TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-07-17, n. 201909471
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2019
N. 09471/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04959/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 4959 del 2019, proposto da
A K N, rappresentato e difeso dall’avv. D N L, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ambasciata d’Italia a Kinshasa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
per l'annullamento
del silenzio mantenuto dalla p.a. sull’istanza presentata il 5.11.2018 e sull’istanza presentata in data anteriore tramite l’avocat Michel Okitowango del foro di Kinshasa, per la legalizzazione della documentazione relativa all’adozione dei minori indicati in atti, tra cui le due sentenze di adozione emesse dal Tribunale di Kinshasa/Kinkole, gli atti di nascita, le copie integrali dell’atto di nascita, i certificati di passaggio in giudicato, gli atti di notifica delle sentenze (già tradotti ufficialmente);
e per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere
nonché per la condanna
al risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 26 giugno 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso notificato a mezzo pec il 18.4.2019 (dep. il 25.4) il sig. A K N, nel premettere di avere adottato quale zio materno due minorenni congolesi, come da sentenze del Tribunale minorile di Kinshasa/Kinkole nella Repubblica democratica del Congo, ha impugnato il silenzio mantenuto dall’Ambasciata d’Italia a Kinshasa sull’istanza, e sulle successive diffide, per la legalizzazione dei documenti relativi all’adozione (due sentenze, atti di nascita, copie integrali dell’atto di nascita, certificati di passaggio in giudicato), formulando le domande riportate in epigrafe; ha altresì chiesto di riconoscere la “fondatezza della pretesa” e di condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per un importo di euro 50.000,00 (o per la somma ritenuta di giustizia);
- che l’amministrazione, costituitasi in resistenza, ha instato per la reiezione del ricorso, deducendo:
-- che non sarebbe mai stata depositata, presso l’Ambasciata, “documentazione in originale relativa ad una pratica di legalizzazione a nome del Signor KIAYIKA NLANDU Ambroise, salvo copie trasmesse via Pec dal legale di fiducia, Avv. D N L in data 26.10.2018”;
-- che dal “registro di ingresso delle persone che accedono alla Cancelleria Consolare” sarebbero risultati due accessi (nelle date 18.7 e 22.8.2018) dell’avv. M D