TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2010-05-10, n. 201010480
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N. 10480/2010 REG.SEN.
N. 05248/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5248 del 2009, proposto da:
M V, rappresentato e difeso dall’Avv. G M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. D S in Roma, via Anastasio II n. 79;
contro
il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 7.4.2009, notificato in data 24.4.2009, con il quale è stato dichiarato che le infermità “marcato stato ansioso depressivo endoreattivo” , da cui è affetto il ricorrente, non fosse dipendente da causa di servizio;
- del parere posizione n. 7325/2008, emesso nell’adunanza del 17.11.2008, con il quale il Comitato di verifica per le cause di servizio ha negato la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella pubblica udienza del giorno 18 marzo 2010, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. Montenegro è stato in servizio nel Corpo della Polizia fino all’ottobre 2008, quando è stato giudicato “non idoneo permanentemente al servizio di istituto” dalla prima Commissione medica ospedaliera presso il Centro militare di medicina legale di Roma, a causa della grave infermità da cui era affetto, ed è stato congedato.
Lo stesso, avendo avanzato, in data 8.6.2005, domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è stato sottoposto a visita.
In data 30.10.2006, giusta verbale n. A50511961, la suddetta Commissione ha riscontrato “marcato stato ansioso depressivo endoreattivo” , ascrivibile alla Tabella A - 6^ categoria, allegata al d.P.R. 30.12.1981, n. 834.
Con nota del 31.1.2008, l’Amministrazione ha trasmesso al Comitato di verifica per le cause di servizio l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dal ricorrente, nonché la relazione redatta dalla suddetta Commissione, al fine di consentirgli di esprimere il parere sulla dipendenza della infermità da causa di servizio.
Con parere posizione 7325/2008, emesso nell’adunanza del 17.11.2008, il citato Comitato ha deliberato la non dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal Sig. Montenegro.
Con provvedimento del 7.4.2009, notificato in data 24.4.2009, è stata decretata la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal citato ricorrente.
Avverso detto provvedimento, nonché il menzionato parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è stato proposto il presente gravame, nel quale sono stati denunciati i seguenti motivi di doglianza:
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241, e s.m.i., e dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. 29.10.2001, n. 461 - eccesso di potere per difetto di motivazione per relationem , carenza di istruttoria, illegittimità manifesta, palese travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, contraddittorietà ed illegittimità derivata.
In primo luogo si rileva che il decreto gravato sarebbe stato adottato, senza essere stato preceduto dal doveroso preavviso di rigetto di cui al citato art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Inoltre si contesta “l’acritico recepimento da parte dell’amministrazione del parere negativo” del Comitato di verifica per le cause di servizio, asserendo che essa, prima di fare proprio tale parere, sarebbe “tenuta sempre a valutare se questo tenga conto delle ragioni espresse dall’istante e dagli altri medici specialisti di parte” ed, ove ritenga di non condividerle, dovrebbe “provved(ere) in modo ragionevole alla loro confutazione” , procedendo preliminarmente a compiere attività di verifica e controllo sulla regolarità del parere stesso.
Il Comitato de quo , a sua volta, sarebbe “tenuto a svolgere un’attività istruttoria particolarmente complessa, caratterizzata da indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l’ambiente specifico nel quale l’attività lavorativa viene prestata e la sua connessione con l’insorgere della malattia” , mentre, a dire della parte istante, nella specie il relativo parere non risulterebbe “congruamente istruito e motivato né, tanto meno, improntato a criteri di razionalità e logicità” , essendosi detto organo limitato “ad affermazioni di mero stile senza alcun riferimento alle situazioni di concreto disagio che” avrebbero “caratterizzato l’attività lavorativa del Montenegro” , nell’atto di ricorso brevemente ripercorsa.
Al riguardo si sono sottolineati episodi di violenza e minacce, nonché di autolesionismo, ad opera di detenuti, ai quali il ricorrente avrebbe assistito.
Si è poi asserita la contraddittorietà tra quanto affermato dalla Commissione medico ospedaliera nel giudizio di inidoneità permanente – e specificamente le espresse controindicazioni all’impiego in incarichi particolarmente stressanti – e la valutazione contenuta nel parere censurato.
È stata avanzata istanza istruttoria, chiedendo che fossero acquisiti il fascicolo personale del ricorrente, gli accertamenti medici disposti dall’Amministrazione e la relazione concernente il nesso causale tra l’infermità lamentata e l’attività di servizio, nonché che fosse disposta una CTU medico-legale sulla persona del ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.
Con ordinanza 4.7.2009, n. 884, sono stati disposti incombenti istruttori e nella camera di consiglio del 29.10.2009 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica del 18.3.2010, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1 – Con il ricorso all’esame del Collegio si contestano il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria, recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente, ed il presupposto giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio.
2 - In primo luogo deve sottolinearsi che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 del d.P.R. n. 461/2001, il parere del Comitato di Verifica delle cause di servizio si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all’Amministrazione, la quale, nell’adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato anzidetto.
In altre parole, l’Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz’altro rinviare per relationem , e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere;nessuna particolare motivazione deve, invece, assicurare nel provvedimento, laddove, come nel caso di specie, aderisca a tale parere.
3 - Altro punto fermo da rimarcare è che, ai sensi dell’art. 5 del menzionato d.P.R. n. 461/2001, l’Amministrazione è tenuta ad acquisire, mediante istruttoria, ogni informazione utile dal Responsabile dell’Ufficio presso cui il dipendente interessato aveva prestato servizio nei periodi durante i quali si erano verificati i fatti attinenti all’insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni, non spettando, perciò, necessariamente al soggetto istante dare specifica dimostrazione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui chiede il riconoscimento.
Pertanto, l’Amministrazione ed, a monte, il Comitato de quo , deve accertare la dipendenza o meno della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dall’istante, non già in modo generico, ma avendo riguardo alla specifica situazione lavorativa dell’istante, valutata a seguito di idonea istruttoria.
4 - In proposito deve considerarsi, altresì, che detta dipendenza deve ravvisarsi anche solo quando le condizioni lavorative del dipendente, concretamente verificate dal prefato organo e dall’Amministrazione attiva, abbiano rappresentato una concausa nell’insorgere della malattia.
5 - Deve ancora rilevarsi che il Comitato di verifica in questione è tenuto a fare riferimento all’accertamento eseguito dalla Commissione medica unicamente con riguardo alla diagnosi, essendo invece l’unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata. Ciò comporta che, al contrario di quanto dedotto in questa sede, una volta accertata da quest’ultimo organo una determinata patologia, la mancata riferibilità a causa di servizio, ad opera del primo, non integra alcuna contraddittorietà.
6 – Occorre infine evidenziare, in via pregiudiziale, che il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, che ha chiaramente carattere tecnico, è censurabile nella misura in cui, alla luce delle cognizioni della scienza in relazione alle cause che determinino l’insorgere della singola patologia che viene esaminata, esso risulti manifestamente illogico ed irragionevole, in considerazione del tipo di attività lavorativa svolta e delle condizioni in cui concretamente essa è stata esercitata dal dipendente, che ne ha chiesto il riconoscimento della sua dipendenza da causa di servizio.
7 - Stante la descrizione, nell’atto di ricorso, dell’attività lavorativa del ricorrente, con l’allegazione di molteplici episodi di violenza e minacce, nonché di autolesionismo, ad opera di detenuti, ai quali il ricorrente avrebbe assistito, che fanno sorgere il dubbio circa la ragionevolezza del giudizio espresso nella specie dal Comitato di verifica delle cause di servizio, si ritiene necessario, ai fini della decisione del presente gravame, sottoporre lo stesso a verificazione, a cura Direttore della III Clinica psichiatrica - Dipartimento di “Scienze psichiatriche e Medicina psicologica” della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma, o di un suo delegato, che dovrà provvedere nel termine e nei modi indicati in dispositivo.
8 - All’esito dei suddetti incombenti, sarà presa la decisione per definire il presente ricorso, per la quale si fissa l’udienza pubblica del 7 ottobre 2010.
9 - Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, la relativa determinazione sarà assunta insieme alla decisione di merito, nella camera di consiglio che si terrà nella suindicata data.