TAR Venezia, sez. I, sentenza 2016-04-26, n. 201600448
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N. 00448/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01643/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2015, proposto da:
G B, rappresentato e difeso dall’avvocato R T, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;Fondazione Arena di Verona, in persona del rappresentante legale
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato C R, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Venezia, San Polo - Calle del Paradiso 720;
per l’annullamento
- del provvedimento in data 19 ottobre 2015 di diniego di accesso agli atti indicati nella istanza di accesso del 30 settembre 2015;nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere agli atti indicati in detta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Fondazione Arena di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso in fatto che:
- con atto di ricorso (n.r.g.1643/15) notificato a mezzo posta il 18 novembre 2015 e depositato il successivo 25 novembre, l’odierno ricorrente, in qualità di consigliere comunale del Comune di Verona, ha adito l’intestato Tribunale chiedere l’annullamento del provvedimento, meglio in epigrafe specificato, di diniego all’istanza di accesso presentata in data 30 settembre 2015 e per vedersi accertato il proprio diritto di accedere ai documenti ivi riportati;
- nello specifico, il ricorrente sostiene che il proprio diritto di accedere in qualità di consigliere comunale agli atti della Fondazione Arena di Verona discenderebbe dal fatto che detto ente rientrerebbe nella categoria degli enti dipendenti dal Comune di Verona e che la propria istanza di accesso non sarebbe finalizzata a compiere un controllo generalizzato sull’attività svolta dalla stessa Fondazione.
Considerato in diritto che:
- contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’ente in questione non è ascrivibile alla categoria degli enti dipendenti dal Comune in relazione ai quali ai consiglieri comunali è riconosciuto, ex art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali, il “diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tute le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato” , atteso che per espressa disposizione statutaria (cfr., Titolo I, artt. 1 e 2) la Fondazione Arena di Verona è “ente di prioritario interesse nazionale” che “persegue la diffusione dell’arte musicale realizzando in Italia e all’estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali” , con conseguente inammissibilità della speciale forma di accesso di cui al citato art. 43 del d.lgs. n. 267/2000;
- sotto altro profilo, l’enorme mole di documentazione chiesta dal ricorrente, esorbita dal normale esercizio del diritto di accesso agli atti, apparendo invero finalizzata ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività dell’ente in questione;controllo unanimemente negato dalla giurisprudenza, in ragione della legittima pretesa dell’amministrazione a non subire intralci alla propria attività istituzionale, attraverso comportamenti ostruzionistici che aggravino ingiustificatamente il lavoro degli uffici, con danno all’efficienza ed all’efficacia dei compiti agli stessi affidati (cfr., ex multis , Cons. St., sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 846;T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 13 dicembre 2011, n. 9709;T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 27 novembre 2008, n. 1535);
- per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato siccome infondato;
- tenuto conto della peculiarità della questione trattata si rinvengono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti in causa le spese del giudizio.