TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-07-05, n. 202200479

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-07-05, n. 202200479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200479
Data del deposito : 5 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2022

N. 00479/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00774/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 774 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dallo
Studio di Radiologia e Fisioterapia di Sias Augusto e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. M P in Cagliari, via Puccini n. 2;

contro

ASL n.

8 - Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Sardegna, non costituita in giudizio;

nei confronti



SAPMI

Sezione Sardegna e Federlab Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Mauro Barberio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

Istituto di Radiologia ed Ecografia G. Deriu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Stefano Porcu in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

Med Net Soc. Coop. Soc. e Asso Lab Sardegna, non costituite in giudizio;

per l'annullamento:

- della Determinazione della ASL n. 8 di Cagliari n. 486 del 18 maggio 2016, avente ad oggetto il “ Rinnovo accreditamento istituzionale definitivo, in possesso della struttura destinata a "STUDIO DI RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA", di cui alla Determinazione n. 1505 del 19.11.2012 ubicata ai piani terra e primo nel Comune di Quartu Sant’Elena in Via S’Arrulloni n. 12 facente capo alla società Studio di Radiologia e Fisioterapia Dr. A. Sias &
C. S.a.s. Rettifica di Determinazione n. 1264 del 27.11.2015 - Sostituzione Allegato A
”, della Deliberazione n. 701 del 1° luglio 2016 con la quale la ASL n. 8 di Cagliari ha stabilito i criteri di ripartizione della spesa per l’anno 2016 per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, con particolare riferimento alla branca specialistica della radiologia, ecografia TAC ed RMN, del relativo contratto - convenzione (approvato e ratificato con delibera 720 del 1° luglio 2016 che si impugna) stipulato tra la ricorrente e la ASL n. 8 per l’acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali - branca radiologia per l’anno 2016, con particolare riguardo ai tetti di spesa contenuti nell’allegato "Y" del predetto contratto- convenzione, nella parte in cui vengono eliminate le risonanze magnetiche effettuate con macchinari di potenza inferiore a 0.5 Tesla dalla nomenclatura delle prestazioni convenzionate;

- della Delibera della Giunta Regionale Sarda 67/19 del 29.12.2015, della Delibera della Giunta Regionale Sarda 63/24 del 15 dicembre 2015, della Delibera della Giunta Regionale Sarda 55/17 del 17 novembre 2015 e della Delibera della Giunta Regionale Sarda 19/6 del 28 aprile 1998;

- di tutti gli altri atti e/ o provvedimenti amministrativi “connessi o meno al procedimento”, antecedenti, conseguenti, successivi e comunque collegati a quelli espressamente impugnati, “per quanto pregiudizievoli alla ricorrente”;

e, con motivi aggiunti depositati il 4.8.2017, per l’annullamento:

- di tutti gli atti già impugnati con il gravame introduttivo;

- della Deliberazione della Giunta regionale n. 23/25 del 9.5.2017 (nelle parti afferenti la specialistica ambulatoriale) e dell’allegato 3, recante lo schema tipo di contratto per l’acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali;

- di tutti gli atti ivi richiamati e connessi, ivi ricompresi i Piani preventivi presentati dalle Aziende sanitarie locali per l’anno 2017, la nota 6.6.2017 prot. PG/2017/199921 del Direttore generale dell’Azienda per la Tutela della Salute recante il tetto di spesa delle strutture ricorrenti per il mese di giugno, i provvedimenti di ripartizione del budget regionale per la specialistica ambulatoriale tra le Aree Socio Sanitarie Locali, i criteri adottati dal Direttore generale dell’Azienda per la Tutela della Salute e dalle Aree Socio Sanitarie Locali per la ripartizione del budget regionale per la specialistica ambulatoriale tra le strutture private, nonché le proposte di contratto e i tetti di spesa 2017 delle strutture ricorrenti e tutti gli atti applicativi della predetta Delibera del 9 maggio 2017.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ASL n. 8 – Cagliari, di

SAPMI

Sezione Sardegna, di Federlab Sardegna e dell’Istituto di Radiologia ed Ecografia G. Deriu S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, commi 6 e 7, del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, titolare di una struttura sanitaria che opera nel settore della diagnostica per immagini e delle prestazioni specialistiche della radiologia, ecografia e risonanza magnetica, accreditata in rinnovo per conto del Servizio sanitario regionale con provvedimento n. 1264 del 27.11.2015, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, in sostanza contestando il tetto di spesa assegnatole dalla ASL n. 8 di Cagliari per l’anno 2016 (unitamente al contratto sottoscritto il 27.6.2016 e alla deliberazione ASL di presa d’atto del contratto), nella parte in cui non ha previsto l’acquisto delle prestazioni di risonanza magnetica erogate con macchinari di potenza inferiore a 0,5 TESLA.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.

7-10 della l. n. 241/1990;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti, contraddittorietà e illogicità;
sviamento.

La ricorrente deduce che, essendo dotata solo di macchinari moderni, ma inferiori a 0,5 Tesla, non potrà vedersi rimborsati non solo i futuri esami, ma anche quelli già effettuati nel 2016.

La ASL 8 si sarebbe confrontata solo con alcuni dei destinatari delle modifiche contenute nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottando un atto che incide negativamente sulla sfera patrimoniale dei destinatari;
per tale ragione l’ASL avrebbe dovuto comunicare tale intendimento anche alla ricorrente, in ossequio agli artt. 7 ss. della l. n. 241/1990, per garantirle la possibilità di depositare memorie e documenti atti a difendere le proprie ragioni. La ricorrente, infatti, a suo dire, avrebbe potuto produrre documentazione idonea a dimostrare l’utilità dell’utilizzo di macchinari con potenza inferiore a 0,5 Tesla per l’esecuzione degli esami di risonanza magnetica. Secondo la prospettazione di parte ricorrente la ASL, in tal modo, restringerebbe il mercato solo alle strutture maggiori, a discapito di quelle minori.

Aggiunge la ricorrente che la sua mancata partecipazione al procedimento non potrebbe ritenersi ovviata dal coinvolgimento delle associazioni di categoria, poiché a queste ultime l’interessata non ha mai conferito delega alcuna.

2) Violazione e/o falsa applicazione della Delibera della Giunta regionale n. 19/6 del 28.4.1998 e della Delibera della Giunta regionale n. 67/19 del 29.12.2015;
eccesso di potere per travisamento del dato fattuale, normativo e tecnico-scientifico;
carenza d’istruttoria;
illogicità manifesta;
contraddittorietà;
sviamento;
carenza di motivazione;
incompetenza.

La ricorrente lamenta che la scelta di circoscrivere il convenzionamento a macchinari con campi superiori ai 0,5 Tesla sarebbe viziata in via derivata in quanto applicativa di una norma, contenuta nella Deliberazione di Giunta regionale n. 19/6 del 1998, illegittima per violazione dei limiti stabiliti dalla l. n. 549/1995 in tema di nomenclatore tariffario.

In ogni caso, secondo la ricorrente, l’estensione indiscriminata e incondizionata del limite dei 0,5 Tesla non sarebbe nemmeno conforme alla prescrizione contenuta nella citata Deliberazione di Giunta del 1998 (la quale stabilisce che l’intensità del campo magnetico non deve essere inferiore a 0,5 Tesla per tre soli tipi di risonanza, relativi a specifiche patologie), e comunque rappresenterebbe un caso evidente di illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché di errore nei presupposti scientifici e di travisamento del dato scientifico e normativo di riferimento, posto che dal 1998 sono stati prodotti nuovi strumenti di diagnostica per risonanza magnetica che, pur con intensità di campo inferiore ai 0,5 Tesla, forniscono immagini e diagnosi più accurate rispetto a quelle che in passato erano esclusivo appannaggio di macchinari più potenti.

Aggiunge la ricorrente che la ASL 8 di Cagliari non sarebbe competente a determinare l’esclusione dal convenzionamento di risonanze magnetiche con campo inferiore a 0,5 Tesla, essendo competente in materia, a suo dire, solo la Giunta regionale, secondo quanto disposto dalla l. n. 549/1995. Del resto, consentire alla ASL di incidere sostanzialmente sul nomenclatore costituirebbe una lesione al potere di indirizzo unico e generale spettante alla Regione in materia sanitaria.

3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990.

La ricorrente lamenta che gli atti impugnati non indicano l’autorità cui ricorrere, né il termine per presentare ricorso.

Si è costituita l’ASL 8 di Cagliari per resistere al ricorso.

Si sono costituite

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