TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2011-04-01, n. 201100387

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2011-04-01, n. 201100387
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201100387
Data del deposito : 1 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00353/2011 REG.RIC.

N. 00387/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00353/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2011, proposto dal sig.


A J, rappresentato e difeso dagli avv.ti F Z e M S e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E B in Firenze, via Toselli n. 98


contro

Questura di Pistoia, in persona del Questore pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto del Questore di Pistoia prot. n. 150/2010 del 3 dicembre 2010, notificato il 12 gennaio 2011, recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Pistoia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla difesa erariale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 55 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo);

Nominato relatore nella Camera di consiglio del 31 marzo 2011 il dott. P D B;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale


Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso si presenta privo di fumus boni juris, in quanto il ricorrente non ha comprovato in sede procedimentale, né in sede processuale, il possesso del requisito reddituale, producendo una dichiarazione di un professionista privato circa i guadagni percepiti, ma senza depositare copia di alcuna fattura;

Considerato, ancora, che il ricorrente avrebbe ben documentare potuto i suddetti guadagni anche nel corso del procedimento in esame, pur nel ristretto termine accordatogli, avendo iniziato l’attività di commercio all’inizio del mese di novembre 2010 (mentre il provvedimento gravato reca la data del 3 dicembre 2010);

Ritenuto, pertanto, che non sussistono gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010

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