TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400343
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 00343/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00174/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2024, proposto da
U M, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pisticci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla resistente Amministrazione intimata, in ordine all'istanza del ricorrente ex art. 5 n. 1 del Decreto Legislativo 33 del 2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisticci;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con il ricorso in esame, depositato in data 18/4/2024, il deducente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pisticci in ordine all’istanza di accesso civico – formulata, in data 29/2/2024, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 - avente ad oggetto “ dati e informazioni (di cui al predetto art. 15 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33) relativi a tutti gli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti dal vs. Ente nell'anno 2023 soggetti all'obbligo di pubblicazione: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
”, ciò sul presupposto della “ omessa pubblicazione sul vs. sito web nella sezione “Amministrazione trasparente” delle informazioni e dati relative ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza relativi all’anno 2023 ”.

2. Il Comune di Pisticci si è costituito in giudizio, evidenziando di aver riscontrato l’istanza di accesso civico solo in data 22/4/2024, ciò a causa di problematiche organizzative.

3. Alla camera di consiglio del 26/6/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. E’ incontroverso che, dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso, il Comune intimato ha soddisfatto la pretesa ostensiva per cui è causa. Pertanto, al Collegio non resta che dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere (in adesione a una conforme richiesta del ricorrente).

5. Le spese di lite, con liquidazione come da dispositivo, seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che va correlata alla tardività con cui essa ha provveduto sull’istanza per cui è causa, non rilevando, all’uopo, le giustificazioni addotte, siccome palesemente inidonee a scriminare la complessiva condotta contra ius osservata dall’apparato (a partire dal rilievo per cui vengono in rilievo informazioni destinate ab origine a pubblicità ope legis ai sensi dell’art. 15, co. 1, del D.lgs. n. 33/2013).

Ai fini della quantificazione, va comunque tenuto conto del comportamento resipiscente dell’Amministrazione.

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