TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-11-28, n. 201701221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-11-28, n. 201701221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201701221
Data del deposito : 28 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2017

N. 01221/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00513/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 513 del 2016, proposto da:
M M, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e M F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anna Curci in Bari, al viale Meucci n. 7;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M U C e L F, con domicilio eletto presso lo studio Leonilde Francesconi in Bari, lungomare Nazario Sauro, nn. 31/33;

per l'annullamento

- della nota emanata dalla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente, prot. n. AOO-030/11543 del 15 febbraio 2016;

- della nota emanata dalla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente, prot. n. AOO-030/107682 del 3 dicembre 2015;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Viste le memorie prodotte –rispettivamente- in data 17 febbraio e 30 agosto 2017 dall’Amministrazione regionale e da parte ricorrente, con cui si rappesenta l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2017 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. M F e avv. M U C;

Rilevato che, con le su riportate memorie, sia la difesa dell’Amministrazione regionale che la difesa di parte ricorrente hanno dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata esercitata l’autotutela in relazione alle determinazioni impugnate a seguito di ordinanza cautelare di questa Sezione n. 281/2016;

Considerate, tuttavia, le coordinate complessive della vicenda e la condotta processuale dell’Amministrazione resistente, che ha prontamente recepito l’orientamento espresso da questo Tribunale e ritenuto, pertanto, di procedere alla compensazione tra le parti delle spese di causa, con esclusione del contributo unificato che dovrà essere rimborsato dall’Amministrazione intimata alla ricorrente come per legge;

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