TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-07-19, n. 202312202

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-07-19, n. 202312202
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312202
Data del deposito : 19 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2023

N. 12202/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03603/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2021, proposto da A P, rappresentato e difeso dagli avvocati R R e E P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia, con domicilio eletto in Roma via Michele Mercati n. 51;

contro

Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-del provvedimento del 15.1.2021, prot. n. m_dg.GDAP.15/01/2021.0000955.ID del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio V Trattamento economico e previdenziale- con il quale si è proceduto alla rideterminazione del trattamento economico del ricorrente conseguente alla promozione del ricorrente nella qualifica di dirigente aggiunto con decorrenza dall'1.7.2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 27.10.2020, citato nel provvedimento del 15.1.2021, con il quale il ricorrente è stato promosso a commissario coordinatore con decorrenza giuridica dal 1° luglio 2019 e la nota del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria prot. n. m_dg-GDAP.15/10/2020.0362831.U in data 15.10.2020, di trasmissione della graduatoria all'esito dello scrutinio per merito comparativo;

nonché per l'accertamento e la conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente a conseguire la qualifica di dirigente aggiunto e il connesso trattamento economico a decorrere dall'8.5.2019, con conseguente condanna del DAP e/o del Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere il trattamento stipendiale di dirigente aggiunto a decorrere dalla predetta data;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso, notificato a mezzo p.e.c. del 16 marzo 2021 e depositato il successivo 1° aprile 2021, il signor A P, in servizio presso la Direzione Generale della Formazione – Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale, agisce per l’annullamento del provvedimento del 15 gennaio 2021, prot. n. m_dg.GDAP.15/01/2021.0000955.ID con il quale i competenti uffici dell’Amministrazione penitenziaria hanno rideterminato il trattamento economico in conseguenza della promozione del ricorrente nella qualifica di dirigente aggiunto con decorrenza dal 1° luglio 2019, piuttosto che a far data dall’8 maggio 2019.

2. Parte ricorrente ha esteso l’impugnativa alle determinazioni presupposte del 27 ottobre 2020 di promozione del ricorrente a commissario coordinatore con decorrenza giuridica dal 1° luglio 2019 e la nota del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria prot. n. m_dg-GDAP.15/10/2020.0362831.U del 15 ottobre 2020 di trasmissione della graduatoria all’esito dello scrutinio per merito comparativo.

3. L’odierno istante ha chiesto, quindi, l’accertamento del suo diritto a conseguire la qualifica di dirigente aggiunto e il connesso trattamento economico a decorrere dall’8 maggio 2019, con conseguente richiesta di condanna del DAP e/o del Ministero dell’Economia e delle finanze a corrispondere il trattamento stipendiale di dirigente aggiunto a decorrere dalla predetta data.

4. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di censura così di seguito rubricato:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, co. 9, d.lgs. n. 95/2017. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di interpretazione letterale della norma.

5. In sintesi, secondo la prospettazione ricorsuale, l’Amministrazione penitenziaria avrebbe erroneamente applicato la disciplina di settore, in quanto il ricorrente avendo acquisito, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. n. 95/2017, la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza dal 1 gennaio 2016, avrebbe dovuto conseguire la superiore qualifica – di commissario coordinatore penitenziario (oggi dirigente aggiunto)- esattamente al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo in applicazione del comma 9 dell’art. 42 del d.lgs. n. 95/2017 e, quindi, a far data dall’8.5.2019, essendo stato immesso nel ruolo direttivo speciale a far dall’8.5.2006.

6. Si è costituito in resistenza il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7. Su richiesta di parte ricorrente la domanda cautelare è stata abbinata al merito, sicché le parti nell’approssimarsi della trattazione del merito hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a.

8. All’udienza pubblica del 19 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Il ricorso non è fondato e va respinto.

10. Si premette –ed è incontestato in giudizio- che il ricorrente apparteneva all’ex ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all’art. 20 del d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146, al quale era precluso per legge l’accesso alla dirigenza del Corpo di Polizia penitenziaria, riservata, invece, al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario in base all’originaria formulazione dell’art. 5 comma 3 e 7 del d.lgs. n. 146/2000.

11. A seguito della riforma introdotta dal d.lgs del 29 maggio 2017, n. 95, vi è stata l’unificazione degli anzidetti ruoli e la carriera dei funzionari dei Corpi di polizia ad ordinamento civile è stata concepita a sviluppo dirigenziale, nella quale la prima qualifica dirigenziale corrisponde a quella di commissario coordinatore penitenziario, qualifica che con il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, ha assunto la denominazione di dirigente aggiunto del Corpo di polizia penitenziaria (cfr. art. 13 del d.lgs. n. 146/2000 come novellato dal d.lgs. n. 95/2017)

12. Ciò posto, il ricorrente, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, rivestiva la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale ai sensi del d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146.

13. Ora, ai sensi del comma 8 dell’art. 42 d.lgs. n. 95/2017 “ i commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell’ordine di ruolo ”.

14. In applicazione della disposizione da ultimo citata, l’amministrazione intimata ha attribuito al ricorrente la qualifica di commissario capo penitenziario a far data dall’1° gennaio 2016.

15. Quanto, invece, alla decorrenza della superiore qualifica (questione oggetto della presente impugnativa), il comma 9 dell’art. 42 del d.lgs. n. 95/2017 stabilisce che “ il personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo ”.

16. Ebbene, tale norma, diversamente da quanto prospettato parte ricorrente, non consente alcun automatismo nell’assunzione della qualifica di commissario coordinatore penitenziario, in quanto, il compimento del tredicesimo anno di anzianità nel ruolo, per i commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 maggio 2006, costituisce requisito di partecipazione allo scrutinio – per merito comparativo, con la formazione della relativa graduatoria- per l’accesso alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto.

17. Trattandosi, pertanto, di procedura selettiva, la stessa segue le regole e la tempistica prevista dalla disciplina di settore;
pertanto, nel caso di specie, la nomina nella superiore qualifica è stata correttamente disposta dalla resistente a far data dal 1° luglio 2019 in applicazione degli art. 13 – ter comma 2 e 13 quater del d.lgs. n. 146/2000.

18. In conclusione, il ricorso non è fondato e va respinto.

19. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

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