TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-03-19, n. 201004318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-03-19, n. 201004318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201004318
Data del deposito : 19 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10540/2005 REG.RIC.

N. 04318/2010 REG.SEN.

N. 10540/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10540 del 2005, proposto da:
Ordine Regionale dei Geologi della Toscana, rappresentato e difeso dagli avv.ti G M e N S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Carducci, 4



contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Universita' degli Studi di Firenze – Università degli Studi di Pisa, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Pescia, Comune di Scansano



per l'annullamento

del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 luglio 2005, con il quale l’Autorità ha ritenuto che non emergessero “in relazione ala fattispecie segnalata elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti ai sensi della legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante norme a tutela della concorrenza e del mercato e ne ha, pertanto, disposto l’archiviazione”.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, dell’Universita' degli Studi di Firenze e dell’Università degli Studi di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con riferimento alla segnalazione pervenuta dall’Ordine Regionale dei Geologi in relazione agli appalti di prestazioni professionali affidati dai Comuni di Pescia e di Scansano, nell’adunanza del 27 luglio 2005, ha ritenuto che, allo stato degli atti, non risultano emergere elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme a tutela della concorrenza e del mercato e ne ha, pertanto, disposto l’archiviazione.

Di talché l’Ordine Regionale dei Geologi ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione degli artt. 3, 8, 12, 14 l. 287/1990, dell’art. 6 d.P.R. 217/1998 e degli artt. 50, 82, 85 e 86 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, travisamento, insufficienza ed illogicità della motivazione. Violazione dell’art. 3 l. 287/1990.

L’attività di consulenza in materia geologica prestata dalle Università di Firenze e di Pisa dovrebbe considerarsi pienamente soggetta alle regole antitrust in quanto posta in essere nel libero mercato ed in concorrenza con i soggetti privati esercenti la professione di geologo e sarebbe idonea a falsare il gioco della concorrenza nel mercato dei servizi professionali geologici in quanto le Università, quali enti pubblici non economici, sono in grado di fornire il servizio in condizioni di privilegio non dovendo sopportare gli stessi costi dei soggetti che forniscono i servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Individuato il mercato rilevante nel mercato dei servizi geologici nell’ambito della Regione Toscana, l’Autorità avrebbe dovuto avviare l’istruttoria di cui all’art. 14 l. 287/1990 per accertare l’abuso della posizione dominante posto in essere dall’Università.

L’utilizzazione da parte delle Università di Pisa e Firenze delle strutture e dei beni strumentali destinati alle attività di istituto per la fornitura di servizi organizzata su base imprenditoriale avrebbe violato il divieto di distrazione dei beni assegnatigli dai loro fini istituzionali e l’utilizzazione a costo zero di strutture pubbliche avrebbe falsato il regolare svolgersi della concorrenza.

Nell’archiviare l’esposto dell’Ordine ricorrente, l’Autorità avrebbe contraddetto la propria precedente posizione in ordine alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

L’apertura dell’istruttoria si sarebbe resa necessaria alla luce dell’art. 8, co. 2 quater e quinquies l. 287/1990, secondo cui, qualora un’impresa pubblica svolga attività in mercati concorrenziali, è tenuta, al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, a rendere accessibile a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti, i beni e i servizi di cui abbia la disponibilità

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