TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-06-10, n. 201002399
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N. 02399/2010 REG.SEN.
N. 00893/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2008, proposto da:
Energie Rinnovabili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. V A, E M e N D M, con domicilio eletto presso l’avv. N D M in Bari, via Manzoni, 5;
contro
Comune di Foggia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A L M, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Verile in Bari, via Rodolfo Redi, 5;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 28 maggio 2008 prot. 1625/SUAP dell’arch. G C, Responsabile unico dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Foggia, con il quale si ordinava alla società ricorrente di non eseguire le opere di cui alla denuncia di inizio di attività per la realizzazione, nel Comune di Foggia, di impianto di fotovoltaico della potenza di 994,56 KWP.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 la dott. F P, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società Energie Rinnovabili S.r.l. ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Foggia le ha ordinato di non eseguire i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico per il quale la ricorrente aveva presentato denuncia di inizio attività.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti vizi: