TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2020-07-31, n. 202000217

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2020-07-31, n. 202000217
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202000217
Data del deposito : 31 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2020

N. 00217/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00394/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2016, proposto da
M A, rappresentata e difesa dagli avvocati O S e L I, con domicilio eletto in Campobasso, via Mazzini, 107;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, AAMS – Agenzia delle Dogane e Monopoli - Uff. Monop. per Puglia Basilicata e Molise – Sez. Oper. Territ. Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d’Ungheria, 74;

nei confronti

P A, rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio eletto in Campobasso, via

XXIV

Maggio, 104;

A V, rappresentata e difesa dagli avvocati G D Nzza e Giuseppe Iafolla con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 964 del 29 agosto 2016 emesso dall'AAMS - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Isernia relativo al trasferimento della rivendita n. 5 con annessa ricevitoria lotto IS0088, notificato alla ricorrente in data 13 settembre 2016 a mezzo del servizio postale;

di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti:

- la " domanda di trasferimento fuori zona rivendita " del 26 febbraio 2016 a firma del sig. P A, pervenuta all'

AAMS

Isernia il 4 marzo 2016, recante prot. 21530, con tutti i relativi allegati;

- la richiesta di integrazione dell'AAMS di Isernia del 18 aprile 2016 recante prot. n. 31713 indirizzata al sig. A P;

- la nota avente ad oggetto " domanda di trasferimento fuori zona rivendita " del 18 maggio 2016, a firma del sig. P A, pervenuta presso l'

AAMS

Isernia il 20 maggio 2016, recante protocollo n. 39240, con tutti i relativi allegati;

- la nota dell'

AAMS

Isernia avente ad oggetto "località frazione Ceppagna, richiesta numero abitanti" del 23 maggio 2016, indirizzata al comune di Venafro e recante prot. n. 39740;

la risposta del comune di Venafro del 3 giugno 2016 (alla nota

AAMS

Isernia prot. 39740);

- la nota dell'

AAMS

Isernia avente ad oggetto " partecipazione procedimento amministrativo [.]" del 14 giugno 2016, recante prot. 44346;

- la nota dell'AAMS avente ad oggetto "tr asferimento sede da Via Annunziata lunga, 176 a via Gioviano Pontano, 9 Venafro (IS) " del 25 luglio 2016, prot. 54562, con i relativi allegati;

- la nota avente ad oggetto " trasferimento di sede rivendita n. 5 Venafro (IS) da Via Annunziata Lunga, 176 a Via Gioviano Pontano, 9 " del 2 agosto 2016, a firma del sig. P A, pervenuta presso l'

AAMS

Isernia l'8 agosto 2016, recante protocollo n. 57489, con tutti i relativi allegati;

- la nota a firma del sig. A P, pervenuta presso l'AAMS di Isernia il 9 agosto 2016, recante protocollo 57788, con tutti i relativi allegati;

- la nota dell'

AAMS

Isernia avente ad oggetto " rivendita n. 5 e ricevitoria lotto IS 0088 in Venafro (IS) " del 2 settembre 2016, notificata via pec agli enti in essa indicati in indirizzo, recante protocollo 61392, con tutti i relativi allegati;

- di ogni altro provvedimento, preordinato, conseguente e connesso ai predetti, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’AAMS di P A e di A V;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. D B e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

In data 27 febbraio 2016 P A, odierno controinteressato, ha presentato domanda - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.M. n. 38 del 2013 - all’AAMS di Isernia per il trasferimento “fuori zona” della propria rivendita n. 5 in Venfaro di tabacchi lavorati con annessa ricevitoria del lotto dalla via Annunziata Lunga n. 176, fraz. Ceppagna, Comune di Venafro (IS) alla via Gioviano Pontano n. 9 a Venafro.

Con nota del 18 aprile 2016 l’Ufficio territoriale dei Monopoli di Stato di Isernia ha chiesto all’istante integrazione documentale per il completamento dell’istruttoria.

Con nota del 20 maggio 2016 P A ha depositato l’integrazione richiesta, presentando il certificato di agibilità del Comune di Venafro e la ricevuta di variazione catastale datata 25 marzo 2016.

Con nota prot. n. 52154 del 14 luglio 2016 l’odierna ricorrente, titolare della licenza n. 3 in Venafro, ha proposto osservazioni, opponendosi al trasferimento.

Con provvedimento n. 964 del 29 agosto 2016 emesso dall'AAMS - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Isernia ha autorizzato il trasferimento in questione.

Con ricorso depositato il 12 dicembre 2016, la parte ricorrente, titolare della tabaccheria n. 3 di Venafro, ha impugnato il provvedimento di autorizzazione al trasferimento, unitamente a tutti gli atti procedimentali e consequenziali.

Ha dedotto, in via generale, un unico articolato motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 ,5, 7, 10 e 11 del D.M. 21 febbraio 2013 n. 38, errata, irragionevole, perplessa e carente motivazione, violazione del diritto di difesa della ricorrente in relazione alla procedura adottata, nonché errata e/o inesistente motivazione resa dall’amministrazione resistente, violazione dei principi del giusto procedimento, buona fede, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.

Nello specifico, le censure dedotte da parte ricorrente sono le seguenti.

Per un primo profilo deduce la contraddittorietà della perizia giurata (e della successiva integrazione peritale) relativamente alla distanza della rivendita n. 2 e ciò avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad espletare una più accurata istruttoria. Il vizio si riverbererebbe altresì sulla carenza dei presupposti di cui all’art. 11, comma 2, lettera b e dell’art. 2, comma 4 del D.M. n. 38/2013 per la mancata indicazione delle distanze tra la sede proposta e le tre rivendite a questa più vicine.

Per un secondo profilo, la parte ricorrente deduce che il controinteressato non avrebbe correttamente ottemperato all’integrazione documentale richiesta dall’Amministrazione, ommettendo di fornire sia l’attestazione della regolarità urbanistico edilizia del locale proposto per il trasferimento, sia la sua destinazione d’uso commerciale. Il certificato di agibilità prodotto e la ricevuta catastale di avvenuta di variazione riguardante la divisione e ultimazione di fabbricato urbano non sarebbe idonea ad attestare quanto richiesto dall’Amministrazione e dalla normativa di settore.

Per un terzo profilo eccepisce la tardività dell’integrazione documentale effettuata dall’Abbate oltre i trenta giorni concessi dall’art. 11, comma 4, del D.M. 38/2013, il che avrebbe dovuto comportare l’improcedibilità della domanda di trasferimento.

Per un quarto profilo deduce che l’Amministrazione avrebbe violato il principio del contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D.M. 38/2013 perché la comunicazione trasmessa alla ricorrente è avvenuta prima dell’integrazione documentale, obliterando così il proprio diritto di difesa.

Per altro profilo, infine, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni della ricorrente e non avrebbe dato conto della necessaria ed effettiva utilità del trasferimento, non tenendo in considerazione che nella zona d’interesse vi sarebbero già operanti tre punti vendita di tabacchi (consistenti in tre patentini), nonché la rivendita n. 7, non considerata dall’Amministrazione.

Si sono costituite le Amministrazioni intimate, deducendo il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’infondatezza nel merito del ricorso.

Si è costituito il controinteressato che ha controdedotto nel merito.

Si è costituita Vacca Adelaide, controinteressata nel procedimento amministrativo, per aderire al ricorso principale.

Con ordinanza cautelare n. 8 dell’11 gennaio 2017, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, <<
Rilevato che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, l’istanza cautelare si presenta sprovvista di fumus di fondatezza, atteso che l’istruttoria compiuta dall’Amministrazione intimata pare aver garantito il contraddittorio procedimentale con i controinteressati, tra cui l’odierna ricorrente, essendole stato comunicato l’avvio del procedimento e non potendo pretendersi l’invio di una nuova comunicazione nel caso di integrazione della documentazione nel corso del procedimento, atteso che la ricorrente, conoscendo la pendenza del procedimento, avrebbe potuto chiedere all’Amministrazione, nell’ambito del già instaurato contraddittorio procedimentale, l’acquisizione degli elementi ulteriormente raccolti e far valere il proprio punto di vista al riguardo;

rilevato che le ulteriori dedotte mancanze istruttorie, al di là della sussistenza della legittimazione a proporle da parte della ricorrente e dell’interveniente, non paiono in grado di inficiare la regolarità dell’istruttoria che risulta espletata in linea con quanto previsto dal DM 38/2013, con specifico riferimento al trasferimento delle rivendite;

rilevato che sussistono profili di novità della controversia che impongono la compensazione delle spese della presente fase cautelare >>.

All’udienza del 24 giugno 2020 la causa è stata introitata per la decisione.

Occorre preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze perché nessuno dei provvedimenti gravati è allo stesso riferibile.

Il ricorso è in parte fondato.

Il primo profilo di gravame non è fondato, atteso che la doglianza relativa alla contraddittorietà della perizia giurata e della sua integrazione, relativamente alle distanze, è dedotta del tutto genericamente. Come correttamente osservato dal controinteressato, lamentare la divergenza che si riscontrerebbe tra le due perizie prodotte dall’istante e relative alle distanze che intercorrono tra il locale proposto per il trasferimento e le tre tabaccherie più vicine, non ha alcuna utilità, né evidenzia un difetto di istruttoria, considerato che entrambe le perizie riscontrano distanze superiori ai 300 metri minimi previsti dalle disposizioni vigenti. Peraltro la ricorrente non contesta la circostanza, facendo solo valere una contraddittorietà interna dell’esito dell’accertamento peritale, che tuttavia non ridonda nella carenza di istruttoria, atteso che la distanza minima è comunque rispettata.

Il vizio lamentato, pertanto, non determina la carenza dei presupposti di cui all’art. 11, comma 2, lettera b e dell’art. 2, comma 4 del D.M. n. 38/2013 perché l’indicazione delle distanze tra la sede proposta e le tre rivendite a questa più vicine va effettuata per il riscontro del rispetto delle distanze minime, circostanza quest’ultima non efficacemente contestata dalla ricorrente.

Nemmeno è fondata l’asserita tardività dell’integrazione documentale che avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di improcedibilità della domanda, non avendo il termine di cui all’art. 11, comma 4, del D.M. 38/2013 natura perentoria: bene ha fatto l’Amministrazione a tenere in considerazione e valutare l’integrazione documentale effettuata dall’istante.

Anche il quarto profilo di doglianza non è fondato, atteso che l’art. 11, comma 5 del D.M. 38/2013 non prescrive all’Amministrazione di trasmettere unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento anche la documentazione acquisita o di aggiornare la comunicazione ai controinteressati procedimentali con tutte le interlocuzioni con l’istante durante il procedimento. Può infatti affermarsi che è onere del controinteressato procedimentale, una volta avvisato della pendenza del procedimento amministrativo, attivarsi al fine di acquisire gli elementi allo stesso necessari per la completezza delle osservazioni che intende sottoporre all’Amministrazione.

In ogni caso, la dedotta violazione del diritto di difesa assume carattere meramente formale, atteso che nel presente giudizio la ricorrente ha avuto piena contezza dei documenti acquisiti nell’iter procedimentale e ha potuto compiutamente controdedurre.

Il quinto profilo di doglianza non è fondato atteso che la valutazione dell’utilità operata dall’Amministrazione è ampiamente discrezionale e non appare inficiata da macroscopica irragionevolezza o travisamento del fatto. La parte ricorrente non indica le ragioni per le quali ritiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto estendere l’istruttoria ai patentini rilasciati ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 38 del 2013 e all’ulteriore rivendita n.

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