TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-02-01, n. 202400057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-02-01, n. 202400057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400057
Data del deposito : 1 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2024

N. 00057/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00221/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 221 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato F P con domicilio digitale in atti di causa;

contro

- Regione Basilicata, non costituito in giudizio;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in persona del legale rappresentante “ pro tempore ”, rappresentata e difesa “ ex lege ” in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Potenza, al Corso

XVIII

Agosto 1860, n. 46;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione dirigenziale n. 14 BD.2023/D.00199 del 9 marzo 2023 emessa dalla Regione Basilicata e notificata in data 10 marzo 2023;

- di tutti gli atti richiamati nel provvedimento sub 1 e, nello specifico, della nota dell'UECA prot. n. 227046/14AM del 27/11/2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente,

comunque lesivo dei suoi interessi, con particolare riferimento alla richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite di cui alla nota del 9.03.2023 della Regione Basilicata- servizio PRD e Recupero crediti- ufficio UECA.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGEA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, con ricorso depositato l’8 maggio 2023, è insorto avverso il provvedimento in epigrafe, avente a oggetto «ex Reg. CEE n. 2078/92 Misura F “Ritiro ventennale dei seminativi della produzione” - Decadenza totale e recupero delle somme percepite per riduzione delle superfici impegnate – Domanda iniziale di pagamento n. 84112375286 annualità 1998».

1.1. In fatto, emerge quanto segue:

- il deducente ha presento domanda volta a ottenere il contributo, previsto dal regolamento europeo n. 2078/1992 per il ritiro ventennale (dal 1998 al 2018) dalla produzione dei seminativi, da cui è scaturita la richiesta di rinvio a giudizio emessa, nell’ambito del procedimento penale n.

CT

947/23 mod. 21 R.G.N.R., nei confronti di una pluralità di soggetti, tra cui dipendenti della Regione Basilicata, impiegati dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), oltre cinquanta beneficiari, tra cui l’odierno ricorrente;

- si è in particolare ivi contestata l’indebita percezione di contributi per la Misura F, tramite false attestazioni relative alla natura seminativa dei terreni, alla qualifica di imprenditore agricolo e all’esecuzione della buona pratica agricola. In particolare il -OMISSIS- avrebbe indebitamente percepito i contributi di cui sopra sin dalla prima annualità di impegno a fronte del carattere indebito dei pagamenti dovuto alla ineleggibilità dei terreni;

- il 26 novembre 2015, l’AGEA ha disposto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001, il la sospensione cautelare delle erogazioni;

- il processo penale scaturito dalle cennate indagini si è concluso con sentenza dell’Ufficio GIP del Tribunale di Potenza ex art. 425, comma 3, c.p.p. n. 198/15 del 16 luglio 2015, di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste;

- l’AGEA, dopo aver acquisito la pertinente documentazione, ha invitato la Regione Basilicata a verificare la superficie effettivamente ritirata dalla produzione di seminativi;

- espletato il contraddittorio procedimentale, è seguito il provvedimento qui avversato.

1.2. In diritto il ricorrente ha dedotto l’intervenuta prescrizione del credito vantato da parte resistente nonché, da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.

2. L’Amministrazione regionale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio. L’AGEA è comparsa in lite concludendo per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 7 giugno 2023 l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di fumus boni iuris , avuto, tra l’altro, riguardo ai condivisibili contenuti della difesa erariale, anche in relazione alla non maturata prescrizione e alla ritenuta adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione dell’atto avversato.

4. Il 21 novembre 2023 uno dei procuratori del ricorrente ha formalizzato la rinuncia al mandato.

5. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2023, previo deposito di documenti e scritti difensivi da parte del ricorrente, l’affare è transitato in decisione.

6. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

6. Il Collegio richiama, anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. e dando a essa continuità, la decisione del Tribunale resa in questione analoga n. 539/2022, pubblicata il 18 luglio 2022, secondo cui: «[…] va disatteso il primo motivo di impugnazione, con il quale è stato dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per l’inattendibilità della verifica, effettuata dalla Regione Basilicata, mediante le ortofoto, in quanto l’analisi multispettrale e multitemporale dei terreni di cui è causa del 29.11.2021, allegata al ricorso, riconosce che, poiché l’algoritmo e le immagini satellitari utilizzati non hanno “elevatissimi risoluzioni spaziale e spettrale” e “l’incertezza legata alla risoluzione spaziale non è stimabile a priori” (e con riferimento alla singola immagine la “probabilità di ridurre del 25% e/o di aumentare del 25% l’area a seminativo stimata”), “come discriminate tra i diversi usi del suolo” è stato impiegato lo studio “fenologico della vegetazione” (cioè il rapporto tra i fattori climatici della temperatura e dell’umidità ed i fenomeni della germogliazione e della fioritura), da cui sarebbero state identificate le aree ad uso seminativo, boschivo e pascolativo e discenderebbe che, a fronte di una superficie complessiva di ritiro dai seminativi dichiarata di 22 ettari e 34 are, le aree destinate a seminativi sarebbero 19 ettari e 66 are, con una riduzione minore del 20% (ai sensi del D.M. n. 159 del 27.3.1998, se il contributo europeo viene calcolato per superficie, la decadenza totale dal contributo si verifica, quando la differenza tra superficie dichiarata e quella accertata è superiore al 20%, mentre la decadenza dal contributo è parziale, se la predetta differenza è inferiore). Ma a tale analisi multispettrale e multitemporale dei terreni di cui è causa del 29.11.2021 sono state allegate 22 foto satellitari molto più opache delle ortofoto, poste a base del provvedimento impugnato, che non dimostrano l’effettiva superficie destinata a seminativi prima del 1998 ed anche quella destinata ad uso boschivo e/o pascolativo. Pertanto, poiché dalle predette 22 foto satellitari dell’analisi multispettrale e multitemporale dei terreni di cui è causa del 29.11.2021 non si evince l’effettiva superficie destinata a seminativi prima del 1998 ed anche quella destinata ad uso boschivo e/o pascolativo, non può essere ammessa la richiesta Verificazione e/o Consulenza Tecnica d’Ufficio, attesoché tali mezzi istruttori non possono essere disposti, quando la parte ricorrente, come nella specie, non ha fornito sufficienti elementi di prova e con i predetti mezzi istruttori tende a supplire le deficienze delle proprie allegazioni di prova ovvero ad ottenere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto e/o circostanze non provati.

Parimenti, va disatteso il secondo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione del termine di 18 mesi (l’art. 63 D.L. n. 77/2021 conv. nella L. n. 108/2021, entrato in vigore l’1.6.2021, ha ridotto tale termine da 18 a 12 mesi, ma nella fattispecie in esame continua a valere il termine di 18 mesi, in quanto, come già statuito dal Consiglio di Stato con le Sentenze Sez. IV n. 4374 del 18.7.2018, Sez. V n. 250 del 19.1.2017 e Sez. VI n. 3462 del 13.7.2017, tale termine non può applicarsi in via retroattiva, nel senso che non può essere computato anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della norma) ex art. 21 nonies, comma 1, L. n. 241/1990 per l’esercizio del potere di annullamento di un provvedimento amministrativo.

Al riguardo, va precisato che non risulta ostativo all’applicazione nella fattispecie in esame del predetto termine di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela il comma 2 bis dello stesso art. 21 nonies L. n. 241/1990, ai sensi del quale “i provvedimenti amministrativi conseguiti”, come nella specie, “sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con Sentenza passata in giudicato”, possono essere annullati anche dopo il predetto termine di 18 mesi di cui al comma 1 della norma in esame, in quanto, in una fattispecie analoga, con Sentenza n. 604 del 27.9.2021 questo Tribunale ha ritenuto che nei casi previsti dal predetto comma 2 bis dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990 il suddetto termine di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela potrebbe iniziare a decorrere dalla comunicazione di avvio del procedimento, all’esito del nuovo controllo amministrativo, di conferma che oltre il 20% della superficie, ammessa a contributo, erano boschi e/o terreni pascolativi, effettuato dopo la definizione del processo penale con Sentenza del GUP di Potenza ex art. 425, comma 3, c.p.p. del -OMISSIS-, di non luogo a procedere, perché non erano stati raggiunti elementi sufficienti con riferimento ad eventuali falsificazioni del contenuto delle domande. Comunque, la censura in esame va respinta, in quanto risulta condivisibile il recente orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez.

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