TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2009-03-19, n. 200900179

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2009-03-19, n. 200900179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 200900179
Data del deposito : 19 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00606/2008 REG.RIC.

N. 00179/2009 REG.SEN.

N. 00606/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 606 del 2008, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dall'avv. D M, con domicilio eletto presso Natale Carbone Avv. in Reggio Calabria, via Possidonea N. 46/B;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Lagana', G M, G G, con domicilio eletto presso G M Avv. in Reggio Calabria, via Possidonea, 42 Uff. Legale Inps;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Palmi;

per l’esecuzione della sentenza nr. 795 dell’8 maggio 2007 del Tribunale di Palmi, sezione lavoro, emessa nel giudizio tra l’odierna ricorrente e l’INPS.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Ricorre la sig.ra Araco Caterina, per ottenere l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la convenuta INPS è stata condannata alla ricostituzione della pensione per la contribuzione versata prima del pensionamento pari a 179 contributi settimanali.

La sentenza veniva notificata in copia esecutiva il 24.09.2007, ed il ricorrente metteva in mora l’Istituto con raccomandata di pari data, senza alcun provvedimento di esecuzione.

Il ricorrente ha dunque proposto l’odierno ricorso, affidato ad articolate deduzioni.

Si è costituito l’INPS che resiste al ricorso ed eccepisce, preliminarmente, il difetto di competenza del TAR adito, in favore del Consiglio di Stato e, nel merito, che la mancata tempestiva esecuzione della sentenza in epigrafe è dipesa anche da fatto del ricorrente, che non avrebbe prestato la necessaria collaborazione.

In data 17 luglio 2008, l’INPS ha depositato una propria nota con la quale comunica l’avvenuta esecuzione della sentenza nr. 795/07 del Tribunale di Palmi.

Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2009, ove la causa è stata chiamata per essere decisa, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che l’INPS ha provveduto in maniera satisfattiva per il ricorrente ed ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Istituto alle spese, da distrarsi a proprio favore.

Il Collegio, ritenuta la avvenuta cessazione della materia del contendere, per via dell’adempimento avvenuto in corso di giudizio da parte dell’INPS, ritiene sussistere giusta causa di compensazione delle spese di lite, attese le difese della parte pubblica intimata ed atteso altresì che l’INPS ha comunque provveduto a quanto di sua competenza entro breve termine dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio

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