TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-10-21, n. 202200608
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Testo completo
Pubblicato il 21/10/2022
N. 00608/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2022, proposto da
M P, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tavoleto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A;
nei confronti
Di V D, B L, P S, T S, P I M E, P V, S E, V L, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
e conseguente correzione e/o invalidazione
- del verbale di proclamazione degli eletti alle elezioni amministrativa del 12 giugno 2022 del Sindaco e del Consiglio Comunale di Tavoleto;
- nonché di ogni atto presupposto, prodromico, connesso e/o consequenziale, tra cui il verbale di ammissione della lista “ In comune per Tavoleto – Lista Civica ” alla competizione elettorale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tavoleto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Alle elezioni comunali per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Tavoleto dello scorso 12 giugno 2022 hanno partecipato la lista “In comune per Tavoleto – Lista Civica” e la lista del “Partito Gay Lgbt+ Solidale, Ambientalista, Liberale”.
Le elezioni sono state vinte dalla lista “In comune per Tavoleto – Lista Civica” con 316 voti, mentre la lista “Partito Gay Lgbt+ Solidale, Ambientalista, Liberale” ha ottenuto 76 voti.
E’ stato dunque proclamato sindaco il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in seno alla quale sono stati eletti sette consiglieri; altri tre consiglieri sono stati eletti tra quelli appartenenti alla lista di opposizione.
Il ricorrente, candidato della lista “Partito Gay Lgbt+ Solidale, Ambientalista, Liberale”, lamenta il mancato rispetto, da parte della lista vincitrice, della quota di almeno 1/3 di candidati di genere diverso arrotondata all’unità superiore, dal momento che essa era composta da sette uomini e tre donne. Egli assume che, nonostante tale carenza, la Commissione Elettorale Circondariale l’ha ammessa ugualmente alla competizione elettorale, peraltro respingendo la richiesta di ricusazione presentata dalla lista di minoranza, sicché le elezioni comunali si sono svolte con la partecipazione di tutte le liste nella loro integralità.
1.1. Di qui il presente ricorso, con cui la parte ricorrente deduce l’illegittimità dei gravati provvedimenti per violazione di legge in relazione all’art. 71, comma 3 bis , del TUEL e all’art. 30, comma 1, lett. d bis ) ed e), del DPR n. 570/1960, nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea istruttoria, vizio e difetto del procedimento amministrativo, erronea interpretazione dei presupposti, irrazionalità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
In particolare, sostiene che la Commissione Elettorale abbia errato nell’ammettere la lista “In comune per Tavoleto – Lista Civica” alla competizione elettorale, dato che, a fronte del mancato rispetto della quota di genere di almeno 1/3 arrotondata all’unità superiore di cui all’art. 71, comma 3 bis , del TUEL, la stessa avrebbe dovuto essere sanzionata con l’esclusione. Cita, a sostegno dei propri assunti, la pronuncia della Corte Costituzionale 10 marzo 2022, n. 62, che ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettera d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico elle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l’esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ”, nonché l’ordinanza del Consiglio di Stato 4 giugno 2021, n. 4294, con cui è stato sollevato l’incidente di costituzionalità.
1.2. Il ricorrente, altresì, chiede che, qualora i principi affermati nella citata sentenza della Corte Costituzionale non dovessero essere ritenuti risolutivi per la presente controversia, venga proposto un nuovo vaglio di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 71, comma 3 bis , del TUEL e 30, comma 1, lett. d bis ) ed e), del DPR 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli artt. 3 e 51, comma 1, 97, comma 2, e 117, comma 1 (in riferimento all’art. 14 Cedu e all’art. 1del Protocollo addizionale n. 12) della Costituzione, nella parte in cui non è imposto il rispetto della quota di genere di almeno 1/3 dei candidati di un sesso (arrotondata all’unità superiore) per le liste di tutti i Comuni sino a quindicimila abitanti; altrimenti si rischierebbe la paradossale e inammissibile situazione in cui i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti sarebbero gli unici a non dover garantire la parità di genere, con grave vulnus dei principi di eguaglianza, effettività della tutela e parità di trattamento, senza alcuna condivisibile ragione atta a