TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2009-06-16, n. 200900048

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2009-06-16, n. 200900048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 200900048
Data del deposito : 16 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00208/2008 REG.RIC.

N. 00048/2009 REG.ORD.COLL.

N. 00208/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 208 del 2008, proposto da:


H C, rappresentato e difeso dall'avv. I P, con domicilio eletto presso Marche Segreteria T.A.R. in Ancona, via della Loggia, 24;


contro

Questura di Pesaro Urbino, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO...


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Pesaro Urbino;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la domanda depositata il 12 marzo 2008 la quale si chiedeva l’ammissione del ricorrente al patrimonio a spese dello stato, ai sensi degli artt.74 e seguenti del Dpr 115/2002 per il ricorso in epigrafe.

Visto il provvedimento della Commissione per il gratuito patrocinio presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche prot. n. 46 del 9.7.2008, che ha respinto la domanda di cui sopra, ritenendo non emergessero elementi per ritenere la non manifesta infondatezza della pretesa che si intendeva fare valere, come previsto dall’art. 122 Dpr 115/2002.

Vista l’opposizione della decisione della Commissione ai sensi dell’art. 126c.2 del medesimo Dpr..

Rilevato che con ordinanza Collegiale 26/2009 questo Tribunale, rendendosi necessario provvedere alla verifica di tutti i requisiti di ammissibilità, atteso il tempo trascorso, richiedeva al ricorrente la documentazione idonea a verificare il possesso dei requisiti per l’ammissibilità dell’istanza stessa.

Rilevato che il ricorrente ha adempiuto alle richieste del Tribunale.

Ritenuto che il ricorrente si trova nelle condizioni previste dall’art. 76 e ritenuto che domanda di ammissione è conforme ai requisiti dell’art.79 e agli ulteriori requisiti richiesti dall’art. 112 del medesimo Dpr.

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