TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2010-01-12, n. 201000031

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2010-01-12, n. 201000031
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201000031
Data del deposito : 12 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06547/2009 REG.RIC.

N. 00031/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 06547/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 6547 del 2009, proposto da:
C L, rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso F P in Napoli, via L.Caldieri,190;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - in Persona del Ministro P.T., rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Tiziana Di Candia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,



GRADUATORIE DEFINITIVE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI TERZA FASCIA PUBBLICATE IL

31/07/2009 - CLASSE CONCORSO A019 E AD03.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - in Persona del Ministro P.T.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2010 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che al paventato periculum può ovviarsi mediante sollecita fissazione della causa nel merito;

Considerato, altresì, che ai fini del decidere è necessario disporre a cura della parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che, utilmente collocati in graduatoria, riceverebbero pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, autorizzando, sin d’ora, la notifica del ricorso per pubblici proclami, con inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso, contenente i motivi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
la prescritta notifica deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente ordinanza;
il ricorso, con la prova dell’eseguita notifica, deve essere depositato entro il termine di 15 giorni dall’ultima notifica;

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