TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400295
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Testo completo
Pubblicato il 30/04/2024
N. 00295/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2023, proposto dal sig. L D C, rappresentato e difeso dagli avvocati E L e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Perugia n. 263 del 17 agosto 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Perugia n. 263 del 17 agosto 2020 di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ai sensi della l. n. 89 del 2001), con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato, tra l’altro, al pagamento:
a) in favore del sig. L D C della somma di € 2.400,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
b) delle spese processuali, liquidate in € 27,00 per spese vive e complessivi € 225,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, CAP e IVA come per legge, con distrazione pro quota in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avvocati G R ed E L.
1.1. Il decreto è divenuto definitivo in mancanza di impugnazioni, come da attestazione della Corte d’Appello di Perugia - Sezione equa riparazione del 28 ottobre 2020;la parte ricorrente ha provveduto alla trasmissione delle necessarie dichiarazioni con pec del 17 novembre 2022.
2. L’Amministrazione si è costituita per resistere in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 23 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, come da rilievo in sede di camera di consiglio, il Collegio ritiene che il ricorso sia parzialmente inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, con riguardo alla domanda di ottemperanza del capo del decreto della Corte d’Appello relativo alla condanna alle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari, non risultando che il ricorso in ottemperanza sia stato proposto anche da questi ultimi per le somme di loro spettanza;nel presente giudizio, infatti, gli avvocati Lizza e Romano non sono ricorrenti in proprio.
5. Ciò posto il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la diversità ontologica delle due azioni;
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
5.1. Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione per quanto attiene alla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale in favore del ricorrente.
6. Alla stregua di quanto esposto, si dispone che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 cod. civ.) con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva, altresì, che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 cod. civ.).
7. Per il caso di inadempienza, il Tribunale, in conformità di quanto disposto dall’art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001, nomina sin d’ora commissario ad acta dirigente responsabile dell’Ufficio I della Direzione generale affari giuridici e legali del Ministero della Giustizia.
Il commissario, provvederà a:
a - prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b - utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;
c - utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
8. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale amministrativo, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al precedente paragrafo 6.
9. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.