TAR Genova, sez. II, sentenza 2011-05-20, n. 201100809

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2011-05-20, n. 201100809
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201100809
Data del deposito : 20 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00682/2009 REG.RIC.

N. 00809/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00682/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 682 del 2009, proposto da:
AR NC, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Aloi, con domicilio eletto presso Massimiliano Aloi in Genova, via Ss. Giacomo e Filippo, 15/5;



contro

Ministero della Difesa, Regione Carabinieri "Liguria" Comando Provinciale di Genova Reparto Operativo - Nucleo Investigativo Prima Sezione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;



per l'annullamento

PROVVEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO RIGETTO RICORSO GERARCHICO AVVERSO IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE DI GIORNI CINQUE (5) DI CONSEGNA

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Regione Carabinieri "Liguria" Comando Provinciale di Genova Reparto Operativo - Nucleo Investigativo Prima Sezione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, esponeva di aver subito il procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione di cui in epigrafe, oggetto dell’odierna impugnativa al pari dell’esito negativo del proposto ricorso gerarchico.

Nel ricostruire in fatto la vicenda che ha portato all’irrogazione della sanzione, venivano quindi dedotte le seguenti censure agli atti impugnati:

- violazione degli artt. 2 e 8 comma 2 c bis) l. 241\90 per superamento del termine del procedimento, nonché per inadeguatezza del termine di 30 gg;

- violazione degli artt. 7 s. l. 241 cit., 59 65 e 66 dPR 545\86, in quanto la mancata individuazione a monte della sanzione comporta la mancata individuazione a priori del procedimento con lesione del diritto di difesa;

- violazione dell’art. 6 b) l. 241 cit., eccesso di potere per

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