TAR Pescara, sez. I, sentenza 2015-02-12, n. 201500068
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Testo completo
N. 00068/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2013 REG.RIC.
N. 00370/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2013, proposto da:
A B, C B, E D S, G D S, P E, R V, Mm Costruzioni S.r.l., M M, G D N, N D C, M N, rappresentati e difesi dall'avv. M S, con domicilio eletto presso Oliviero De Leonardis in Pescara, Via De Sanctis, 19;
contro
Comune di Ortona, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Www Italia Ong. O.N.L.U.S., rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Piscione, con domicilio eletto presso Gianni Piscione in Pescara, Via Parco Nazionale D'Abruzzo, 5;
Tosto S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto presso M S in Pescara, Via Pesaro, 41;
Immobiliare Buzzelli S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Russo, M D M, con domicilio eletto presso Marcello Russo in Pescara, Via delle Caserme, 85;
Massucci Maria e Di Sciascio Raffaele;
Pasquale,Mario,Daniela,Tommaso Giuseppe,Assunta, Cacciacarne;
Silvana Buzzelli, Tommaso Vitale;
Provincia di Chieti;
Tamarete Energia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mariapaola Locco, Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Laura Di Tillio, con domicilio eletto presso Laura Di Tillio in Pescara, viale D'Annunzio, 142;
G T, rappresentato e difeso dall'avv. G M B, con domicilio eletto presso G M B in Pescara, Via Puccini, 3;
O Z S, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Pescara, Via G. D'Annunzio, 142;
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2013, proposto da:
Ferrovia Adriatico Sangritana "Fas" S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto presso Oliviero De Leonardis in Pescara, Via De Sanctis, 19;
contro
Comune di Ortona;
nei confronti di
Www Italia Ong. O.N.L.U.S., rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Piscione, con domicilio eletto presso Gianni Piscione in Pescara, Via Parco Nazionale D'Abruzzo, 5;
Tosto S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto presso M S in Pescara, Via Pesaro, 41;
Immobiliare Buzzelli S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Russo, M D M, con domicilio eletto presso Marcello Russo in Pescara, Via delle Caserme, 85;
Massucci Maria e Di Sciascio Raffaele;
Pasquale,Mario,Daniela,Tommaso Giuseppe,Assunta, Cacciacarne;
Silvana Buzzelli, Tommaso Vitale;
Provincia di Chieti;
Tamarete Energia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mariapaola Locco, Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Laura Di Tillio, con domicilio eletto presso Laura Di Tillio in Pescara, viale D'Annunzio 142;
G T, rappresentato e difeso dall'avv. G M B, con domicilio eletto presso G M B in Pescara, Via Puccini, 3;
O Z S, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Pescara, Via G. D'Annunzio, 142;
quanto al ricorso n. 369 del 2013:
opposizione proposta dalle parti ricorrenti alle sentenze del Tar di Pescara nn. 547, 548, 550, 553, 555, 556, e 557 pubblicate il 28 dicembre 2012..
quanto al ricorso n. 370 del 2013:
opposizione proposta dalla società ricorrente alle sentenze del Tar di Pescara nn. 547, 548, 550, 553, 555, 556, e 557 pubblicate il 28 dicembre 2012..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Www Italia Ong. O.N.L.U.S., di Tosto S.p.A., di Immobiliare Buzzelli S.p.A., di Tamarete Energia S.r.l., di G T, di O Z S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. M B e uditi l'avv. M S per le parti ricorrenti, l'avv. V C, su delega dell'avv. M S, per la Soc. Tosto controinteressata, presente solo nei preliminari;l'avv. M D M per la Soc. Immobiliare Buzzelli e, su delega dell'avv. Giovanni Bucci, per Tiberio Gino entrambi controinteressati, presente solo nei preliminari;l'avv. G C per la soc. O Z controinteressata, presente solo nei preliminari;l'avv. Gianni Piscione, per la WWW Italia controinteressata, presente soli nei preliminari;l'avv. Mariapaola Locco per la soc. Tamarete controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso n.370 del 2013, la s.p.a. Ferrovia Adriatico Sangritana ha proposto opposizione, nei limiti del proprio interesse, alle sentenze n. 547,548,550,553,555,556 e 557, pubblicate il 28 dicembre 2012, nella parte in cui con esse questo Tribunale amministrativo ha annullato l’approvazione del PRG per il mancato previo esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica e per mancata attivazione della procedura dello studio di micro zonizzazione sismica di cui alla L.R. n. 28 del 2011.
Essendo la medesima proprietaria di aree qualificate nel piano adottato come destinate e riqualificazione urbanistica, avrebbe ottenuto un pregiudizio diretto dall’annullamento dell’approvazione del PRG, essendo perciò una controinteressata e quindi legittimata a proporre opposizione ai sensi dell’articolo 108 c.p.a..
Nel merito, in sostanza, secondo la ricorrente, nelle sentenze in questione il Tribunale amministrativo avrebbe errato nel ritenere operanti ratione temporis sia le norme che prescrivono il previo esperimento della valutazione ambientale strategica, sia quelle concernenti la procedura di studio di micro zonizzazione di cui alla L.R. n. 28 del 2011.
In via subordinata, chiede che sia quantomeno dichiarata la limitazione degli effetti dell’annullamento alla sola delibera di approvazione, salvi gli atti precedenti, e quindi salva anche la delibera di adozione.
Con il ricorso n.369 del 2013, alcuni proprietari di aree site nel territorio del Comune di Ortona hanno proposto opposizione, nei limiti del proprio interesse, alle sentenze n. 547,548,550,553,555,556 e 557, pubblicate il 28 dicembre 2012, nella parte in cui con esse questo Tribunale amministrativo ha annullato l’approvazione del PRG per il mancato previo esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica e per mancata attivazione della procedura dello studio di micro zonizzazione sismica di cui alla L.R. n. 28 del 2011.
I medesimi dichiarano appunto di essere proprietari di aree che avevano ricevuto una favorevole qualificazione urbanistica nel PRG adottato nel 2007 e pertanto avrebbero conseguentemente ottenuto un pregiudizio diretto dall’annullamento dell’approvazione di tale PRG, rientrando con ciò nella categoria dei controinteressati, quindi legittimati a proporre opposizione ai sensi dell’articolo 108 c.p.a..
Nel merito, in sostanza, secondo i ricorrenti, nelle sentenze in questione il Tribunale amministrativo avrebbe errato nel ritenere operanti ratione temporis sia le norme che prescrivono il previo esperimento della valutazione ambientale strategica sia quelle concernenti la procedura di studio di micro zonizzazione di cui alla L.R. n. 28 del 2011.
In via subordinata, si chiede che sia quantomeno dichiarata la limitazione degli effetti dell’annullamento alla sola delibera di approvazione, salvi gli atti precedenti, e quindi salva anche la delibera di adozione.
All’udienza del 15 gennaio 2015 entrambi i ricorsi sono passati in decisione.
Stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva i medesimi possono essere riuniti ai fini del giudizio.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Come chiarito dalla giurisprudenza, che il Collegio condivide, il ricorso di opposizione di terzo è soggetto al termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dal giorno nel quale l'opponente ha avuto legale o comunque piena conoscenza della sentenza ritenuta pregiudizievole del suo interesse (Consiglio di Stato, sentenza n. 5367 del 2011;Tar Milano, sentenza n. 2858 del 2013).
Essendo cioè il processo amministrativo sottoposto a termini di decadenza, si ritiene che a tale regola sia sottoposta anche la opposizione di terzo, per cui il dies a quo è da individuare nella data in cui l'opponente ha avuto conoscenza legale (o comunque piena) della sentenza lesiva del suo interesse (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6208 del 2004).
Nel caso di specie, le sentenze in questione sono state pubblicate il 28 dicembre 2012, mentre l’opposizione di terzo è stata notificata solo in data 1 luglio 2013, quando cioè era ampiamente decorso il termine di decadenza di cui si è detto.
Peraltro, dalla documentazione versata in atti, risulta chiaramente come, sin dall’indomani della pubblicazione di tali sentenze, sul web si sia stato dato naturalmente ampio risalto alla decisione di annullare il PRG di Ortona, illustrandosi con adeguato approfondimento anche le ragioni della ravvisata illegittimità.
A fronte di ciò, i ricorrenti avrebbero potuto agevolmente avvedersi della lesività delle sentenze per le loro ragioni, così come prospettate nel presente giudizio, sorgendo in essi quindi l’onere di attivarsi per reperire il testo integrale delle sentenze, peraltro rintracciabili anche sul sito internet della giustizia amministrativa.
Una diversa interpretazione esporrebbe a totale incertezza la pianificazione urbanistica successiva ad un annullamento giurisdizionale, essendo appunto potenzialmente smisurato il numero dei soggetti potenzialmente legittimati a proporre opposizione di terzo sine die .
Peraltro, appare assai debole l’interesse fatto in concreto valere dai ricorrenti nel caso di specie, atteso che la statuizione che essi chiedono in via subordinata risulta già dal tenore delle sentenze opposte.
Difatti, come evidenziato, dette sentenze hanno annullato il PRG del Comune di Ortona perché l’atto di approvazione del medesimo non era stato preceduto dal sub procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) e dagli studi di micro zonizzazione sismica di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2011.
Essendo quello accertato dal Tar, quindi, un vizio dell’atto di approvazione, ne consegue che l’invalidità ai fini del presente giudizio non può ritenersi estesa anche alla delibera di adozione del PRG.
Tra i due atti, di adozione e approvazione, v’è si un collegamento di tipo genetico, ma esso è unilaterale, nel senso che l’annullamento dell’adozione comporta la caducazione automatica dell’approvazione (cfr. Tar L’Aquila, sentenza n. 1141 del 2008), ma non viceversa, e ciò poiché l’approvazione si colloca appunto a valle del procedimento.
Sicchè i vizi autonomi e propri di quest’ultimo provvedimento lasciano in vigore il piano adottato, il che, una volta scadute le misure di salvaguardia, comporta, sul piano degli effetti, solo l’obbligo del Comune di completare il procedimento di pianificazione (con una nuova approvazione) secondo l’autovincolo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 7771 del 2003), che consegue appunto alla delibera di adozione, emendando altresì il procedimento stesso dei vizi accertati dal Giudice.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.