TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-05-17, n. 201700628
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 17/05/2017
N. 00628/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01317/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2015, proposto da:
Picuri s.a.s. di Picuri Giulio e C., rappresentata e difesa dagli avv.ti O G e L S, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68;
contro
Comune di Cannobio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Cannobio n. 122 del 23.9.2015, nella parte in cui si ordina al ricorrente la demolizione di:
- "edificio ad uso garage e ricovero attrezzi" (lett. A);
- "garage in lamiera" (lett. B);
- "tettoia" (lett. C);
- "impianti di betonaggio e trattamento inerti" (lett. E);
- "pesa per autocarri" (lett. F);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 il dott. S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente esercita l’attività di escavazione, vagliatura, lavorazione e trasporto di materiali inerti e calcestruzzo nello stabilimento in via Masserecci n. 2, nel Comune di Cannobio.
Impugna il provvedimento in epigrafe, nella parte riguardante la demolizione di un "edificio ad uso garage e ricovero attrezzi" (lett. A), di un "garage in lamiera" (lett. B), di una "tettoia" (lett. C), degli "impianti di betonaggio e trattamento inerti" (lett. E), della "pesa per autocarri" (lett. F).
Deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’eccesso di potere per travisamento e difetto d’istruttoria.
Il Comune di Cannobio non si è costituito.
L’istanza cautelare è stata accolta, con ordinanza del 12 gennaio 2016 così motivata: "(…) appaiono meritevoli di approfondimento le censure attinenti all’edificio ad uso garage e ricovero attrezzi (per il quale non è chiara l’entità delle asserite difformità), all’impianto di betonaggio e trattamento inerti (per il quale il ricorrente ha allegato l’esistenza di un titolo abilitativo risalente agli anni ’70, per la realizzazione di un frantoio), alla pesa per autocarri (realizzata a raso, con difformità non specificate in termini precisi dal Comune);(…) viceversa, il ricorso non appare fondato in relazione al garage in lamiera ed alla tettoia per ricovero attrezzi, che costituiscono volumi non assentiti con titoli edilizi definitivi”.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2017 la causa è passata in decisione.
In assenza di contrarie deduzioni del Comune di Cannobio, che non si è costituito in giudizio, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti già enunciati in fase cautelare.
Quanto alla demolizione dell’edificio ad uso garage e ricovero attrezzi (lett. A), il Comune ne contesta la difformità da un nulla osta edilizio risalente al 1966, per dimensioni planimetriche e per altezza, senza aggiungere altro. Nel verbale di sopralluogo si assume, quale termine di raffronto, un elaborato grafico (doc. 22) che la ricorrente afferma di aver essa stessa formato nel 1992, in occasione del conseguimento del nulla osta comunale all’esercizio dell’attività produttiva. Il Comune non ha indicato con sufficiente precisione la consistenza delle parziali difformità, né ha motivato in merito all’adozione della più grave misura ripristinatoria. L’ordinanza, per tale parte, è del tutto carente di motivazione e va annullata.
Analogo esito merita la censura riguardante l’impianto di betonaggio e trattamento inerti (lett. E).
La ricorrente ha dimostrato di aver ottenuto fin dagli anni ’70 l’autorizzazione per un impianto di frantoio (doc. 16). Non si comprende la ragione per la quale il Comune ha giudicato del tutto abusivo l’impianto esistente. D’altronde, è condivisibile l’affermazione della ricorrente, secondo la quale i nastri trasportatori, i serbatoi e l’impianto di betonaggio, quand’anche realizzati in epoca successiva, costituiscono volumi tecnici accessori al frantoio e privi di autonoma consistenza edilizia.
Anche la pesa per autocarri (lett. F) realizzata a raso nel terreno risulta, per ammissione del Comune, autorizzata con nulla osta del 1960. Del tutto immotivata è la contestazione di difformità dal titolo. Anche per tale profilo, dunque, l’ordinanza comunale è illegittima e va annullata.
Il ricorso è viceversa infondato in relazione al garage in lamiera (lett. B) ed alla tettoia per ricovero attrezzi (lett. C): in entrambi i casi, si tratta di volumi non assentiti con titoli edilizi definitivi e soggetti alla sanzione della demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
L’ordine di demolizione, che contiene la puntuale descrizione dei due manufatti abusivi, non richiedeva alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico al ripristino dello stato legittimo ed all’affidamento dei responsabili (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2013 n. 3010).
Né può accogliersi, con riferimento alla tettoia, la tesi della ricorrente che pretende di far discendere la qualificazione dell’abuso da una risalente sentenza penale di proscioglimento. Sia la tettoia che il garage, seppure inseriti nel complesso industriale, non possono essere assimilati ad impianti tecnologici e presentano il carattere della stabilità. Come tali, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire ed all’applicazione della sanzione ripristinatoria prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto. L’ordinanza del Comune di Cannobio n. 122 del 2015 è annullata limitatamente all’edificio ad uso garage e ricovero attrezzi, all’impianto di betonaggio e trattamento inerti, alla pesa per autocarri.
Le spese processuali sono compensate.