TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-03-18, n. 202400304
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Testo completo
Pubblicato il 18/03/2024
N. 00304/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01183/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Grosseto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore di Grosseto del -OMISSIS-, con il quale veniva applicato l’avviso orale ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente premette che:
- in data -OMISSIS- era stato raggiunto da un’ordinanza del G.I.P. di Grosseto che applicava nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per la ipotizzata violazione dell’art. 612- bis c.p. (Atti persecutori);
- gli atti venivano anche trasmessi alla Questura di Grosseto che, in data -OMISSIS-, emanava nei suoi confronti l’avviso orale ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto il suddetto veniva ritenuto, sulla base dei precedenti e dei pregiudizi a suo carico, «persona socialmente pericolosa», inquadrabile in una delle categorie di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011.
Il ricorrente impugna il suddetto avviso orale deducendo il difetto di motivazione e la violazione di legge, non essendo egli inquadrabile in alcuna delle categorie previste dal citato art. 1 ed in particolare in quelle di cui alla lett. c (“ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”).
Inoltre, l’avviso orale nella fattispecie applicato non sarebbe previsto per gli indiziati del reato di cui all’art. 612- bis c.p., invece contemplati dall’art. 4, lett. i- ter , del d.lgs. n. 159 del 2011 come destinatari della sola misura della sorveglianza speciale;potendosi invece ai primi eventualmente applicare l’ammonimento di cui all’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, come convertito con modificazioni dalla l. n. 38 del 2009.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Grosseto per resistere al ricorso, producendo una relazione e la documentazione relativa al procedimento.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 14 marzo 2024, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni che si passa ad analizzare.
1.1. Nel provvedimento impugnato il Questore richiama, oltre ai precedenti di polizia a carico del ricorrente (si tratterebbe, come precisato nella relazione versata in atti di deferimenti per reati di falso, esercizio abusivo di attività e dichiarazioni mendaci, nonché per violazioni in materia fiscale e finanziaria, nonché per i reati previsti e puniti dall'art. 640 c.p. e art. 12 c. 5, d.lgs. n. 286/1998: Truffa;Favoreggiamento per permanenza di clandestino o irregolare sul territorio nazionale) anche il fatto che nei confronti del medesimo era stata applicata, in data -OMISSIS-, dal G.I.P. del Tribunale di Grosseto, la misura cautelare dell’art. 282 ter del codice di procedura penale (Divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa) per aver egli perpetrato il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.);misura a sua volta violata dall’odierno ricorrente.
1.2. In particolare, dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale, emerge una situazione nel suo complesso rivelatrice di una personalità incline a comportamenti socialmente pericolosi, ragionevolmente ascrivibile alla categoria di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 159 del 2011.
Infatti, l’odierno ricorrente, oltre ad aver riportato diverse segnalazioni di polizia, è stato rinviato a giudizio, in data -OMISSIS-, non solo per rispondere del reato di cui all’art. 612 bis c.p., per aver posto in essere atti persecutori nei confronti di una sua conoscente, ma anche per rispondere del reato di dell’art. 387 bis c.p., per aver violato le prescrizioni impostegli con la sopra menzionata misura cautelare, avendo cercato, in data -OMISSIS-, di avvicinare la vittima con modalità che hanno costretto quest’ultima sia ad invocare l'aiuto di due conoscenti, sia a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.
1.3. Tali condotte denotano un atteggiamento dell’odierno ricorrente di natura ossessiva e morbosa e proclive a violare la legge e gli ordini giudiziali;