TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-11-16, n. 202201801

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-11-16, n. 202201801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202201801
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2022

N. 01801/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00237/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato O P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F B in Lecce, via Duca D'Aosta, n. 19;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del Decreto del Ministero della Difesa, Persomil, -OMISSIS- datato 16.11.2017, notificato al ricorrente in data 30.12.2017, che lo sospende disciplinarmente dall'impiego per la durata di 12 (dodici) mesi ai sensi dell'art. 885, dell’art. 1357, lett. A) e dell’art. 1379 comma 1 del Codice dell'Ordinamento Militare;

- nonchè di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quand'anche non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente - Sottufficiale già in servizio permanente effettivo della Marina Militare Italiana - con ricorso notificato il 15/02/2018 e depositato in giudizio il 06/03/2018, impugna il Decreto del Ministero della Difesa del 16.11.2017, notificatogli in data 30.12.2017, di sospensione disciplinare dall’impiego per la durata di 12 (dodici) mesi ai sensi dell’art. 885, 1357, lett. A) e 1379 comma 1 del Codice dell’Ordinamento Militare, nonchè ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale.

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E/O DI MOTIVAZIONE E PER INADEGUATEZZA DELLA SANZIONE. TARDIVITA’ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1392 DEL D. LGS. 66/2010. IRRAGIONEVOLEZZA.

Il 09/03/2018, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.

Il 29/03/2018, il Ministero resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di rigettare l’istanza cautelare ed il ricorso proposto.

Nella Camera di Consiglio del 05/04/2018, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, la difesa di quest’ultima ha chiesto un breve rinvio, quindi la causa è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 17 aprile 2018.

Il 13/04/2018, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

Ad esito della Camera di Consiglio del 17/04/2018, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, questa Sezione ha respinto la spiegata istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuta, allo stato e nei limiti della cognizione propri della presente fase, inaccoglibile la spiegata istanza cautelare considerato che il procedimento disciplinare risulta, correttamente, iniziato nel temine di novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione resistente ha avuto conoscenza integrale della sentenza irrevocabile di condanna ex art. 1392 comma 2 Decreto Legislativo 66/2010, non essendo a tal fine idonea la comunicazione di avvenuto deposito del solo dispositivo della sentenza effettuata dal ricorrente;
ritenuti, altresì, insussistenti i denunciati vizi di sproporzione della sanzione irrogata e di difetto di motivazione, alla luce della discrezionalità della valutazione dell’Amministrazione, della gravità del comportamento del ricorrente ai fini disciplinari, e della intenzionalità dei reati - rilevante ex art. 1355 lett. a) del Decreto Legislativo citato -, di rilevante gravità, per cui il ricorrente è stato condannato in via definitiva.

Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase cautelare .”.

Il 20/10/2022, la difesa di parte ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale, precisando “ che il militare è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato ed è in attesa di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile della Difesa ai sensi della Legge 266/99 ”, ha dichiarato “ la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il mutamento della situazione di fatto rivestita dal ricorrente all'atto della proposizione del ricorso, rinunzia agli atti del giudizio in epigrafe indicato ”, chiedendo la compensazione delle spese processuali.

Nella pubblica udienza del 26/10/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Osserva, infatti, il Tribunale che parte ricorrente, il 20/10/2022, ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale ha dichiarato “ la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il mutamento della situazione di fatto rivestita dal ricorrente all'atto della proposizione del ricorso, rinunzia agli atti del giudizio in epigrafe indicato ”, chiedendo la compensazione delle spese processuali.

Osserva il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.

In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.

3. - Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della dichiarazione di parte ricorrente - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c, (vedi motivazione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-), vanno poste a carico del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

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