TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-17, n. 202401859
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Pubblicato il 17/05/2024
N. 01859/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02252/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2252 del 2005, proposto da
-OMISSIS-, originaria ricorrente, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e E S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Maria Jlo in Catania, via V.E. Orlando, 26;
-OMISSIS-, nella qualità di erede di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , originariamente rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 67 del 30/5/2005;
- del verbale prot. n. 3048/PM di constatazione dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 67 del 30/5/2005;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, l’originaria deducente ha esposto di essere proprietaria dell’immobile sito in -OMISSIS-, località -OMISSIS-, identificato al catasto alle particelle n. 16-166 foglio di mappa 88, su cui la stessa ha effettuato opere abusive consistenti nella realizzazione:
- nel dicembre 1975, di un ampliamento del piano terra, con realizzazione di un nuovo vano;
- nel gennaio 1976, di un vano aggiuntivo al primo piano;
- nel dicembre 1978, di un piccolo corpo in muratura adibito a cucina e wc al secondo piano.
In relazione ai descritti abusi, parte ricorrente, in data 30 dicembre 1986, ha presentato domanda di sanatoria ex lege n. 47/85 e l.r. n. 37/85, con contestuale pagamento in unica soluzione dell’intero importo dell’oblazione dovuta e presentazione all’UTE della documentazione per l’accatastamento.
La ricorrente ha rappresentato, altresì, che:
- in data 18 dicembre 1997, la Sovraintendenza BB.CC.AA. rilasciava il nulla osta alla concessione in sanatoria;
- con nota del 2 febbraio 2004, il Comune di -OMISSIS- comunicava l’avvio del procedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria, invitando la ricorrente a presentare opportune controdeduzioni entro trenta giorni;
- la ricorrente deduceva le proprie osservazioni con nota del 12 marzo 2004, precisando le date di ultimazione delle predette opere e, in particolare, asserendo che l’ampliamento del piano terra e del primo piano sarebbero stati completati in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. n. 78/76;
- con nota prot. 39131 del 25 ottobre 2004, l’amministrazione comunale rigettava le istanze di condono edilizio, con la motivazione che l’immobile sarebbe ricaduto in zona di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15 lettera a) della L.R. 78/76 e ai sensi dell’art. 23 comma 10 L.R. 37/85;
- la ricorrente impugnava il predetto diniego mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;
- nelle more della definizione del ricorso straordinario, il Comune di -OMISSIS-, con l’ordinanza n. 67 del 30 maggio 2005, ingiungeva la demolizione delle descritte opere abusive.
1.1. Con il presente ricorso, l’interessata ha impugnato la sopracitata ordinanza di demolizione e ne ha chiesto – previa sospensione - l’annullamento per i seguenti motivi di diritto, anche in considerazione della pendenza del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana:
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere.
La ricorrente ha contestato le gravi carenze procedimentali, che, a suo dire, vizierebbero il provvedimento impugnato e, in particolare, l’assenza della comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento.
II.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 298 c.p.c. – Contraddittorietà – Invalidità derivata e consequenziale – Eccesso di potere.
Il provvedimento impugnato fa seguito al precedente atto (prot. 39131/04) di rigetto della richiesta di concessione in sanatoria, impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e il cui eventuale accoglimento - con il conseguente annullamento dell’atto presupposto - renderebbe illegittimo il provvedimento di demolizione per invalidità derivata e consequenziale.
La pendenza del ricorso straordinario imporrebbe la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione e del giudizio amministrativo ex art. 295 e 298 c.p.c., in attesa della definizione del ricorso straordinario, al fine di evitare soluzioni confliggenti di due distinte liti in rapporto di pregiudizialità.
III.- Travisamento dei fatti – Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e19 della Legge 2/2/74 n.64 – Eccesso di potere – Incompetenza.
La ricorrente contesta l’erroneità del rilievo del Comune sulla violazione degli artt. 17 e 18 della L. n.64 del 1974, stante la presenza di certificato di idoneità sismica dell’edificio rilasciato dall’ufficio del Genio civile di Messina datato 25 gennaio 1997, in esito alla domanda di condono edilizio.
IV.- Violazione e falsa applicazione del D. lgs. n. 490/99 – Violazione del D. lgs 27/6/85 n. 312 e della L. 29/6/39 n. 1497 –Violazione dell’art. 2 del D.M. 1968 – Eccesso di potere per contraddittorietà – Incompetenza.
La ricorrente assume l’incompetenza e lo sviamento di potere in ordine alla contestazione del Comune di -OMISSIS- sull’assenza di nulla osta della Soprintendenza per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico, rilevando che la costruzione per cui è causa è stata realizzata all’interno della c.d. perimetrazione urbana e quindi rientrerebbe nella zona B.