2006 e quindi pochi giorni prima della presentazione della domanda di finanziamento (presentata il 12 aprile 2006), risultando preordinata all'ottenimento del finanziamento, tramite l'operazione societaria che ha visto la costituzione della La Cost. Costruzioni S.a.s. ed il permanere del Sig. B quale socio accomandante della B Costruzioni S.a.s.

A ciò va aggiunto che la domanda è proposta da soggetto qualificabile come imprenditore e familiare di imprenditori.

Dalle visure camerali da ultimo estratte e depositate emerge il quadro completo delle imprese che costituiscono il "gruppo" B, caratterizzato da collegamenti a livello familiare, idonei a configurare la sussistenza di un coordinamento fra le imprese ed una direzione unitaria.

Le imprese in questione svolgono tutte la medesima attività (costruzione di edilizia residenziale e non), le cariche sodali sono ricoperte dai medesimi soggetti, in veste di accomandanti o accomandatari, per cui è dato ritenere che costituiscano a tutti gli effetti ciò che la dottrina civilistica definisce "impresa gruppo".

Le società costituenti tale gruppo sono: B Costruzione S.a.s. di B Francesco &
C costituita in data 19.1.2000 i cui soci accomandanti sono: B Francesco, B Giuseppe, B C e B Leonardo.

Socio Accomandatario è B Francesco (omonimo del primo) e per la presenza nella compagine societaria di un così gran numero di componenti della famiglia è da ritenere il soggetto giuridico in capo al quale gli indirizzi del gruppo sono coordinati.

Con riguardo alla Cost. Costruzioni S.a.s. di B C &
C. a dette società va aggiunta la Idea immobiliare S.r.l., costituita nel 2007, il cui capitale sociale è detenuto per il 50% dal Sig. B C, socio accomandante della società richiedente i benefici, il quale riveste altresì la carica di amministratore delegato.

Tutte le società di cui sopra, come si evince dalla documentazione in atti, costituiscono e configurano un gruppo di società, connesse e vincolate fra loro dai rapporti di parentela intercorrenti fra i soci che ricoprono vicendevolmente nelle varie entità le più rilevanti cariche sociali il che consente vantaggi di diverso genere, in termini di sinergie manageriali, di indirizzo della clientela e dei carichi di lavoro all'una o all'altra società a seconda delle opportunità e delle convenienze.

Osserva il Collegio che le agevolazioni di cui al D. Lgs. 21/4/2000 n. 185 non possono essere rivolte a imprese già costituite o che si configurino quale "gemmazione" o "scissione" di imprese già costituita.

Espressamente l'art. 17 comma 2 lett. e) nega l'accesso alle agevolazioni di legge agli "imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori".

Da ciò trova conferma che è vincolata l'esclusione dai benefici di cui al D.L.vo n. 185 del 2000 della domanda formulata da La Cost Costruzioni.

Sussistono, infatti, circostanze ostative all'accoglimento della domanda che vincolavano l'attività valutativa di Sviluppo Italia e vincolano ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 il risultato dell'istruttoria.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

In considerazione della novità delle questioni giuridiche affrontate sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti di spese ed onorari del giudizio.

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