TAR Palermo, sez. IV, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400453

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400453
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400453
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 01115/2024 REG.RIC.

N. 00453/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01115/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2024, proposto da


C N, rappresentato e difeso dall'avvocato B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di P S E, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Delibera n. 000125 del 17 – 07 – 2024 con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha approvato gli elenchi di ammissione/esclusione del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale del comparto - profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale reclutato con contratto di lavoro flessibile, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 268 del L. 234/21 e ss.mm.ii. e collocato nei punti 4) e 5) del Protocollo 2 d’Intesa trasmesso con D.A. prot. n. 24514 del 26/04/2023, nonché del relativo allegato n. 3.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 la dott.ssa G L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che, sulla scorta di una sommaria valutazione, la domanda cautelare appare sfornita del necessario fumus ;

Rilevato che il ricorrente, assunto con contratto di lavoro flessibile nel profilo di Assistente Amministrativo, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione per il diverso profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale;

Considerato che la nozione stessa di stabilizzazione postula l’assunzione a tempo indeterminato nella medesima categoria, mansioni e profilo del contratto in corso, in quanto finalizzata a rendere stabile un rapporto inopportunamente precario, valorizzando la professionalità maturata dal lavoratore in un segmento preciso della p.a.;

Rilevato, sul piano positivo, che l’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, richiamato dall’art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021, prevede quale requisito per la stabilizzazione il pregresso esercizio delle medesime attività lavorative svolte in precedenza;

Ritenuto pertanto di dover respingere l’istanza cautelare;

Ritenuto che, per la natura degli interessi implicati, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase processuale;

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