TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-19, n. 202400951

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-19, n. 202400951
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400951
Data del deposito : 19 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2024

N. 00951/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08563/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8563 del 2022, proposto da
Angela Locatelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Proietti, Egidio Lizza, Luigi Serino e Giovanni Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del Verbale della Commissione di Valutazione presso il Tribunale di Bergamo del 5 luglio 2022, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda presentata dalla dott.ssa Angela Locatelli;

- del Decreto Ministeriale reso dal Ministero della Giustizia del 19 maggio 2022 recante “Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15.8.2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (quarta serie speciale «Concorsi ed esami») del 27 maggio 2022 n. 42;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui la delibera del Consiglio superiore della magistratura protocollo P-8709/2022 del 27 aprile 2022, recante «Procedura di conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all’art. 29 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 17 agosto 2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio», come corretta dalla delibera del 12 maggio 2022; il D.M. 3 marzo 2022, avente ad oggetto « Misure organizzative per l’espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari con funzioni di giudici onorari di pace (di seguito GOP, termine comprensivo sia di quanti erano già Giudici di pace – GDP – che di quanti erano Giudici onorari di Tribunale – GOT) o con funzioni di viceprocuratori onorari (di seguito VPO), ai sensi dell’art. 29, commi 1, 3, e 4 d.lgs. 116/2017 »;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. – La ricorrente ha svolto funzioni di magistrato onorario presso il Tribunale di Bergamo dal 9 gennaio 2001 al 4 febbraio 2019, allorché ha rassegnato dimissioni volontarie.

Le dimissioni sono state accettate con decreto del Ministro della Giustizia del 21 marzo 2019.

2. – Nel corso dell’anno 2022, la ricorrente – pur essendo cessata dalle funzioni, ma avendo comunque maturato oltre sedici anni di anzianità di servizio alla data del 15 agosto 2017 – ha presentato domanda per partecipare alla procedura valutativa di conferma per i magistrati onorari, introdotta dall’art. 1, comma 629, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha novellato l’art. 29, D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Tale procedura valutativa è stata disciplinata, nei suoi aspetti applicativi, dal decreto di Ministro della Giustizia del 3 marzo 2022 (recante “ misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma ”), dalla delibera del C.S.M. del 27 aprile 2022, prot. P-8709 (recante “ Procedura di conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che alla data del 17 agosto 2016 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio ”) e dal decreto del Ministero della Giustizia del 19 maggio 2022, il quale ha indetto la prima procedura di conferma riservata ai magistrati che:

a) avevano maturato più di 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116 del 2017);

b) erano ancora in servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa (26 giugno 2022).

3. – La domanda di partecipazione alla predetta procedura valutativa, presentata dalla ricorrente, è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione di Valutazione presso il Tribunale di Bergamo con la seguente motivazione: “ Rilevato che tra le domande presentate figura quella della dott.ssa Locatelli Angela, attualmente non più in servizio quale magistrato onorario, in quanto dichiarata cessata per dimissioni in data 06.03.2019, la Commissione, viste anche le istruzioni rese dal CSM tramite le FAQ pubblicate sul sito dello stesso, dichiara la domanda inammissibile ”.

4. – La ricorrente ha, così, instaurato il presente giudizio per chiedere:

(i) l’annullamento del citato verbale della Commissione di Valutazione presso il Tribunale di Bergamo che ha dichiarato inammissibile la sua domanda di partecipazione alla procedura;

(ii) nonché la declaratoria del suo preteso diritto ad essere ammessa alla medesima procedura valutativa, in quanto essa aveva maturato oltre sedici anni di servizio al 15 agosto 2017, pur essendo successivamente cessata dalle funzioni.

4.1. – Con il primo motivo, la ricorrente ha censurato le disposizioni della delibera del C.S.M. del 27 aprile 2022, prot. P-8709 e del decreto del Ministero della Giustizia del 19 maggio 2022, nella parte in cui prevedono che possano presentare domanda di partecipazione solamente coloro che non sono ancora cessati dall’incarico alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Tale limitazione contrasterebbe con l’art. 29, D.Lgs. n. 116 del 2017, che prevede che sia consentita la partecipazione alla procedura valutativa ai magistrati onorari che abbiano maturato oltre sedici anni di servizio alla data del 15 agosto 2017.

Tale limitazione sarebbe, inoltre, irragionevole e illogica, perché contrasta con la ratio sottesa alla novella legislativa, che è quella di conformare lo status dei magistrati onorari ai principi espressi dalla Corte di Giustizia, provvedendo all’immissione in ruolo di coloro che abbiano subito una abusiva reiterazione dei contratti a termine.

4.2. – Con il secondo motivo, viene censurata la medesima disposizione del D.M. e della delibera C.S.M. per contrasto con la clausola 5 di cui all’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui dispone che debbano essere previste delle misure dissuasive al fine di favorire il contrasto all’abuso dei contratti a termine.

La procedura di valutazione di cui è causa consisterebbe in una stabilizzazione, volta a consentire

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