TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-03-07, n. 202000165

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-03-07, n. 202000165
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000165
Data del deposito : 7 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2020

N. 00165/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00259/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2019, proposto da
G. S., rappresentata e difesa dagli avvocati G G, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'ottemperanza

alla Sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- - Sez. Lavoro n. -OMISSIS-, pubblicata -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., la ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla alla Sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- - Sez. Lavoro n. -OMISSIS-, pubblicata -OMISSIS-, avverso la quale non è stata proposta impugnazione, come risulta dall’attestazione datata -OMISSIS-, allegata al ricorso.

Con la prefata decisione, il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente l’indennizzo di cui alla L. n. -OMISSIS-, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria come per legge, spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio e compensi professionali netti nella misura di Euro 2.000,00 ed Euro 2.500,00 per ciascun grado,

La sentenza è stata notificata al Ministero della Salute in data -OMISSIS-, ma a ciò non ha fatto seguito alcun pagamento.

La ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso per ottemperanza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm e al rimborso delle spese del presente giudizio (da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari).

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con memoria di stile.

Con ordinanza n. 591 del 2019 il Tribunale ha disposto istruttoria al fine di conoscere lo stato di avanzamento del procedimento di esecuzione del giudicato. Il Ministero della Salute ha riscontrato l’ordinanza mediante il deposito di una relazione da cui emerge che l’omessa esecuzione dei provvedimenti indicati in epigrafe dipende sostanzialmente da una carenza di organico dell’ufficio preposto alla liquidazione degli indennizzi nonché dall’insufficienza delle risorse finanziarie annualmente stanziate dalla legge di bilancio.

1 Il ricorso è ammissibile e va accolto nel merito.

In effetti:

- la sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- - Sez. Lavoro n. -OMISSIS-- non è stata gravata con mezzi di impugnazione ordinari ed è dunque passata in giudicato;

- l’amministrazione non ha provato di aver provveduto nelle more al pagamento della somma per cui è causa e non ha fornito al riguardo giustificazioni sufficienti. Va infatti osservato che le pur pertinenti considerazioni espresse nella citata relazione istruttoria non sono idonee a giustificare l’inadempimento dello Stato ad un impegno legislativamente assunto nei riguardi di soggetti che hanno subito determinati pregiudizi alla salute;

- alla data di notifica del ricorso era decorso il termine di cui all’art. 14 della L. n. 30 del 1997;

2 Il ricorso va quindi accolto, con condanna del Ministero della Salute al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme indicate nella sentenza in oggetto, qualora non già corrisposte nelle more del giudizio, ivi comprese le spese di CTU, come liquidate con separato decreto della Corte di Appello, nonché degli interessi sulla sorte capitale, con la decorrenza indicata dal giudice civile.

3 Va, invece, disattesa la domanda di parte ricorrente con cui si chiede, ai sensi, dell’art. 114, comma 3 lett. e), cod. proc. amm., la quantificazione di una somma dovuta dall’Amministrazione a titolo di sanzione per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato successivi.

3.1 Detta norma demanda al giudice la valutazione della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, dovendosi tener conto, di volta in volta, delle peculiari condizioni del debitore pubblico, dell’esigenza di evitare arricchimenti eccessivi o sanzioni troppo afflittive, anche in considerazione delle possibili difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici, che possono tradursi in ragioni ostative, espressamente previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quale limite negativo all’applicazione di tale misura (tra le tante,

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