TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400367
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Testo completo
Pubblicato il 29/01/2024
N. 00367/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato T S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS- recante ingiunzione di rimozione, con la rimessione in pristino dell'originaria destinazione d'uso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria di un appartamento posto al piano primo del fabbricato condominiale (-OMISSIS-) ubicato in -OMISSIS- nel Comune di-OMISSIS- con “diritto di posteggio per un’autovettura in parcheggio coperto (oggi identificato catastalmente dalla particella -OMISSIS-), nella parte sottostante all’appartamento acquistato e precisamente dal lato proprietà -OMISSIS-”, come da atti di compravendita depositati in atti.
Per il citato fabbricato (-OMISSIS- all’interno del quale si trova l’appartamento di proprietà della ricorrente) sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi:
- licenza di costruzione n. -OMISSIS-per la costruzione di quattro palazzine per civile abitazione;
- licenza di costruzione in variante n.-OMISSIS-per la rimodulazione degli spazi a pianterreno con vincolo a parcheggio per complessivi mq. 206;
- licenza n. -OMISSIS- per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- autorizzazione di agibilità del -OMISSIS- relativa con vincolo a parcheggio del piano terra escluso il vano scala e la cabina Enel per un totale di mq. 206,00;
- licenza n.-OMISSIS-per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e una variante del piano rialzato nel quale si evidenzia la chiusura perimetrale del parcheggio con modifica di prospetto pur permanendo sempre la destinazione a parcheggio.
A seguito di segnalazione per abusivismo edilizio il Comune di-OMISSIS- ha eseguito un sopralluogo riscontrando che “ nel piano terra insiste, tra gli altri, un locale adibito a deposito delle dimensione in pianta di ml 5,40 x 2,70 x h=4,00 con pareti intonacate e pavimentato al cui interno è presente un soppalco con struttura portante in ferro scatolare e solaio ed un bagno per il quale non è stato rintracciato alcun titolo edilizio ”.
Con nota n.-OMISSIS-, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio rappresentando la mancanza di titolo edilizio e di titolo di proprietà e invitando la destinataria a presentare e osservazioni; in mancanza di riscontro il Comune ha reso ulteriore comunicazione procedimentale dell’11 novembre 2022.
Quindi con ordinanza n. -OMISSIS- notificata il-OMISSIS- l’ente ha ingiunto alla ricorrente “nella qualità di responsabile dell’abuso in quanto detentrice dell’immobile” di provvedere alla rimozione delle opere abusive con rimessione in pristino della destinazione d’uso originaria.
Con ricorso notificato il 28 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- deducendo censure di violazione di legge (art. 3, 6bis, 10,22,23ter, 31 e 37 del DPR n. 380/2001; art. 3 della l.r. 16/2016; art. 9 della legge n. 122/1989), difetto di istruttorio, difetto di motivazione ed eccesso di potere. In particolare, la ricorrente sostiene che sarebbero state realizzate solo opere interne che non hanno aggiunto volumi alla consistenza originaria dell’edificio e, pertanto, l’intervento in contestazione non è qualificabile in termini di “nuova costruzione” o di “variazione essenziale” del progetto originariamente assentito; inoltre, la destinazione a parcheggio non è stata mutata, atteso che il né “deposito momentaneo” di qualche oggetto a ridosso delle pareti laterali, né un servizio igienico sono idonei a far venire meno l’originaria finalità. Si tratta, secondo la difesa di parte ricorrente, di interventi che potevano essere assentiti mediante CILA o tutt’al più SCIA, ma non certo a permesso di costruire con conseguente illegittimità dell’ordine di rimozione e ripristino